Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell' 8 maggio 2010, n. 106
ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO: 09/10/2010

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Modifica apportata:

Si riporta, in nota, il testo del comma 1 del presente articolo a
seguito della modifica introdotta dall'art. 5, comma 6 del D.L. 6
luglio 2010, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto
2010, n. 126:
"1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di
assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento
dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5
aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo
703, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi
annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle
amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al
Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma
prefissata di un anno (o quadriennale) ovvero in rafferma annuale,
in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai
rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere."

La suddetta modifica è entrata in vigore il 12/08/2010.