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Discussione: Accompagnamento presso Uffici per redazione atti

  1. #11
    Maresciallo L'avatar di bonovoxx
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    Ma qui l'obbiettivo non credo fosse quello di evidenziare un abuso, quanto di trovare una copertura giuridica a un problema pratico (la mancanza dei moduli in volante).
    E il problema è che qui si parla di soggetto che non è minore e che non è nemmeno "problematico" (non ha documenti o ha cartacce che impediscono con certezza di effettuare l'identificazione).

  2. #12

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    Il fatto che non abbia documenti o abbia quelle che tu chiami “cartacce” è motivo più che sufficiente per accompagnarlo e fotosegnalarlo ai sensi del 4 TULPS. Se ha documenti, c’è sempre il ragionevole dubbio sulla loro autenticità: ancora 4 TULPS. Quindi, tutto a norma di legge. La sua “problematicità” è solo un’eventualità che fa da contorno al piatto forte, e che apre nuovi scenari operativi.
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  3. #13
    Maresciallo L'avatar di bonovoxx
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    No, non mi sono spiegato. Se non ha documenti è ovvio che si può fare l'accompagnamento per identificazione, la domanda è proprio l'esatto opposto, cioè quando HA i documenti in regola e non ci sono i presupposti per procedere ai sensi del tulps

    P.s: Le cartacce era proprio per alludere all'ipotesi alternativa alla mancanza di documenti, cioè quando se ne sospetta la falsità =)

  4. #14

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    Il documento può sempre avere qualche caratteristica che ne faccia sospettare l’autenticità....
    In ogni caso la redazione degli atti di pg a carico di una persona sono motivo più che sufficiente per il suo accompagnamento: alcune procure vogliono essere avvisate, altre no. Ma questo non tocca la legittimità dell’atto.
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  5. #15
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    Citazione Originariamente Scritto da bonovoxx Visualizza Messaggio
    Ma qui l'obbiettivo non credo fosse quello di evidenziare un abuso, quanto di trovare una copertura giuridica a un problema pratico (la mancanza dei moduli in volante).
    E il problema è che qui si parla di soggetto che non è minore e che non è nemmeno "problematico" (non ha documenti o ha cartacce che impediscono con certezza di effettuare l'identificazione).
    premesso che è cosa buona e giusta avere al seguito tutta la modulistica necessaria per poter espletare le attività che non necessitano di rientrare in ufficio, venendo alla questione in argomento, io reputo del tutto inutile andarsi a complicare tanto la vita.
    cioè, se la persona trovata in possesso di sostanza stupefacente (se rientra nell'art. 75 o nel 73 spesso non dipende dalla quantità ma dalla "qualità"), si sta svolgendo un'attività, fino a prova contraria, di polizia giudiziaria, ergo l'accompagnamento in ufficio ai sensi dell'349 c.p.p. ci sta tutto.

    se poi il soggetto è minore e/o persona senza validi documenti al seguito la questione è ancora più semplice, perchè in ogni caso il primo va affidato a chi di dovere come ha detto kojak e nel secondo caso l'identificazione va fatta per bene e non sulla base di "cartacce" .
    quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare,vi è un prezzo da pagare,ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare

  6. #16
    Maresciallo L'avatar di bonovoxx
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    Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente
    E' il 349 c.4, però si, credo che sia l'unica soluzione sostenibile (per quanto il c. 4 è una ipotesi eccezionale e non regola generale, limitata ai soli casi indicati espressamente, considerato appunto che consistendo in una forma di limitazione della libertà personale ex art. 13 cost è necessaria l'autorizzazione dell'A.G e non è suscettibile di interpretazioni estensive).
    Ma verosimilmente la cosa migliore, credo, sia riuscire a gestire la cosa con diplomazia affinché la persona presti il consenso ad essere accompagnato presso gli uffici per effettuare tutte le attività necessarie (inclusa l'elezione di domicilio, peraltro).

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