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Discussione: Accompagnamento presso Uffici per redazione atti

  1. #1
    Maresciallo L'avatar di Amon1
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    Predefinito Accompagnamento presso Uffici per redazione atti

    Buonasera.
    Si consideri il caso in cui un ragazzo (maggiorenne o minorenne che sia) venga trovato in possesso di modica quantità di stupefacente sanzionabile ex. art 75 drp 309/90.
    Dovendo redigere relativa contestazione che, per qualsivoglia motivo, risulta impossibile farlo sul posto poiché equipaggio sprovvisto di modulistica.
    Il soggetto però si rifiuta di seguire gli operatori presso gli Uffici per gli atti a suo carico, come procedere? L'accompagnamento coattivo non credo sia previsto, mi sbaglio?
    Con l'intelligenza si vincono le battaglie, con la fede si vincono le guerre.

  2. #2

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    Il rifiuto di farsi accompagnare negli uffici di Polizia per accertamenti configura una serie di reati che spazia nel minimo dal rifiuto di adempiere a un ordine dell'autorità alla resistenza a P.U..
    Il possesso di presunta sostanza stupefacente - di cui l'operatore su strada non può conoscere né il peso né la qualificazione - legittima l'accompagnamento del fermato negli uffici di Polizia. Non è accompagnamento coattivo, ma l'apice di una condotta antigiuridica che finirà con una denuncia a p.l. o con l'arresto facoltativo.
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  3. #3
    Maresciallo L'avatar di Amon1
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    Citazione Originariamente Scritto da Kojak Visualizza Messaggio
    Il rifiuto di farsi accompagnare negli uffici di Polizia per accertamenti configura una serie di reati che spazia nel minimo dal rifiuto di adempiere a un ordine dell'autorità alla resistenza a P.U..
    Il possesso di presunta sostanza stupefacente - di cui l'operatore su strada non può conoscere né il peso né la qualificazione - legittima l'accompagnamento del fermato negli uffici di Polizia. Non è accompagnamento coattivo, ma l'apice di una condotta antigiuridica che finirà con una denuncia a p.l. o con l'arresto facoltativo.
    Ma in caso di rifiuto si procede quindi ad accompagnamento coattivo o lo si lascia andare denunciandolo successivamente? Se non ci vuole venire intendo...
    Con l'intelligenza si vincono le battaglie, con la fede si vincono le guerre.

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da Amon1 Visualizza Messaggio
    Ma in caso di rifiuto si procede quindi ad accompagnamento coattivo o lo si lascia andare denunciandolo successivamente? Se non ci vuole venire intendo...
    Se non vuole venire in ufficio, si procede come in tutti gli altri casi, a meno che non sia inferiore ai 14 anni (soglia minima di punibilità).
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  5. #5
    Maresciallo L'avatar di Amon1
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    Citazione Originariamente Scritto da Kojak Visualizza Messaggio
    "Il possesso di presunta sostanza stupefacente - di cui l'operatore su strada non può conoscere né il peso né la qualificazione - legittima l'accompagnamento del fermato negli uffici di Polizia."
    Stando ai modus operandi dei vari Uffici di Polizia, posso dire che, oltre un certo orario, la sostanza stupefacente viene posta a disposizione della scientifica del posto dove magari procederanno il giorno dopo a pesatura e test della sostanza.
    In quei casi la motivazione dell'accompagnamento sarebbe solo per la relativa contestazione e quindi per ottenere idonea modulistica a riguardo.
    Non trattandosi quindi di accompagnamento coattivo, condurre il soggetto forzatamente cosa rappresenterebbe?
    Con l'intelligenza si vincono le battaglie, con la fede si vincono le guerre.

  6. #6

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    Forse sono io che non riesco a capire... o lo accompagni, o non lo accompagni! Se decidi per la prima strada, intimi legittimamente al soggetto ULTRAQUATTORDICENNE di adempiere a un ordine dell’autorità. Non lo fa? Spazi dal 650 alla resistenza. E, come diceva sempre l’insuperabile Moana, l’affare si ingrossa!
    Decidi per la seconda strada? Hai a che fare con un minorenne che devi affidare comunque a qualcuno.....
    Tante altre strade non ne vedo...
    Ultima modifica di Kojak; 01-08-18 alle 23: 05
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  7. #7
    Maresciallo L'avatar di bonovoxx
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    Si ma l'ordine di venire presso gli uffici è una forma di limitazione della libertà personale, pertanto deve essere autorizzata (identificazione personale tulps, identificazione personale cpp, arresto, fermo ecc). Per compilare una modulistica che l'agente non ha con sé non credo sia possibile portarlo con la forza (idem l'ordine dell'autorità, deve avere fondamento giuridico, altrimenti la resistenza potrebbe essere anche interpretata come reazione ad un atto abritrario del pu).
    E c'è il rischio è di commettere un arresto illegale (606 cp).

  8. #8

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    @bonovoxx
    Ma stai scherzando??? Secondo la tua prospettiva, dovremmo chiudere!! Qui si sta parlando di un semplice accompagnamento per il disimpegno di attività di p.g., cosa c’entra l’arresto illegale?? Cosa c’entrano “autorizzazioni”??
    Cerchiamo di non farci inutili masturbazioni mentali e impariamo a capire quali sono le norme di legge che regolano le prerogative di un agente/ufficiale di p.g....
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  9. #9
    Maresciallo L'avatar di bonovoxx
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    Autorizzata intendevo dalla legge, in senso atecnico, non una autorizzazione formale di un superiore. Comunque era una ipotesi, sinceramente non saprei.
    Certamente una limitazione della libertà personale priva di un riferimento normativo è un problema su cui vale la pena ragionare, per voi che potete individuare qualche risposta derivante dalla pratica (qualche circolare interna, prassi operativa...). O magari il riferimento normativo c'è ma non è emerso in questa discussione e ci sta sfuggendo (magari qualcosa in fonti secondarie o interne, appunto).
    Il soggetto di cui parla amon sembra essere persona che non ha commesso un illecito penale e che si è regolarmente identificata all'agente, pertanto ha solamente commesso un illecito amministrativo.

    L'art. 11 Tulps:
    L’accompagnamento è consentito unicamente nei seguenti casi:
    se la persona rifiuta di dichiarare le proprie generalità. Il rifiuto costituisce reato (art. 651 C.P.) ed il fotosegnalamento avviene in base all’art. 349 C.P.P.;
    oppure quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere che le dichiarazioni sulla propria identità siano false;
    oppure quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere che i documenti esibiti siano falsi.

    Le persone accompagnate, possono essere trattenute per il tempo strettamente necessario, al solo fine dell’identificazione, e comunque non oltre le 24 ore.

  10. #10

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    L’accompagnamento può essere effettuato anche per il successivo affidamento del minore ai genitori, agli esercenti la patria potestà o a struttura idonea individuata di concerto con il PM del tribunale dei minori. Può essere effettuato anche per preminenti ragioni legate allo stato di necessità di salvaguardare l’integrità del soggetto altrimenti lasciato in balìa di se stesso. Ci sono almeno altre dozzine di sottigliezze che giustificano l’operato degli agenti, senza che per forza si debba parlare di abuso di autorità....
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