Il questore può disporre ammonimento anche se viene a conoscenza da soggetti diversi dalla vittima di fatti coerenti alla fattispecie di maltrattamenti. Non gli si richiede di avere la certezza processuale nè la prova del reato, semplicemente indizi e fatti seri del reato o di comportamenti prodromici al reato, tali da giustificare l'adozione del provvedimento, mirando a neutralizzare il rischio che si realizzi la fattispecie criminosa. Lo standard probatorio quindi è molto diverso fra ammonimento (provv. amministrativo) e il processo penale.

Quindi:
1) Segnalazione (non si richiede denuncia della vittima)
2) Acquisiti fatti idonei a indiziare il destinatario di condotte anche solo prodromiche ai maltrattamenti (percosse, lesioni, ingiurie ecc).
3) Sentite le persone interessate
4) Ammonimento


Sulla procedibilità d'ufficio non ho ben capito la domanda... L'ammonimento è un provvedimento amm. quindi viaggia su binari diversi rispetto all'eventuale processo penale. Ben potrebbe (anzi è il suo momento naturale) disporsi ammonimento in totale assenza di procedimento/processo penale.