queste parole che citi ("ci sono colleghi che...") decontestualizzate possono significare tutto e niente. bisogna sempre partire dal caso verificatosi nella realtà per poterne discutere.
queste parole che citi ("ci sono colleghi che...") decontestualizzate possono significare tutto e niente. bisogna sempre partire dal caso verificatosi nella realtà per poterne discutere.
quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare,vi è un prezzo da pagare,ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare
Essendo previsto che nessuno è obbligato a ricevere cure.....
Nel caso di un aggressione per valutare se ci sono più di 20 giorni di prognosi e la persone offesa non vuole andare in ospedale come ci si comporta?
E nel caso in un incidente di una persona? Per valutare se è in stato di ebrezza o meno? Se non vuole si applica il massimo di 1,5 giusto?
Non se ne fa nulla. Nessuno può essere obbligato a sottoporsi ad accertamenti sanitari, a meno che non sia trattato tramite TSO.
Art. 186/7 o 187/8 CDS: il rifiuto comporta l'applicazione del massimo della sanzione che prescinde dall'effettivo tasso di ebbrezza o intossicazione: denuncia a p.l., ritiro patente, decurtazione di 10+10 punti e sequestro del veicolo se intestato al trasgressore. Il rifiuto costituisce fattispecie autonoma di reato.E nel caso in un incidente di una persona? Per valutare se è in stato di ebrezza o meno? Se non vuole si applica il massimo di 1,5 giusto?
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Nei casi di perquisizione sommate informazioni indagato ecc noi chiediamo se ha un difensore o che ne sarà affidato uno di ufficio. Ma la persona non può rifiutarsi di nominarlo essendo obbligatorio giusto? L'unico atto a cui non può assistere invece è l'identificazione no?
Le sommarie info dei testimoni per forza in caserma vanno prese? Farle sul posto deve essere scomodo dovendo fare a mano due copie... É nelle informazioni indagato va messa la firma sua giusto? Il difensore non può dire nulla inoltre no?
Perchè il 251 parla di persona di fiducia e non difensore? Mentre un altro articolo sull attività del pm dice che in casi di perquisizione è necessaria la presenza del difensore...
Certo che la persona può rifiutarsi di nominarlo! Non per niente è prevista in ogni caso la figura del difensore d'ufficio!
L'identificazione di una persona ex art. 4 TUPLS o ex art. 349 CPP non prevede la presenza del difensore alle operazioni, ma nemmeno la vieta espressamente. Non la prevede semplicemente perché per effettuarla non sono previste particolari garanzie di legge se non il divieto di trattenimento negli uffici per non oltre 12 ore prorogabili eccezionalmente di altre 12 e l'obbligo di notiziare il PM se si opera un fermo per identificazione.
Le s.i.t. le puoi prendere dove vuoi. Di solito lo si fa in ufficio quando tale atto è prodromico ad altra successiva attività di p.g.. Le s.i.t. rese da persona indagata vanno sottoscritte. L'assistenza del difensore è sempre obbligatoria, tranne nel caso previsto dal comma 5 dell'art. 350 c.p.p..Le sommarie info dei testimoni per forza in caserma vanno prese? Farle sul posto deve essere scomodo dovendo fare a mano due copie... É nelle informazioni indagato va messa la firma sua giusto? Il difensore non può dire nulla inoltre no?
Perché siamo ancora nella fase di ricerca delle prove. L'articolo cui fai riferimento in seconda battuta è quello relativo alle perquisizioni e accertamenti urgenti ex art. 352 e 354 c.p.p. ove si dispone che il difensore abbia facoltà (non l'obbligo) di assistervi senza obbligo di avviso preliminare.Perchè il 251 parla di persona di fiducia e non difensore? Mentre un altro articolo sull attività del pm dice che in casi di perquisizione è necessaria la presenza del difensore...
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Quindi nel 251 non dobbiamo chiedere se la persona vuole un difensore ma solo se vuole una persona di fiducia ai sensi del 120? O lo dobbiamo chiedere?Perché siamo ancora nella fase di ricerca delle prove. L'articolo cui fai riferimento in seconda battuta è quello relativo alle perquisizioni e accertamenti urgenti ex art. 352 e 354 c.p.p. ove si dispone che il difensore abbia facoltà (non l'obbligo) di assistervi senza obbligo di avviso preliminare
Ultima modifica di Kojak; 08-06-18 alle 16: 00
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Ciò che noi ho ben capito è se è obbligatorio che sia designato anche d ufficio. Cioè.... Si parla di richiesta di difensore di fiducia o in mancanza ne sarà designato uno di ufficio. Quindi ciò mi fa capire che è obbligatorio che sia designato. Anche se non deve per forza assistere
La perquisizione, essendo un atto garantito, necessita della presenza del difensore, quindi o ne chiama uno di fiducia o sarà l'operatore a nominargliene uno d'ufficio. Tuttavia, essendo un atto cd "a sorpresa", non prevede il preavviso del difensore, che invece sarà chiamato quando avrà luogo l'atto, cui vi potrà partecipare solo se prontamente reperibile.
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