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Discussione: Dichiarazioni spontanee art. 350 comma 7

  1. #1
    Soldato
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    Predefinito Dichiarazioni spontanee art. 350 comma 7

    Buonasera a tutti volevo un chiarimento su un dubbio in materia di interrogatorio:

    Nel caso in cui un soggetto viene preso in flagranza di reato che prevede una denuncia a piede libero, può la pg nell'immediatezza del fatto, redigere un atto senza l'assistenza del legale ai sensi dell'art 350 comma 7 e farsi rilasciare delle dichiarazioni utili per il prosieguo delle indagini ?

    Inoltre i precedenti commi 5 e 6 prevedono l'assunzione di informazioni senza l'avvocato ma in questo caso non sono verbalizzabili ....

    in sostanza qual è la differenza sostanziale tra le due possibilità ?

    Ritengo più utile operare con il comma 7, il quale anche se non possono essere utilizzate in dibattimento quantomeno sono documentabili

  2. #2

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    Nel caso in cui un soggetto viene preso in flagranza di reato che prevede una denuncia a piede libero, può la pg nell'immediatezza del fatto, redigere un atto senza l'assistenza del legale ai sensi dell'art 350 comma 7 e farsi rilasciare delle dichiarazioni utili per il prosieguo delle indagini ?
    Se le dichiarazioni sono rese spontaneamente, la risposta è affermativa. Tale atto può essere adempiuto sia da agenti che da ufficiali di p.g. e la presenza del difensore non è necessaria. La sua validità è naturalmente circoscritta alla sola fase investigativa, poiché il contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi del succitato articolo non è utilizzabile in sede processuale.

    Inoltre i precedenti commi 5 e 6 prevedono l'assunzione di informazioni senza l'avvocato ma in questo caso non sono verbalizzabili ....

    in sostanza qual è la differenza sostanziale tra le due possibilità ?
    Purtroppo molto spesso gli operatori di p.g. cadono nell'equivoco tra sommarie informazioni rese dall'indagato e spontanee dichiarazioni rese dallo stesso. A questa iniziale dicotomia si aggiunge la cervelloticità del legislatore che troppo spesso introduce nella medesima fattispecie la "polizia giudiziaria" nella sua genericità (quindi, agenti e ufficiali) e "gli ufficiali di polizia giudiziaria" (con esclusione quindi degli agenti di p.g.): tale dicotomia è bene rilevabile se si vogliono raffrontare il comma 1 e il comma 2 dell'art. 350 c.p.p..
    La differenza strettamente giuridica tra le due fattispecie sta nel fatto che le spontanee dichiarazioni rese dall'indagato rientrano nel suo più che sacrosanto diritto a difendersi e a creare di alleggerire la propria posizione: sono un atto volontario che la p.g. non può in alcun modo sottovalutare. Proprio perché atto volontario, viene meno la necessaria presenza del difensore. Le sommarie informazioni rispondono invece a un'esigenza di assicurazione delle fonti di prova e di immediata prosecuzione delle indagini: rivestono quindi un carattere molto più stringente, potendosi paragonare al classico interrogatorio. In questo caso la presenza del difensore è obbligatoria a pena di invalidità dell'atto.
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  3. #3
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    Citazione Originariamente Scritto da Kojak Visualizza Messaggio
    Se le dichiarazioni sono rese spontaneamente, la risposta è affermativa. Tale atto può essere adempiuto sia da agenti che da ufficiali di p.g. e la presenza del difensore non è necessaria. La sua validità è naturalmente circoscritta alla sola fase investigativa, poiché il contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi del succitato articolo non è utilizzabile in sede processuale.


    Purtroppo molto spesso gli operatori di p.g. cadono nell'equivoco tra sommarie informazioni rese dall'indagato e spontanee dichiarazioni rese dallo stesso. A questa iniziale dicotomia si aggiunge la cervelloticità del legislatore che troppo spesso introduce nella medesima fattispecie la "polizia giudiziaria" nella sua genericità (quindi, agenti e ufficiali) e "gli ufficiali di polizia giudiziaria" (con esclusione quindi degli agenti di p.g.): tale dicotomia è bene rilevabile se si vogliono raffrontare il comma 1 e il comma 2 dell'art. 350 c.p.p..
    La differenza strettamente giuridica tra le due fattispecie sta nel fatto che le spontanee dichiarazioni rese dall'indagato rientrano nel suo più che sacrosanto diritto a difendersi e a creare di alleggerire la propria posizione: sono un atto volontario che la p.g. non può in alcun modo sottovalutare. Proprio perché atto volontario, viene meno la necessaria presenza del difensore. Le sommarie informazioni rispondono invece a un'esigenza di assicurazione delle fonti di prova e di immediata prosecuzione delle indagini: rivestono quindi un carattere molto più stringente, potendosi paragonare al classico interrogatorio. In questo caso la presenza del difensore è obbligatoria a pena di invalidità dell'atto.
    Mi permetto giusto di aggiungere a quanto perfettamente detto da Kojak che in casi di immediatezza (ad es. immediatamente dopo un reato), le sommarie informazioni possono essere raccolte anche senza la presenza del difensore, solo ed unicamente per direzionare le indagini, senza alcun uso processuale;
    In certi casi è talvolta ammessa la testimonianza della pg (qualora debba riferire dell'esito investigativo sorto a seguito delle sommarie informazioni raccolte)

    Diverso è il regime delle dichiarazioni spontanee, vanno verbalizzate senza se e senza ma : sono pienamente utilizzabili per formare misura cautelare, pienamente utilizzabili in caso di abbreviato, e possono essere utilizzate sia dall'accusa che dalla difesa per contestare la deposizione;
    La mancata verbalizzazione e la sola annotazione in atti di pg mina alla sfera di utilizzabilità
    Ultima modifica di Pol; 16-06-17 alle 11: 59
    "chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola" - P.Borsellino

  4. #4

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    mi permetto di aggiungere, visto che la prova si forma in dibattimento, che in caso di assunzioni info da parte della p.g., soprattutto senza la presenza del difensore, la p.s.i. davanti al giudice se ne può sempre uscire con un: "non avevo capito bene la domanda" oppure "la domanda era posta male" o "sono stato condizionato in tal senso...". Anche per questo è sempre opportuno verbalizzare anche le domande invece di un semplice a.d.r.

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