Originariamente Scritto da
Kojak
Se le dichiarazioni sono rese spontaneamente, la risposta è affermativa. Tale atto può essere adempiuto sia da agenti che da ufficiali di p.g. e la presenza del difensore non è necessaria. La sua validità è naturalmente circoscritta alla sola fase investigativa, poiché il contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi del succitato articolo non è utilizzabile in sede processuale.
Purtroppo molto spesso gli operatori di p.g. cadono nell'equivoco tra sommarie informazioni rese dall'indagato e spontanee dichiarazioni rese dallo stesso. A questa iniziale dicotomia si aggiunge la cervelloticità del legislatore che troppo spesso introduce nella medesima fattispecie la "polizia giudiziaria" nella sua genericità (quindi, agenti e ufficiali) e "gli ufficiali di polizia giudiziaria" (con esclusione quindi degli agenti di p.g.): tale dicotomia è bene rilevabile se si vogliono raffrontare il comma 1 e il comma 2 dell'art. 350 c.p.p..
La differenza strettamente giuridica tra le due fattispecie sta nel fatto che le spontanee dichiarazioni rese dall'indagato rientrano nel suo più che sacrosanto diritto a difendersi e a creare di alleggerire la propria posizione: sono un atto volontario che la p.g. non può in alcun modo sottovalutare. Proprio perché atto volontario, viene meno la necessaria presenza del difensore. Le sommarie informazioni rispondono invece a un'esigenza di assicurazione delle fonti di prova e di immediata prosecuzione delle indagini: rivestono quindi un carattere molto più stringente, potendosi paragonare al classico interrogatorio. In questo caso la presenza del difensore è obbligatoria a pena di invalidità dell'atto.
Segnalibri