Lo Studio legale dell'Avv.
[EDIT STAFF] è da anni impegnato nella tutela degli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate, avendo curato numerosi ricorsi cumulativi nell'interesse degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, tra cui quelli che sono stati volti al riconoscimento del 18% sull'indennità di funzione, del diritto all'ausiliaria per i congedati negli anni '96 - '97, della pensione privilegiata o dell'equo indennizzo, come del risarcimento da lungaggine del processo (Legge Pinto) relativo al ricorso presentato al TAR Lazio nel 1993 promosso nell'interesse di circa 6.000 Carabinieri per il riconoscimento del 6° livello così come già riconosciuto alla Polizia di Stato.
Vi informo che gli arruolati negli anni 1981, 1982 e 1983 hanno subito un grave danno circa il calcolo della loro pensione.
Infatti, a chi si è arruolato in detti anni, è stato attribuito il coefficiente sull’aliquota prevista per il personale civile dall’art.44 del D.P.R. n.1092/1973, anziché quello previsto dal citato art.54 per il trattamento di quiescenza del personale militare, il quale testualmente dispone che “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti di servizio utili è pari al 44% della base pensionabile…”.
In concreto, il danno causato dalla mancata applicazione, da parte dell'Ente previdenziale, del citato art.54 è stimato in circa 250,00 Euro lordi mensili.
Pertanto, gli arruolati in questo triennio, ha il diritto di chiedere il ricalcolo della propria pensione con conseguente corretta liquidazione dei futuri emolumenti e degli arretrati non percepiti.
Cordiali Saluti
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