Risultati da 1 a 10 di 10

Discussione: Legittima difesa

  1. #1

    Predefinito Legittima difesa

    Il 4 maggio 2017 è passato alla Camera (non senza polemiche) il progetto di modifica alle attuali norme che regolano la legittima difesa da parte del cittadino. La parola passa ora al Senato che si troverà a discutere su una marea di emendamenti già anticipati dalle principali forze politiche.
    Attualmente il progetto prevede le seguenti novità:
    1) I confini della legittima difesa (modifica dell'art 52 c.p) : viene specificato che si considera legittima difesa la reazione a un'aggressione in casa, in negozio o in ufficio commessa di notte o all'introduzione con violenza, minaccia o inganno. Resta comunque ferma:
    - la necessità che vi sia proporzione tra difesa e offesa
    - l'attualità del pericolo.
    2) Turbamento esclude colpa (modifica dell'art 59 c.p): nella legittima difesa domiciliare è sempre esclusa la colpa di chi spara se l'errore, in situazioni di pericolo per la vita e la libertà personale o sessuale, è conseguenza di un grave turbamento psichico causato dall'aggressore.
    3) Assistenza legale a carico dello Stato: nel caso in cui sia dichiarata la non punibilità per legittima difesa, tutte le spese processuali e i compensi degli avvocati saranno a carico dello Stato. Un onere per l'erario stimato in 295.200 euro a decorrere dal 2017.

    Cosa ne pensate?
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  2. #2
    Moderatore
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    Sul noto Social Network già fioccano le vignette coi padroni di casa che aspettano la mezzanotte prima di sparare al ladro

    A me sembra tanto un contentino, e il bello è che per tanti queste modifiche sono al limite dell'accettabile. Si parte sempre dal presupposto sbagliato, e cioè che debba essere il padrone di casa a dover dimostrare che il criminale è entrato in casa per rubare o nuocere agli occupanti, e non quest'ultimo a dover provare che, in realtà, voleva solo farsi offrire un bicchiere d'acqua. E questo a prescindere da cose assurde come orari, intenzioni, armi che possono non essere armi e così via.
    La vita comincia quando non si hanno più certezze

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  3. #3
    bartok
    Guest

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    Già solo il fatto che la "leggitima difesa" sia la reazione a un'aggressione commessa di notte, la dice lunga sulla qualità di queste modifiche!

    E' il solito pastrocchio. La notte, quando comincia? d'inverno, alle 6 del mattino quando è ancora buio, è notte, oppure è mattina? E se è l'imbrunire? o l'alba? l'aurora è notte, o si considera già giorno? E se 2 reati analoghi capitano alla stessa ora, uno ad Aosta e l'altro a Lecce, come funziona, visto che Lecce sta più a Est e quindi il sole tramonta prima? Magari a quell'ora a Lecce è già buio e ad Aosta c'è ancora luce. Allora quello che si "difende" a Lecce aveva diritto di farlo, mentre quello di Aosta è colpevole di omicidio?

    E poi chi stabilisce se uno è turbato o no? E se uno simula di essere turbato? E se comunque uno è turbato e proprio a causa di questo turbamento la sua reazione è stata eccessiva?

    Alla fine, tutte queste cose rimangono alla pura discrezionalità del giudice. Morale della favola? E' stata fatta una cosa contorta, per non cambiare niente, se non in peggio: rimane, mi pare, abbastanza fermo il concetto del "barricati bene dentro, ma se entrano, lascia che rubino!".

  4. #4

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    Mi voglio limitare a un'analisi strettamente giuridica, poiché altrimenti troppo alto è il rischio di derive politiche o populiste.
    Il progetto di legge presenta indubbiamente grosse falle che rischiano di vanificare i migliori propositi da cui si era partiti: la più grossa di esse è che qualsiasi valutazione del singolo caso (da quella meramente temporale sulla concezione di "notte" a quella soggettiva quale lo stato di perturbamento passando anche attraverso quella della proporzionalità tra difesa e offesa) viene lasciata esclusivamente a un giudice. Questo è un elemento pericolosissimo sia per chi effettua la valutazione, sia per chi la subisce.
    Come sempre, in Italia si parte dal concetto che la difesa non è mai legittima per definizione, ma solo per valutazione postuma. Tale concetto è a mio avviso una contraddizione in termini. Chi ha avuto una formazione giurisprudenziale e ha avuto la fortuna di studiare sui testi di diritto penale del prof. Francesco Antolisei (che ha formato generazioni di giuristi, e i cui testi sono tuttora in auge in numerose facoltà) ricorderà benissimo che nel testo di Diritto Penale - Parte Generale, nell'analisi delle cause esimenti del reato e nell'affrontare la legittima difesa e l'uso legittimo delle armi, l'illustre giurista partì da un presupposto che trovo estremamente corretto: la vita umana va vista come un bene FONDAMENTALE, tuttavia NON ASSOLUTO. Si badi, non sono leziosità terminologiche, ma vera e propria filosofia del diritto. Se la vita umana fosse considerata un bene assoluto, nessuno potrebbe mai andare oltre essa: e quindi crollerebbero tutti i concetti di legittima difesa e di uso legittimo delle armi, non solo per il privato cittadino ma anche per lo stesso Stato nelle sue varie articolazioni.
    Oggi i termini di questo teorema sono stati invertiti nelle loro implicazioni pratiche: nei confronti di chi regala una cassa di zinco a un bandito che gli è entrato in casa si parte sempre con l'imputazione più alta: quella di omicidio volontario. Se l'avviso di garanzia e l'assunzione del ruolo di persona indagata è un "atto dovuto" per consentire all'indagato di partecipare a tutte le attività non ripetibili e ai vari atti urgenti, perché non partire con un'imputazione decisamente più bassa quale ad esempio quella di eccesso colposo di legittima difesa? Partendo invece con quella ben più grave di omicidio volontario, già il PM compie una valutazione discrezionale che non gli compete; valutazione che viene quasi sempre avvalorata dal GIP.
    Molto meglio sarebbe stato per i nostri "legislatori" partire da queste considerazioni, eliminando pericolosissime valutazioni discrezionali che rendono - a meno di modifiche sostanziali - tutto il progetto ancora più difficile da comprendere e da gestire.
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  5. #5
    bartok
    Guest

    Predefinito

    Molto interessante. In sostanza le modifiche fatte non portano a niente di nuovo.

  6. #6

    Predefinito

    Premesso che ciò che dice Kojack è vero, sia sull'influenza dell'Antolisei che sulleconsiderazioni da lui fatte, qualora vivessimo in un paese normale e non nel paese dei balocchi, una classe politica seria avrebbe valutato non la modifica peggiorativa ed insensata della legge sulla legittima difesa (infatti comunque non si può prescindere dalla valutazione di un magistrato sulla liceità dei comportamenti). Secondo me il problema non è la condanna per omicidio volontario, davvero poche, ma la beffa dell'eventuale risarcimento ex art. 2043 cc. Che si genera a seguito di reati dolosi e colposi. Se si escludessero dalla possibilità di risarcimento le casistiche derivanti da rapine ed atti violenti commessi dal "danneggiato" forse si troverebbe la quadratura del cerchio. Ovviamente non puoi escludere tout court i risarcimenti per fatti colposi (incidenti d'auto, errori medici, etc etc) ma solo quelli specifici dei reati violenti. Magari si risolve il problema!!!!!

  7. #7

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    Se si escludessero dalla possibilità di risarcimento le casistiche derivanti da rapine ed atti violenti commessi dal "danneggiato" forse si troverebbe la quadratura del cerchio.
    La disposizione esiste già, ed è contenuta proprio nel 2043 c.c.. Trattandosi di responsabilità extracontrattuale (che esula quindi da fattispecie tipizzate, com'è nel diritto penale), la responsabilità c.d. "aquiliana" si basa su 4 cardini generali: il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità (giuridica e materiale) tra il fatto e il danno, la colpevolezza dell'agente e l'imputabilità del fatto lesivo. E quando la responsabilità extracontrattuale deriva da fatto illecito altrui, essa è automaticamente esclusa!! Purtroppo, una simile interpretazione (che è la più corretta) viene meno a causa di orientamenti giurisprudenziali "autonomi" demandati alla discrezionalità del giudice che troppo spesso eccede in valutazioni fuorvianti che espongono l'imputato ad azioni di rivalsa. Ne è l'esempio più eclatante la vicenda del tabaccaio di Civè (VE), assolto in secondo grado dal reato di omicidio volontario in quanto gli è stata riconosciuta la legittima difesa, ma tuttavia condannato a un risarcimento danni di oltre 300mila euro, di cui 20mila di provvisionale..... Sistema ormai schizofrenico.
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  8. #8

    Predefinito

    Ovviamente Kojack questo non è immagino il luogo per discutere approfonditamente della questione giurisprudenziale, qualora io ne fossi capace essendo passati 37 anni dal mio esame di Diritto Privato. Però l'errore ricorrente che noi facciamo è che consideriamo come atto illecito la rapina e non la,reazione. Secondo i magistrati il fatto illecito, doloso o colposo, è la reazione e quindi anche nel caso di fatto illecito colposo scatta il risarcimento a quelle bestie dei rapinatori. Probabilmente nella migliore delle ipotesi considerano i due fatti, rapina e reazione, come fatti illeciti di cui solo,il secondo genera il risarcimento in quanto più grave. Oppure peggio ancora non considerano la rapina un fatto illecito (perché non c'è condanna?) In ogni caso se l'esclusione del risarcimento fosse prevista in caso di fatto colposo, non ovviamente doloso in quanto omicidio, sanerebbe la situazione. Ovviamente solo per i fatti illeciti colposi in seguito a rapina etc. Magari si risolve il problema

  9. #9
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    Citazione Originariamente Scritto da Aucgdf Visualizza Messaggio
    Ovviamente Kojack questo non è immagino il luogo per discutere approfonditamente della questione giurisprudenziale, qualora io ne fossi capace essendo passati 37 anni dal mio esame di Diritto Privato. Però l'errore ricorrente che noi facciamo è che consideriamo come atto illecito la rapina e non la,reazione. Secondo i magistrati il fatto illecito, doloso o colposo, è la reazione e quindi anche nel caso di fatto illecito colposo scatta il risarcimento a quelle bestie dei rapinatori. Probabilmente nella migliore delle ipotesi considerano i due fatti, rapina e reazione, come fatti illeciti di cui solo,il secondo genera il risarcimento in quanto più grave. Oppure peggio ancora non considerano la rapina un fatto illecito (perché non c'è condanna?) In ogni caso se l'esclusione del risarcimento fosse prevista in caso di fatto colposo, non ovviamente doloso in quanto omicidio, sanerebbe la situazione. Ovviamente solo per i fatti illeciti colposi in seguito a rapina etc. Magari si risolve il problema
    La ratio è esattamente questa (il nostro ordinamento pone il bene della vita al di sopra di qualunque altro diritto soggettivo);
    A condanna consegue in automatico la quantificazione del danno (biologico e morale); La parte civile nel processo penale ha semplicemente una funzione strumentale, a condanna ne consegue un quantum (in questo caso necessariamente pecuniario)
    Quanto detto da Kojak è giustissimo, ma non considera un fattore chiave : se il giudice ritiene che l'agente abbia posto in essere l'eccesso colposo o più grave fattispecie, l'illecito è dell'agente in quanto il fatto illecito altrui seppur presente, non funge da scriminante;
    Quando proposto da Aucdgf sarebbe un notevole e fondamentale passo avanti;
    "chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola" - P.Borsellino

  10. #10

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    Quanto detto da Kojak è giustissimo, ma non considera un fattore chiave : se il giudice ritiene che l'agente abbia posto in essere l'eccesso colposo o più grave fattispecie, l'illecito è dell'agente in quanto il fatto illecito altrui seppur presente, non funge da scriminante;
    Proprio per questo non mi spiego la faccenda del tabaccaio di Civè (VE), ASSOLTO poiché considerato nei binari della legittima difesa....
    Purtroppo, in questo delicatissimo ambito si entra in un percorso giudiziario in cui ben presto si perde la rotta, poiché troppo è demandato a valutazioni postume, molto spesso disarticolate dalla realtà effettiva. A meno di improvvise "folgorazioni sulla via di Damasco" da parte del legislatore, si è persa un'ottima occasione per fare qualcosa di veramente buono.
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