Concorso per titoli ed esami
461 Allievi Marescialli 2017-2018
Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 461 allievi marescialli all'89° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2017/2018. (GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.21 del 17-3-2017)
1. E' indetto, per l'anno accademico 2017/2018, un pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione all'89° corso presso
la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di:
a) n. 415 allievi marescialli del contingente ordinario;
b) n. 46 allievi marescialli del contingente di mare, cosi'
suddivisi:
1) n. 31 per la specializzazione «nocchiere abilitato al
comando» (NAC);
2) n. 15 per la specializzazione «tecnico di macchine» (TDM).
2. Dei suddetti quattrocentoquindici posti per il contingente
ordinario, subordinatamente al possesso degli altri requisiti
prescritti dall'art. 2:
a) 10 sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o superiore;
b) 23 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero
ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti,
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio.
3. 9 dei 15 posti disponibili per il contingente di mare,
specializzazione «tecnico di macchine», sono riservati ai militari
del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso
per «motorista navale» presso la Scuola Nautica della Guardia di
finanza, se giudicati meritevoli dalle Autorita' di cui all'art. 2,
comma 3, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I militari in possesso
dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al corso di
cui al comma 1, lettera b), con esonero dalle relative prove
concorsuali. A tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai
militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la
specializzazione di «motorista navale» con maggior punteggio di
merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parita' di
punteggio, a quelli di grado piu' elevato. A parita' di grado, e'
prevalente l'anzianita' di servizio e, a parita' della stessa, la
maggiore eta'.
4. La specializzazione «motorista navale» deve essere posseduta
alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, e
conservata fino all'ammissione al corso di formazione.
5. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 3
non e' ammessa per piu' di due volte.
6. Qualora taluno dei posti di cui al presente articolo non possa
essere assegnato per mancanza di candidati idonei per il contingente
ordinario o per una o piu' specialita' del contingente di mare, le
unita' disponibili sono compensate, secondo le esigenze
dell'amministrazione, tra gli altri posti a concorso.
7. I posti non coperti, al termine della compensazione di cui al
comma 6, sono devoluti in aumento a quelli previsti per il concorso
di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 35 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, secondo le percentuali e l'ordine in esso
stabilito.
8. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova preliminare, consistente in questionari a risposta
multipla;
b) prova scritta di composizione italiana;
c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
d) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
e) prova orale di cultura generale;
f) esame facoltativo in una o piu' lingue estere, consistente
in una prova scritta e una prova orale per ciascuna lingua prescelta;
g) prova facoltativa di informatica.
9. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove
concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle
graduatorie finali di merito, il numero dei posti a concorso, di
sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in
ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate
dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili.
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