Originariamente Scritto da
Adryxx
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L'ACCERTAMENTO
Quanto al primo aspetto - modi e poteri di accertamento degli illeciti amministrativi -, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'art. 14 della Legge n. 689/1981 si riferisce all'accertamento e non alla data di commissione della violazione; il termine di 90 giorni per la contestazione “postuma” comincia, quindi, a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere (anche in relazione alla eventuale complessità della fattispecie) l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'illecito (ex multis v. Cass. Sez. Lav., 2 aprile 2014 n. 7681).
In sintesi l'accertamento dell'illecito amministrativo non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento da parte della p.a. delle indagini e delle valutazioni necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito.
Fonte: Accertamento e notifica della sanzione amministrativa al codice della strada
(
www.StudioCataldi.it)
però, direi, che se il ritardo nella notifica è dovuto ad una mancanza dell'organo accertatore, la motivazione non può essere utilizzata come scusante. Caso diverso se l'accertamento della violazione ha richiesto complesse verifiche ed indagini oppure a causa del responsabile stesso della violazione (ad es. variazioni di residenza in concomitanza con i tentativi di notifica)
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