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Discussione: Furto con aggravante esposizione alla pubblica fede.

  1. #1
    Maresciallo L'avatar di Amon1
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    Predefinito Furto con aggravante esposizione alla pubblica fede.

    Buongiorno.
    Oggi chiedo a chi ne sa più di me un chiarimento riguardo l'aggravante della pubblica fede. In particolare non con il dichiarare il falso bensì quando vi figura un furto.
    In particolare, sebbene approfondendo con il codice, non ho ben chiaro quale sia la prerogativa affinché figuri, in caso di furto, quest'aggravante da rendere il delitto procedibile d'ufficio: anche un furto d'auto ha come aggravante l'esposizione alla pubblica fede, se parcheggiata su strada pubblica? Da quello che ho letto sembra di si, ma in caso di furto in un supermercato, come mai mi è parso di capire che si procede alla denuncia di furto senza questa aggravante? Gli alimenti esposti nel supermercato non sono esposti a pubblica fede?
    Desidererei conoscere questo fattore tramite alcuni esempi concreti. Grazie.
    Con l'intelligenza si vincono le battaglie, con la fede si vincono le guerre.

  2. #2
    Maresciallo L'avatar di TuneUp
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    Predefinito

    La questione dell'aggravante speciale dell'esposizione alla pubblica fede in relazione ai furti nei supermercati è stata più volte affrontata nella giurisprudenza penale.

    Come recita l'art. 625 c.p. comma 7, si parla di esposizione alla pubblica fede ogniqualvolta "...il fatto è commesso su cose [...] esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;"
    Nel caso dei supermercati si configura la tipica esposizione alla pubblica fede per "necessità" (il commerciante deve necessariamente esporre al pubblico la merce per consentirne l'autonomo prelevamento e l'acquisto e confida quindi nel senso civico dei terzi che dovrebbero astenersi dal prelevare fraudolentemente i beni esposti).
    In alcune occasioni si è cercato di sostenere l'esclusione dell'aggravante in oggetto quando il furto si è verificato in presenza di addetti alla vendita (i commessi per intenderci) o di un impianto di videosorveglianza: in realtà la Corte di Cassazione, non più tardi di due anni fa, ha affermato che l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, nel caso dei furti in supermercato, non può essere esclusa dalla presenza di personale addetto alla vendita (poiché si tratta di personale che fondamentalmente è tenuto ad occuparsi di altro, es. rapporto con il cliente, assistenza, collocazione merci, ecc. e quindi non in condizione di garantire un costante controllo sui beni esposti) e tantomeno dalla mera presenza di un impianto di videosorveglianza (il quale potrebbe essere non direttamente presidiato da personale addetto, non garantendo pertanto un diretto controllo sui beni e un'immediata rilevazione dell'azione criminosa).
    L'aggravante de qua può essere invece esclusa in presenza di personale appositamente impiegato in funzioni di sicurezza e controllo, sulla scorta della considerazione che in presenza di una effettiva e costante attività di vigilanza/controllo su un bene, viene a mancare quella sorta di "affidamento" tra chi espone il bene e chi si trova in condizione di poterlo liberamente prelevare.
    Per dirlo in altri termini, finché è garantito un costante ed effettivo controllo sul bene da parte del titolare/proprietario o da terzi appositamente individuati (il bene è sì esposto, ma teoricamente non dovrebbe essere possibile asportarlo senza essere notati, a meno di porre in essere comportamenti che possono integrare a loro volta autonome fattispecie di reato/circostanze aggravanti), può anche essere esclusa la circostanza aggravante (dipende sempre dal caso specifico ovviamente) dell'esposizione alla pubblica fede, negli altri casi (nessuna vigilanza, presenza esclusiva di addetti alle vendite, impianti di videosorveglianza non presidiati, ecc.) di regola no.
    Come ben sai, per quanto riguarda la procedibilità in relazione al reato di furto, tranne il caso perlopiù scolastico del furto semplice, basta la presenza di una o più circostanze aggravanti per procedere d'ufficio, come previsto dall'art. 624, cpv. 3 c.p..
    L'uomo mortale, Leucò, non ha che questo d'immortale. Il ricordo che porta e il ricordo che lascia...

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