Risultati da 1 a 5 di 5

Discussione: Delega perquisizione

  1. #1

    Predefinito Delega perquisizione

    Buongiorno a tutti,
    arriva delega del PM per escutere a SIT le persone informate sui fatti, con individuazione fotograf. per eventualmente risalire all'autore del reato, ed eseguire una perquisizione domiciliare e personale del presunto autore, che però non viene menzionato come p.s.i., a seguito di una querela contro ignoti per truffa,
    non è specificato di redigere l'elezione di domicilio (probabilmente perchè, al momento il proced. è contro ignoti)
    ma se le p.i.f. riconoscono il destinatario della perquisizione come l'autore della truffa, l'elezione di domicilio in sede di successiva perquisizione, formalizzando quindi la sua condizione di "indagato", gliela fareste?
    grazie
    Adryxx

  2. #2

    Predefinito

    Dunque, se ho ben capito qui siamo nell'ambito dell'attività di indagine delegata, non a iniziativa.
    A evitare problematiche di qualsiasi tipo, tale attività è composta da una molteplicità di atti tra loro ben individuati in sequenza temporale.
    Ecco che allora l'individuazione fotografica precede necessariamente la perquisizione domiciliare e personale del presunto autore. Solo dopo la sua individuazione fotografica (effettuata secondo quanto previsto dall'art. 361 c.p.p.) si potranno effettuare tutti gli atti urgenti non ripetibili soggetti a convalida. In questa sede avviene anche l'elezione di domicilio.
    Ricordo che il riconoscimento fotografico deve avvenire "con assoluta certezza" e deve essere appositamente verbalizzato.
    Sovrintendente della Polizia di Stato
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  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da Kojak Visualizza Messaggio
    Dunque, se ho ben capito qui siamo nell'ambito dell'attività di indagine delegata, non a iniziativa.
    A evitare problematiche di qualsiasi tipo, tale attività è composta da una molteplicità di atti tra loro ben individuati in sequenza temporale.
    Ecco che allora l'individuazione fotografica precede necessariamente la perquisizione domiciliare e personale del presunto autore. Solo dopo la sua individuazione fotografica (effettuata secondo quanto previsto dall'art. 361 c.p.p.) si potranno effettuare tutti gli atti urgenti non ripetibili soggetti a convalida. In questa sede avviene anche l'elezione di domicilio.
    Ricordo che il riconoscimento fotografico deve avvenire "con assoluta certezza" e deve essere appositamente verbalizzato.
    Ovvio sull' "assoluta certezza" e la "verbalizzazione", ma i miei dubbi sono dovuti al fatto che il PM non aveva richiesto l'individuaz.foto nonostante vittima ed altri testimoni abbiano visto l'autore della truffa, ma, per risalire alla sua identità, ha richiesto solo l'acquisizione delle utenze cell in uso all'autore per risalire alla sua eventuale posizione al momento del fatto. Su mia richiesta, ha autorizzato verbalmente l'esecuzione dell'individuazione.
    Non ha precisato riguardo all'elezione di domicilio e tanto meno la qualifica del presunto autore e destinatario della perquisa (solo intestatario del veicolo commesso dall'autore), ma se, appunto, i testimoni riconoscono l'autore prima che io esegua la perquisizione...lo dovrò considerare formalmente come p.s.i., quindi elezione di domicilio, direi.
    Saluti e grazie
    Adryyx

  4. #4

    Predefinito

    Assolutamente d'accordo con te.
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  5. #5

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    testimoni e vittima non hanno riconosciuto il proprietario del veicolo quale autore del reato...

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