Originariamente Scritto da
Kojak
Dunque, se ho ben capito qui siamo nell'ambito dell'attività di indagine delegata, non a iniziativa.
A evitare problematiche di qualsiasi tipo, tale attività è composta da una molteplicità di atti tra loro ben individuati in sequenza temporale.
Ecco che allora l'individuazione fotografica precede necessariamente la perquisizione domiciliare e personale del presunto autore. Solo dopo la sua individuazione fotografica (effettuata secondo quanto previsto dall'art. 361 c.p.p.) si potranno effettuare tutti gli atti urgenti non ripetibili soggetti a convalida. In questa sede avviene anche l'elezione di domicilio.
Ricordo che il riconoscimento fotografico deve avvenire "con assoluta certezza" e deve essere appositamente verbalizzato.
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