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Discussione: Verbale di accompagnamento per identificazione ex art 349 cpp

  1. #11
    Maresciallo L'avatar di Amon1
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    Citazione Originariamente Scritto da A_N_T_O_N_Y Visualizza Messaggio
    Non ho capito bene cosa intendi? L'art. 4 della L. 152/75 prevede "identificazione e perquisizione SUL POSTO", quindi perché dovresti eseguirla con invito presso gli Uffici?
    La questione è molto più semplice. Innanzitutto quando opero devo chiedermi in che ambito sono ?? Sto svolgendo delle indagini o semplici controlli amministrativi? nel primo caso opero con il 349 c.p.p. in quanto si tratta di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ovvero di persona in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Mentre nel secondo caso opero con la L.191/1978.
    Nel caso descritto presumo si stia eseguendo una perquisizione ex art. 4 l.152/1975 e quindi la prima cosa da valutare è che esito ha dato la perquisizione? Esito negativo e non ci sono ulteriori indagini in corso? Identificazione se possibile sul posto mediante annotazione dei dati e controllo SDI.
    Il soggetto rifiuta di dare le generalità o ci sono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni o dei documenti? Accompagnamento presso i propri Uffici ex L191/1978.
    Non ho la modulistica per fare il verbale di identificazione sul posto? Invito a presentarsi.
    La perquisizione da esito positivo e vengono rinvenuti corpi di reato? Procedo con il 349 , se possibile con verbalizzazione sul posto (anche per il verbale di sequestro).
    Non ho la modulistica ovvero devo svolgere altri atti per cui mi necessita essere in Ufficio? Lo invito a seguirmi in Ufficio ovvero lo accompagno (commi 1 e 2 del 349 c.p.p. e in caso di fotosegnalamento avviso il P.M. anche se la norma non lo prevede esplicitamente).
    Si rifiuta di dare le generalità ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità? Lo accompagno presso in Ufficio ex art 349 c.p.p. comma 4 ed avviso al P.M come previsto.
    Spero di esserti stato d'aiuto.
    Chiarissimo...
    Con l'intelligenza si vincono le battaglie, con la fede si vincono le guerre.

  2. #12

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    Citazione Originariamente Scritto da A_N_T_O_N_Y Visualizza Messaggio
    Non ho capito bene cosa intendi? L'art. 4 della L. 152/75 prevede "identificazione e perquisizione SUL POSTO", quindi perché dovresti eseguirla con invito presso gli Uffici?
    La questione è molto più semplice. Innanzitutto quando opero devo chiedermi in che ambito sono ?? Sto svolgendo delle indagini o semplici controlli amministrativi? nel primo caso opero con il 349 c.p.p. in quanto si tratta di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ovvero di persona in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Mentre nel secondo caso opero con la L.191/1978.
    Nel caso descritto presumo si stia eseguendo una perquisizione ex art. 4 l.152/1975 e quindi la prima cosa da valutare è che esito ha dato la perquisizione? Esito negativo e non ci sono ulteriori indagini in corso? Identificazione se possibile sul posto mediante annotazione dei dati e controllo SDI.
    Il soggetto rifiuta di dare le generalità o ci sono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni o dei documenti? Accompagnamento presso i propri Uffici ex L191/1978.
    Non ho la modulistica per fare il verbale di identificazione sul posto? Invito a presentarsi.
    La perquisizione da esito positivo e vengono rinvenuti corpi di reato? Procedo con il 349 , se possibile con verbalizzazione sul posto (anche per il verbale di sequestro).
    Non ho la modulistica ovvero devo svolgere altri atti per cui mi necessita essere in Ufficio? Lo invito a seguirmi in Ufficio ovvero lo accompagno (commi 1 e 2 del 349 c.p.p. e in caso di fotosegnalamento avviso il P.M. anche se la norma non lo prevede esplicitamente).
    Si rifiuta di dare le generalità ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità? Lo accompagno presso in Ufficio ex art 349 c.p.p. comma 4 ed avviso al P.M come previsto.
    Spero di esserti stato d'aiuto.
    Citazione Originariamente Scritto da Amon1 Visualizza Messaggio
    Chiarissimo...
    Quasi quasi mi metto questa risposta nei preferiti Grazie, molto chiaro e utile..

  3. #13
    Maresciallo L'avatar di Amon1
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    Riassumendo, si può dire che i casi in cui notiziare il PM siano quelli previsti per accompagnamento per identificazione e fotosegnalamento, oltre ai vari fermi di pg.
    Con l'intelligenza si vincono le battaglie, con la fede si vincono le guerre.

  4. #14

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    Se vuoi renderla il più generica possibile, notizia il PM ogni qual volta c'è una compressione della libertà personale in quanto per esplicita previsione Costituzionale la limitazione della libertà personale può avvenire solo per atto motivato dell'Autorità Giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (Art.13 Cost. 2 comma che contiene una doppia riserva di legge e giurisdizionale). Così non sbagli mai.

    Buon lavoro ragazzi......W le FF.OO.
    Il Poliziotto Penitenziario è l'ultimo baluardo dello Stato Italiano in una terra di confine fra la legalità e l'illegalità che è l'istituto penitenziario


    Stai cercando un vecchio commilitone?

  5. #15

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    Ma nel caso in cui si lavori negli uffici della Polaria o Polfer e si nota una persona senza documenti e la si invita negli uffici per redigere gli atti necessari e magari effettuare uno Spaid ci si comporta sempre in maniera uguale?

  6. #16

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    Citazione Originariamente Scritto da PieroUBR Visualizza Messaggio
    Ma nel caso in cui si lavori negli uffici della Polaria o Polfer e si nota una persona senza documenti e la si invita negli uffici per redigere gli atti necessari e magari effettuare uno Spaid ci si comporta sempre in maniera uguale?
    Certamente. In quel momento stai limitando la libertà personale di un soggetto e - in ogni caso - il verbale di accompagnamento per identificazione è la pietra miliare su cui poggeranno tutti gli accertamenti successivi.
    Sovrintendente della Polizia di Stato
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  7. #17

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    Citazione Originariamente Scritto da Kojak Visualizza Messaggio
    Certamente. In quel momento stai limitando la libertà personale di un soggetto e - in ogni caso - il verbale di accompagnamento per identificazione è la pietra miliare su cui poggeranno tutti gli accertamenti successivi.
    Ma il discorso e': si fa l accompagnamento solo perche lo si porta in ufficio oppure perche e' stato effettuato lo Spaid?
    non si sta limitando la liberta personale se si effettuano gli atti la fuori?
    Q

  8. #18

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    Citazione Originariamente Scritto da A_N_T_O_N_Y Visualizza Messaggio
    Io farei un'ulteriore precisazione a scanso di equivoci

    art 349 c.p.p.
    1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

    2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.

    2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero. (1)

    3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.

    4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente. (2)

    5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.

    6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.

    So che lo conoscete benissimo e come potete notare , di norma, dell'accompagnamento presso i proprio uffici previsto dal comma 4 e del successivo rilascio di cui al comma 6 va data notizia al PM, così come va data notizia al PM dell'accompagnamento e del rilascio ex art 11 L.191/1978.
    Tuttavia , nel caso dell'art 349 c.p.p., se il trattenimento non supera le 12 ore si può dare al P.M. notizia postuma (nella prassi trasmettendo il verbale che indica l'ora dell'accompagnamento e del rilascio), mentre se si va oltre le 12 ore bisogna dare almeno avviso orale al PM.

    Peraltro è verissimo quello che dice Kojak in merito alle finalità delle due norme in quanto la l.191/1978 è una disposizione speciale applicabile a "chiunque richiestone , rifiuta di dichiarare le proprie generalità"......" anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti di identità da essa esibiti"; mentre l'art 349 c.p.p. è circoscritto a finalità di "identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti."

    Pertanto in prima battuta preme rilevare che la L.191 del 1978 può essere utilizzata anche per finalità semplicemente amministrative (esempio classico che è capitato a chiunque il capotreno che ti chiama per un passeggero senza biglietto che si rifiuta di dargli la carta d'identità per elevargli la sanzione amministrativa), mentre il 349 solo per finalità di Polizia Giudiziaria.

    Ciò detto preme rilevare che nelle prassi operativa spesso piuttosto che redigere gli atti sul posto, come giustamente dice Kojak (io lo dico sempre Dio salvi gli Assistenti Capo ) , si opta per "accompagnare" il soggetto presso i propri Uffici anche quando non si rifiuta di fornire le generalità per redigere il verbale di identificazione ed elezione di domicilio e soprattutto per procedere al fotosegnalamento (altrimenti impossibile sul posto).
    Di questo tipo di "accompagnamento" non va notiziato il PM in quanto effettuato in base al disposto dei primi due commi dell'art.349 e dell'art 4 del TULPS, a meno che non si debba procedere a prelievi biologici e manca il consenso dell'interessato (comma 2 bis) mentre nel caso previsto dal comma 4 bisogna notiziare il PM con i distinguo fatti sopra.

    Spero di esservi stato utile
    Che verbale si redige in questo caso? La domanda e' riferita alla dicitura in grassetto e sottolineata.

  9. #19

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    Citazione Originariamente Scritto da PieroUBR Visualizza Messaggio
    Ma il discorso e': si fa l accompagnamento solo perche lo si porta in ufficio oppure perche e' stato effettuato lo Spaid?
    non si sta limitando la liberta personale se si effettuano gli atti la fuori?
    Q
    Si fa l'accompagnamento ex art. 4 TULPS per i successivi rilievi segnaletici. In generale, qualsiasi attività che comporta un'ingerenza nella sfera della libertà personale di un soggetto va documentata, anche si trattasse di una semplice richiesta di esibizione documenti fatta su strada.
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