Originariamente Scritto da
A_N_T_O_N_Y
Io farei un'ulteriore precisazione a scanso di equivoci
art 349 c.p.p.
1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.
2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero. (1)
3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.
4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente. (2)
5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.
6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.
So che lo conoscete benissimo e come potete notare , di norma, dell'accompagnamento presso i proprio uffici previsto dal comma 4 e del successivo rilascio di cui al comma 6 va data notizia al PM, così come va data notizia al PM dell'accompagnamento e del rilascio ex art 11 L.191/1978.
Tuttavia , nel caso dell'art 349 c.p.p., se il trattenimento non supera le 12 ore si può dare al P.M. notizia postuma (nella prassi trasmettendo il verbale che indica l'ora dell'accompagnamento e del rilascio), mentre se si va oltre le 12 ore bisogna dare almeno avviso orale al PM.
Peraltro è verissimo quello che dice Kojak in merito alle finalità delle due norme in quanto la l.191/1978 è una disposizione speciale applicabile a "chiunque richiestone , rifiuta di dichiarare le proprie generalità"......" anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti di identità da essa esibiti"; mentre l'art 349 c.p.p. è circoscritto a finalità di "identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti."
Pertanto in prima battuta preme rilevare che la L.191 del 1978 può essere utilizzata anche per finalità semplicemente amministrative (esempio classico che è capitato a chiunque il capotreno che ti chiama per un passeggero senza biglietto che si rifiuta di dargli la carta d'identità per elevargli la sanzione amministrativa), mentre il 349 solo per finalità di Polizia Giudiziaria.
Ciò detto preme rilevare che nelle prassi operativa spesso piuttosto che redigere gli atti sul posto, come giustamente dice Kojak (io lo dico sempre Dio salvi gli Assistenti Capo
) , si opta per "accompagnare" il soggetto presso i propri Uffici anche quando non si rifiuta di fornire le generalità per redigere il verbale di identificazione ed elezione di domicilio e soprattutto per procedere al fotosegnalamento (altrimenti impossibile sul posto).
Di questo tipo di "accompagnamento" non va notiziato il PM in quanto effettuato in base al disposto dei primi due commi dell'art.349 e dell'art 4 del TULPS, a meno che non si debba procedere a prelievi biologici e manca il consenso dell'interessato (comma 2 bis) mentre nel caso previsto dal comma 4 bisogna notiziare il PM con i distinguo fatti sopra.
Spero di esservi stato utile
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