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Discussione: Verbale di accompagnamento per identificazione ex art 349 cpp

  1. #1
    Maresciallo L'avatar di Amon1
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    Predefinito Verbale di accompagnamento per identificazione ex art 349 cpp

    Buonasera.
    Vorrei sapere in quali casi operativi occorre redigere il verbale di accompagnamento per identificazione ex art. 349 cpp.
    In particolare, vorrei sapere se occorre redigerlo obbligatoriamente ogni qualvolta vi sia un'elezione di domicilio, quindi una persona sottoposta alle indagini.
    Viceversa, in quali casi va redatto ed in quali casi no ? Presupponendo che in entrambi i casi vi sia un soggetto accompagnato negli Uffici di Polizia.
    Grazie...............
    Con l'intelligenza si vincono le battaglie, con la fede si vincono le guerre.

  2. #2

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    Se un soggetto viene accompagnato per qualsiasi motivo nei nostri uffici, il verbale di accompagnamento va sempre e comunque redatto. Se ad esso segue anche il fotosegnalamento, si procederà more solito ex art. 4 TULPS o ex art. 349 CPP.
    Per quanto riguarda l'art. 349 CPP (identificazione di un soggetto sottoposto alle indagini), il secondo comma lascia alla discrezionalità dell'operatore la sottoesposizione al fotosegnalamento:
    "Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini PUO' procedersi anche eseguendo, quando occorra, rilievi dattiloscopia, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti".

    Dalla teoria alla pratica.
    Quando devo indagare una persona, lo accompagno nei miei uffici una volta valutata la situazione. Se mi trovo di fronte al consueto taccheggio nel supermercato, con l'indagato compiutamente identificato tramite documento in corso di validità e sulla cui genuinità non nutro alcun sospetto, procedo sul posto con tutti gli atti del caso (s.i.t. degli eventuali testimoni o di chi ha proceduto al fermo, elezione di domicilio e nomina del difensore, eventuale sequestro degli arnesi usati per compiere il reato). Viceversa, si rendono necessari l'accompagnamento e il successivo fotosegnalamento (che io effettuo anche se il soggetto è compiutamente identificato, tanto è gratis!!).
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  3. #3
    Maresciallo L'avatar di Amon1
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    Buon Kojak, intanto grazie per l'indispensabile intervento che fornisci tramite la tua esperienza.

    Restando in teoria, mi è logico pensare che al verbale di accompagnamento deve sempre precedere la chiamata al PM comunicandone l'ora di entrata ed uscita dagli Uffici dell'accompagnato. Giusto?
    Questo va fatto anche se idoneamente identificato senza sussistenza di dubbi sull'autenticità dei documenti forniti (o noto agli Uffici) , ma comunque accompagnato per relativi atti?

    Vi sono casi in cui (es. perquisizione ex art. 4 l 152/75 o 103 dpr 309/90) può non essere redatto? Presupponendone sempre l'avvenuta e idonea identificazione sul posto.
    Grazie
    Con l'intelligenza si vincono le battaglie, con la fede si vincono le guerre.

  4. #4

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    Attenzione!! Non confondiamo tra il semplice verbale di accompagnamento, identificazione e fotosegnalamento (art. 4 TULPS e art. 349 CPP) e il verbale di fermo per identificazione (art. 11 della legge 18 maggio 1978, n. 191)! Solo in quest'ultimo caso il PM deve essere avvertito. Ho notato che molto spesso le due procedure vengono confuse, quando invece muovono da presupposti completamente diversi: le prime due hanno finalità identificative e documentali, la seconda ha funzioni preventive e fa parte di una legge "speciale" rispetto alle più generali TULPS e CPP.

    Ribadisco che una persona accompagnata in questura per qualsiasi motivo va verbalizzata con il relativo accompagnamento. Se sottoposta a indagini, va fotosegnalata anche se in possesso di documento di identità: questo per ovvi motivi, anche se il 349 ne dà FACOLTA'. Le procure oggi tendono a richiedere in via obbligatoria il fotosegnalamento dell'indagato.

    Tutti gli atti non ripetibili soggetti a convalida (perquisizione personale, perquisizione locale, perquisizione veicolare, sequestro) possono essere redatti anche sul posto e non prevedono l'obbligo né dell'accompagnamento per identificazione né del fotosegnalamento.
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  5. #5

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    Io farei un'ulteriore precisazione a scanso di equivoci

    art 349 c.p.p.
    1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

    2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.

    2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero. (1)

    3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.

    4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente. (2)

    5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.

    6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.

    So che lo conoscete benissimo e come potete notare , di norma, dell'accompagnamento presso i proprio uffici previsto dal comma 4 e del successivo rilascio di cui al comma 6 va data notizia al PM, così come va data notizia al PM dell'accompagnamento e del rilascio ex art 11 L.191/1978.
    Tuttavia , nel caso dell'art 349 c.p.p., se il trattenimento non supera le 12 ore si può dare al P.M. notizia postuma (nella prassi trasmettendo il verbale che indica l'ora dell'accompagnamento e del rilascio), mentre se si va oltre le 12 ore bisogna dare almeno avviso orale al PM.

    Peraltro è verissimo quello che dice Kojak in merito alle finalità delle due norme in quanto la l.191/1978 è una disposizione speciale applicabile a "chiunque richiestone , rifiuta di dichiarare le proprie generalità"......" anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti di identità da essa esibiti"; mentre l'art 349 c.p.p. è circoscritto a finalità di "identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti."

    Pertanto in prima battuta preme rilevare che la L.191 del 1978 può essere utilizzata anche per finalità semplicemente amministrative (esempio classico che è capitato a chiunque il capotreno che ti chiama per un passeggero senza biglietto che si rifiuta di dargli la carta d'identità per elevargli la sanzione amministrativa), mentre il 349 solo per finalità di Polizia Giudiziaria.

    Ciò detto preme rilevare che nelle prassi operativa spesso piuttosto che redigere gli atti sul posto, come giustamente dice Kojak (io lo dico sempre Dio salvi gli Assistenti Capo ) , si opta per "accompagnare" il soggetto presso i propri Uffici anche quando non si rifiuta di fornire le generalità per redigere il verbale di identificazione ed elezione di domicilio e soprattutto per procedere al fotosegnalamento (altrimenti impossibile sul posto).
    Di questo tipo di "accompagnamento" non va notiziato il PM in quanto effettuato in base al disposto dei primi due commi dell'art.349 e dell'art 4 del TULPS, a meno che non si debba procedere a prelievi biologici e manca il consenso dell'interessato (comma 2 bis) mentre nel caso previsto dal comma 4 bisogna notiziare il PM con i distinguo fatti sopra.

    Spero di esservi stato utile
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  6. #6
    VxVendetta
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    Nulla da aggiungere a quanto detto dai colleghi, se non che esistono precedenti di agenti indagati perchè hanno portato al fotosegnalamento persone ben note, con l'accusa di aver eseguito un arresto illegale (!!) in quanto la momentanea privazione della libertà personale non era utile ai fini delle operazioni che, a detta del magistrato che ha deciso di procedere, erano risolvibili sul posto della commessa violazione.

    Per questo è prassi comune avvertire immediatamente il PM indipendentemente dal motivo ed informarlo anche dell'eventuale "notorietà" del soggetto, dando sostanzialmente a lui la responsabilità di dire "proceda pure e mi avvisi ad operazioni terminate" oppure "allora lo rilasci". Menzioniamo tutto (compresa ora della telefonata ed istruzioni ricevute) sull'annotazione di PG.

  7. #7
    Maresciallo L'avatar di Amon1
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    Tutto chiaro...
    ma operativamente non riesco a capire che tipo di verbale va fatt a riguardo se una persona viene accompagnata presso gli uffici secondo i presupposti dell art. 4 l. 152/75 (persona nota e sospetta per luogo e circostanze), trattenuta ovviamente per 1 massimo 2 ore...
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  8. #8

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    Dipende da cosa fai in Ufficio. Se fai il fotosegnalamento, come giustamente ha detto il collega VxVendetta è meglio informare telefonicamente il P.M. e redigere poi un verbale in cui si specifica che "Addì........... alle ore.... noi sottoscritti agenti/ufficiali di PG diamo atto di aver provveduto all'accompagnamento del nominato in oggetto presso i nostri uffici e di averlo sottoposto a rilievi fotosegnaletici, descrittivi, antropometrici ecc in quanto xxxxxxxx. Dell'accompagnamento è stata data notizia al PM di turno presso la locare Procura della Repubblica Dott.xxxx".
    Se invece una persona viene accompagnata presso gli Uffici solo per essere identificato ovvero anche per eleggere anche domicilio per le comunicazioni si provvederà con un normalissimo verbale di identificazione ed elezione del domicilio (se indagato anche nomina del difensore) dove si darà atto del fatto che il soggetto è stato "invitato" presso i nostri uffici ed ivi accompagnato con auto di servizio in quanto( es. sprovvisto di mezzo di locomozione, ovvero sprovvisto di valido documento di riconoscimento, ecc).
    Altrimenti , come giustamente diceva Kojak, il verbale di identificazione elezione di domicilio e nomina del difensore (se non devi fare fotosegnalamento ed il tizio ha un documento valido) puoi farlo sul posto senza bisogno di andare in Ufficio.

    Infine, nota personale, io nel caso il tizio ha i documenti validi (verificato allo sdi che non c'è nulla in atto) ed ha un mezzo di locomozione, se non ho possibilità di redigere gli atti necessari sul posto, lo "invito" formalmente con un verbalino redatto sul posto (ho un prestampato) a presentarsi presso il nostro Comando entro le ore XXXX del giorno XXXX per motivi XXXX ( che ad esempio possono anche essere attinenti al codice della strada). Nel predetto verbale si specifica che la mancata presentazione è oggetto di c.n.r. alla Procura della Repubblica per inosservanza dei provvedimenti della pubblica Autorità (art.650) .
    Se ti serve te lo mando via mail.
    Ultima modifica di A_N_T_O_N_Y; 08-11-16 alle 18: 23
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  9. #9
    Maresciallo L'avatar di Amon1
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    Citazione Originariamente Scritto da A_N_T_O_N_Y Visualizza Messaggio
    Dipende da cosa fai in Ufficio. Se fai il fotosegnalamento, come giustamente ha detto il collega VxVendetta è meglio informare telefonicamente il P.M. e redigere poi un verbale in cui si specifica che "Addì........... alle ore.... noi sottoscritti agenti/ufficiali di PG diamo atto di aver provveduto all'accompagnamento del nominato in oggetto presso i nostri uffici e di averlo sottoposto a rilievi fotosegnaletici, descrittivi, antropometrici ecc in quanto xxxxxxxx. Dell'accompagnamento è stata data notizia al PM di turno presso la locare Procura della Repubblica Dott.xxxx".
    Se invece una persona viene accompagnata presso gli Uffici solo per essere identificato ovvero anche per eleggere anche domicilio per le comunicazioni si provvederà con un normalissimo verbale di identificazione ed elezione del domicilio (se indagato anche nomina del difensore) dove si darà atto del fatto che il soggetto è stato "invitato" presso i nostri uffici ed ivi accompagnato con auto di servizio in quanto( es. sprovvisto di mezzo di locomozione, ovvero sprovvisto di valido documento di riconoscimento, ecc).
    Altrimenti , come giustamente diceva Kojak, il verbale di identificazione elezione di domicilio e nomina del difensore (se non devi fare fotosegnalamento ed il tizio ha un documento valido) puoi farlo sul posto senza bisogno di andare in Ufficio.

    Infine, nota personale, io nel caso il tizio ha i documenti validi (verificato allo sdi che non c'è nulla in atto) ed ha un mezzo di locomozione, se non ho possibilità di redigere gli atti necessari sul posto, lo "invito" formalmente con un verbalino redatto sul posto (ho un prestampato) a presentarsi presso il nostro Comando entro le ore XXXX del giorno XXXX per motivi XXXX ( che ad esempio possono anche essere attinenti al codice della strada). Nel predetto verbale si specifica che la mancata presentazione è oggetto di c.n.r. alla Procura della Repubblica per inosservanza dei provvedimenti della pubblica Autorità (art.650) .
    Se ti serve te lo mando via mail.

    Ti ringrazio, quel genere di prestampato ce l'ho anch'io
    Quindi in pratica il 349 cpp è opportuno in caso di fotosegnalamento. Nel caso in cui si prefigurino i motivi di una perquisizione ex art. 4 l 152/75 eseguita con invito presso gli Uffici e senza fotosegnalamento, il 349 cpp deduco non sia obbligatorio.
    Con l'intelligenza si vincono le battaglie, con la fede si vincono le guerre.

  10. #10

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    Non ho capito bene cosa intendi? L'art. 4 della L. 152/75 prevede "identificazione e perquisizione SUL POSTO", quindi perché dovresti eseguirla con invito presso gli Uffici?
    La questione è molto più semplice. Innanzitutto quando opero devo chiedermi in che ambito sono ?? Sto svolgendo delle indagini o semplici controlli amministrativi? nel primo caso opero con il 349 c.p.p. in quanto si tratta di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ovvero di persona in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Mentre nel secondo caso opero con la L.191/1978.
    Nel caso descritto presumo si stia eseguendo una perquisizione ex art. 4 l.152/1975 e quindi la prima cosa da valutare è che esito ha dato la perquisizione? Esito negativo e non ci sono ulteriori indagini in corso? Identificazione se possibile sul posto mediante annotazione dei dati e controllo SDI.
    Il soggetto rifiuta di dare le generalità o ci sono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni o dei documenti? Accompagnamento presso i propri Uffici ex L191/1978.
    Non ho la modulistica per fare il verbale di identificazione sul posto? Invito a presentarsi.
    La perquisizione da esito positivo e vengono rinvenuti corpi di reato? Procedo con il 349 , se possibile con verbalizzazione sul posto (anche per il verbale di sequestro).
    Non ho la modulistica ovvero devo svolgere altri atti per cui mi necessita essere in Ufficio? Lo invito a seguirmi in Ufficio ovvero lo accompagno (commi 1 e 2 del 349 c.p.p. e in caso di fotosegnalamento avviso il P.M. anche se la norma non lo prevede esplicitamente).
    Si rifiuta di dare le generalità ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità? Lo accompagno presso in Ufficio ex art 349 c.p.p. comma 4 ed avviso al P.M come previsto.
    Spero di esserti stato d'aiuto.
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