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In questo secondo caso, l'incauto affidamento sarà contestato al proprietario o all'utilizzatore (che comunque non risulta sulla carta di circolazione)? Nel caso fosse contestato all'amico utilizzatore in quel momento della vettura, a lui verrebbero contestate le sole sanzioni pecuniarie, mentre alla custodia del fermo è sempre tenuto il proprietario, o comunque l'avente diritto risultante sulla carta di circolazione, o al limite i genitori del minore, giusto?
PS il trasgressore è il minore, l'amico maggiorenne o entrambi? Credo entrambi, erro?
Grazie mille
Al proprietario, sempre.In questo secondo caso, l'incauto affidamento sarà contestato al proprietario o all'utilizzatore (che comunque non risulta sulla carta di circolazione)?
Ti stai complicando inutilmente la vita. Il trasgressore è chi viene trovato materialmente alla guida del veicolo; l'obbligato in solido è l'intestatario del veicolo stesso. A quest'ultimo va sempre contestato l'eventuale incauto affidamento e le sanzioni accessorie tra cui il fermo del mezzo.
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Ma il cds (correggetemi se sbaglio, provo a fare una mia interpretazione) parla di chiunque ha la materiale disponibilità del veicolo , non di proprietario/ obbligato in solido , quindi mi viene da pensare che se il proprietario (obbligato in solido) affidasse la sua auto ad un soggetto regolarmente patentato , il quale a sua volta la affida ad un altro soggetto privo di requisiti e di patente , incorra quest'ultimo nell' incauto affidamento e quindi starebbe a lui custodire l'auto nel caso l'obbligato in solido di rifiuti, anche perche se i proprietari fossero più di uno , chi dovrebbe custodire l'auto? Per forza colui che ha commesso l'incauto affidamento, anche se non è proprietario (obbligato in solido).
Ma poi il 214 Cds dice che il veicolo va affidato all'autore della violazione non allobbligato in solido
Art 214 cds 'All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 3.086, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi'
Inoltre ho trovato una circolare che afferma:
Quando il veicolo è condotto da un soggetto di-
verso dal proprietario, il rifiuto di prendere in conse-
gna il veicolo da parte di questo impone all’organo
di polizia stradale di invitare anche il conducente ad
assumere la custodia del veicolo stesso, applicando,
in caso di rifiuto, una distinta sanzione anche a cari-
co di quest’ultimo.
Parlando di fermo postumo, dovrebbe valere uguale? In vigore di questa legge se il proprietario si dovesse rifiutare di assumere la custodia , verrà sanzionato e sarà l'amico che ha prestato la macchina (non sua) al soggetto non patentato ad essere nominato custode, giusto?
Il 214 CDS dice che il veicolo sottoposto a fermo viene affidato in custodia al proprietario se presente o prontamente reperibile, altrimenti al conducente o altro soggetto obbligato in solido. Ciclomotori e motocicli invece vanno affidati in autorimessa a spese del proprietario (eccetto per l'art.171 che prevede l'affidamento direttamente al proprietario). In caso di rifiuto di quanto predetto, si contesta l'art. 214 c1. Se hai davanti la persona che è solo conducente del veicolo, procedi nei suoi confronti in qualità di trasgressore ed ovviamente facendo menzione anche dell'obbligato in solido desunto dalla carta di circolazione.
Per l'incauto affidamento vale si attribuire la responsabilità a chi ne ha la materiale disponibilità e quindi, in maniera attiva o passiva ma comunque consapevole (vale a dire non contro il suo volere o con l'inganno), ha acconsentito l'affidamento a chi non ha i requisiti per condurre il veicolo ma tu in quel momento lo devi poter stabilire.
Ti faccio due esempi che mi vengono in questo momento:
Ipotesi 1 : Il veicolo è intestato al genitore del passeggero; il passeggero ha fatto serata con la sua fidanzata che all'uscita dalla discoteca gli ha chiesto di poter guidare la sua macchina, sebbene in visibile stato di ebbrezza. In quel caso, avendo contestato il 186 c2 alla conducente, si procede alla contestazione del 115 c5 al passeggero.
Ipotesi 2 : conducente e passeggero del veicolo sono fratelli, il veicolo è intestato al loro genitore, dopo aver ragionevolmente sanzionato il conducente, ricorrendo il presupposto per l'incauto affidamento, si contesta il 115 c5 all'obbligato in solido.
Con l'intelligenza si vincono le battaglie, con la fede si vincono le guerre.
Che l'incauto affidamento (caso 1) viene affidato a colui che ha la materiale disponibilità del mezzo (fidanzato ) lo so, ma a lui viene contestata la sanzione pecuniaria , mentre il fermo grava comunque sul proprietario... mettiamo caso che il fermo venisse contestato in un secondo momento (magari per svista degli agenti) , in questo caso il custode chi è? Proprietario o figlio del proprietario? Secondo l'art 214 c.2 il proprietario (avente diritto).
Comunque il 214cds parla di trasgressore o altro soggetto obbligato in solido (quindi la fidanzata o il proprietario) , al ragazzo viene contestato l'incauto affidamento ma esso non verrà nominato custode (parlo di conteatazione differita , quindi non in strada), erro?
Per l'incauto affidamento del caso 2 non è detto che il colpevole sia per forza il proprio. Il proprietario lo affida al fratello idoneo il quale a sua volta lo affida a suo fratello non idoneo, in questo caso colui che compie l'incauto affidamento mi pare il fratello idoneo..
Ultima modifica di Sanco; 21-03-17 alle 21: 23
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