''Il 214 CDS dice che il veicolo sottoposto a fermo viene affidato in custodia al proprietario se presente o prontamente reperibile, altrimenti al conducente o altro soggetto obbligato in solido. ''
Facendo riferimento a ciò, nel CASO 1 , il veicolo non potrebbe venire affidato al fidanzato , in quanto non è ne conducente, ne proprietario, ne altro obbligato in solido (risultante dalla carta di circolazione) . Ad esso verrebbe sì, contestato l'incauto affidamento per l'art.115 c.5 (o anche per il 116 se la ragazza fosse addirittura sprovvista di patente perchè non conseguita), con conseguente sanzione pecuniaria , ma comunque il fermo non graverebbe mai in nessun caso su di lui, giusto? Secondo me è così, ho provato a dare una mia interpretazione.
Inoltre per il rifiuto di custodia del fermo verrebbe sospesa la patente del custode che si rifiuta (se diverso da trasgressore) o del trasgressore?
PS mi scuso per la poca chiarezza della precedente risposta, ma l'ho fatta tramite il telefono (col quale non ho molta dimestichezza).
Segnalibri