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Discussione: Aspettativa nella Polizia di Stato: norme

  1. #31

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    Citazione Originariamente Scritto da boateng Visualizza Messaggio
    Buon pomeriggio , ieri sono stato coinvolto in un brutto incidente in servizio, stamattina terminate scartoffie varie ho chiesto aspettativa per malattia dipendente da causa di servizio. Ora l’ufficio sanitario preposto mi chiamerà a visita o verranno a casa tipo visita di controllo?
    Ho riunito il tuo topic alla discussione principale.
    Formulandoti i miei più sentiti auguri di pronta guarigione, se i giorni di convalescenza ti sono stati convalidati dal medico del Corpo in linea teorica saresti svincolato dalle visite fiscali. Tuttavia la normativa non è chiara e ti consiglio di rivolgerti direttamente alla tua infermeria.
    La tua aspettativa rientra in quella ordinaria poiché la causa di servizio non ti è stata ufficialmente riconosciuta: per ottenerla, dovrai produrre la relativa istanza una volta conclusa la pratica dell'incidente e riammesso in servizio; verrai quindi convocato presso la CMO e sottoposto a visita; la tua domanda verrà quindi inoltrata con il relativo parere e il ministero ti invierà la relativa risposta. Mettiti il cuore in pace, ci vogliono anni....
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  2. #32

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    No ma infatti il mio post non era per la causa di servizio ma per l’iter dell’aspettativa... io stamane ho portato il referto dell’ospedale all’ufficio malattia (upgsp volanti) ora la domanda è .. va confermato dal ds giusto? Mi convocheranno o verranno autoinvitandosi?

  3. #33

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    La conferma avviene di solito automaticamente, a meno che il medico del Corpo non disponga accertamenti particolari. In questo caso ti convocherà in ambulatorio.
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  4. #34

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    Ciao ragazzi, sarei interessato all’aspettativa per dottorato. Qualcuno saprebbe darmi delucidazioni in merito? Per esempio sulla base di quali criteri può essere rifiutata etc.. grazie mille a chi risponderà

  5. #35
    Caporale
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    Trapani
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    Ricerca da me effettuata qualche tempo fa:

    L'aspettativa per dottorato di ricerca consiste nel diritto spettante al*dipendente pubblico di essere collocato in aspettativa dall'amministrazione di appartenenza*nel caso in cui risulti ammesso ad un corso di dottorato di ricerca presso una università. Si tratta quindi di un'aspettativa per motivi di studio e*può durare per tutta la durata del dottorato di ricerca. Non deve essere confusa con i permessi studio. Inizialmente la pubblica amministrazione era tenuta a concedere l'aspettativa al proprio dipendente ammesso ad un corso di dottorato. Oggi, invece,*a seguito di una recente normativa (c.d. riforma Gelmini - L. n. 240/2010), l'aspettativa viene concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze di servizio dell'amministrazione.

    Si tratta di un periodo aspettativa che può essere richiesto dal pubblico dipendente al proprio datore di lavoro nel caso in cui venga ammesso ad un corso di dottorato di ricerca presso una università. La durata può essere pari a quella*del corso di dottorato.

    Il diritto riconosciuto al pubblico dipendente è condizionato all’autorizzazione della pubblica amministrazione presso la quale lavora; quest’ultima, infatti, può negare la concessione dell’aspettativa qualora sussistano*motivate esigenze di servizio. (nota: Questa disposizione è stata molto discussa, in quanto, essendo troppo vaga, darebbe all’amministrazione una discrezionalità totale nel concedere questo tipo di aspettativa. Dottrina e giurisprudenza sono però concordinell’affermare che*un diniego da parte dell’amministrazione debba essere motivato, con l’indicazione delle specifiche esigenze di servizio incompatibili col congedo.)

    Circa il trattamento economico spettante al dipendente pubblico che fruisce di questa aspettativa, bisogna distinguere due casi: dottorato con borsa o dottorato senza borsa (o con rinuncia alla stessa).

    Nel primo caso, cioè quando il corso di dottorato di ricerca prevede una borsa (un compenso/assegno mensile a carico dell’università), il pubblico dipendente viene collocato in aspettativa senza assegni, cioè un’aspettativa senza retribuzione*a carico dell’amministrazione pubblica di appartenenza.

    Qualora, invece, il pubblico dipendente venga ammesso ad un corso di dottorato senza borsa, o nel caso in cui il lavoratore rinunci preventivamente alla borsa in questione, l’amministrazione pubblica di appartenenza è tenuta a concederel’aspettativa retribuita, cioè con la retribuzione mensile ordinariamente versata al dipendente.

    Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e ai fini pensionistici (pensione e liquidazione).

    L’aspettativa per dottorato di ricerca non può essere concessa ai pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, e neppure ai pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno*un anno accademico, beneficiando di questa aspettativa. Queste limitazioni sono state introdotte dalla citata “riforma Gelmini” che ha cercato di porre un freno agli abusi: poteva infatti capitare che un pubblico dipendente non prestasse servizio per molti*anni a seguito dell’ammissione a più corsi di dottorato di ricerca, mantenendo la retribuzione dall’ente di appartenenza.

    *

    Riferimenti Normativi:

    Legge*13/08/1984, n. 476 - Art. 2*che recita:

    Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corsoed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e*di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. ((Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica*per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.)) Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo*di dottore di ricerca, nè i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente*disposizione sono mantenuti.

    ((Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in base all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all’aspettativaprevista dalla contrattazione collettiva.))

    Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

    *

    *

    Legge*28/12/2001, n. 448 - Art. 52 comma 57*che recita:

    All’articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa*conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione*pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo».

    *

    *

    Legge*30/12/2010, n. 240 - Art. 19 comma 3*che recita:

    All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo periodo, dopo le parole: «e' collocato a domanda» sono inserite le seguenti: «, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione,»;

    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano stati*iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti».

    *

    *

    D.Lgs. 18/07/2011, n. 119 - Art. 5*che recita:

    1. All'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il terzo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

    «Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti*ai sensi del secondo periodo.»;

    b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

    «Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativaprevista dalla contrattazione collettiva.».

  6. #36

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    Grazie mille 13alex01, entrando nel merito, e nel particolare, non svolgendo io alcun incarico particolare e non avendo nemmeno un grado “elevato” ( appartengo agli agenti e assistenti) per quali ragioni potrebbero negarmi tale aspettativa? Abbiamo qui sul forum casi pratici? Inoltre avrei un’altra curiosità, chi dovrà valutare La mia richiesta? Il mio dirigente? O addirittura il questore?
    Dalla norma il tutto resta molto generico, in quanto credo non esista un’apposita circolare o legislazione interna alla polizia di stato. A proposito, riguarda perciò anche i phd e quindi i dottorati all’estero?

  7. #37
    Caporale
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    Guarda. Da quello che so a decidere è il Questore. Ho letto di ricorsi da parte dei dipendenti avversi un diniego. Ho letto però altrettante sentenze positive ai dipendenti da parte del giudice amministrativo. Come ben dicevi il diniego deve essere ben motivato e caratterizzato dall'eccezionalità del servizio prestato dal dipendente ad esempio. Naturalmente penso che il rischio di vedersi non concessa l'aspettativa c'è quindi devi mettere in conto la concreta possibilità che tu debba far ricorso al tar competente. Per quanto riguarda i dottorati presso università estere sono equiparate per legge ai dottorati italiani (ancor più facile se all'interno dell'ue).

  8. #38

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    Grazie ancora Alex, sarebbe bello avere esperienze dirette relative sia alla tempistica con La quale il questore risponde a tale richiesta, sia in riferimento al ( possibile/probabile) ricorso al tar in caso di diniego.
    In tal senso sarebbero fondamentali testimonianze pratiche anche di appartenenti ad altre amministrazioni.
    Spero prima o poi qualcuno ancor meglio informato di noi riesca a chiarire definitivamente La questione.

  9. #39
    Caporale
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    Buongiorno,avrei un quesito specifico da proporvi: in caso di malattia che si proroghi per un periodo che va dai 7 giorni in avanti,quando al primo giorno di rientro al lavoro ,si viene inviati presso la sala medica di appartenenza e' obbligatorio presentarsi per la visita, oppure si puo' continuare la malattia presso l'abitazione, tramite i giorni dati dal proprio dottore? Grazie

  10. #40

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    da quando il concedo ordinario non è servizio attivo? non diciamo stupidaggini, il concedo ordinario come i riposi settimanali concorrono nel computo del periodo di interruzione dell'aspettativa , il concedo straordinario invece semplicemente non si calcola nel conteggio ma nemmeno lo interrompe lo sposta semplicemente nel tempo
    Ultima modifica di Kojak; 08-11-23 alle 19: 18 Motivo: eliminazione quote

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