Pagina 23 di 32 PrimaPrima ... 132122232425 ... UltimaUltima
Risultati da 221 a 230 di 313

Discussione: Schema Regolmento Concorso Pubblico CNVVF

  1. #221

    Predefinito

    Io spero vivamente che l'amministrazione approvi questo regolamento entro l'estate in modo da far trascorre i 60 giorni di pubblicazione in gazzetta entro l'anno.
    Perchè ricordo che una volta pubblicato il regolamento in G.U. questo dovrà rimanere 60 giorni pubblicato prima di poter bandire il concorso vero e proprio.
    Come fu per l'814 dove il regolamento fu pubblicato a settembre 2008 e il concorso a novembre 2008.

  2. #222
    Maresciallo
    Data Registrazione
    Aug 2009
    Messaggi
    547

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Lucasy Visualizza Messaggio
    Io spero vivamente che l'amministrazione approvi questo regolamento entro l'estate in modo da far trascorre i 60 giorni di pubblicazione in gazzetta entro l'anno.
    Perchè ricordo che una volta pubblicato il regolamento in G.U. questo dovrà rimanere 60 giorni pubblicato prima di poter bandire il concorso vero e proprio.
    Come fu per l'814 dove il regolamento fu pubblicato a settembre 2008 e il concorso a novembre 2008.
    ... più 60 giorni pubblicazione bando (se non sbaglio) ....

    http://www.conapo.it/new/bacheca-sin...del-fuoco.html
    Ultima modifica di sasygrisù; 20-10-16 alle 12: 57

  3. #223

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da ortoga Visualizza Messaggio
    .. Sembra tutto quasi pronto per questo tanto.. Tanto.. Tanto atteso bando di concorso!
    Restiamo qui, in attesa di nuovi aggiornamenti.

  4. #224

    Predefinito

    Mi son letto tutta la discussione, circa un'ora!! Comunque da quello che ho capito siamo ancora fermi alla bozza, quindi passeranno ancora mesi giusto?? Chiedo perché leggendo tanta roba, mi è andato in pappa il cervello!!

  5. #225

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Cillo Visualizza Messaggio
    Mi son letto tutta la discussione, circa un'ora!! Comunque da quello che ho capito siamo ancora fermi alla bozza, quindi passeranno ancora mesi giusto?? Chiedo perché leggendo tanta roba, mi è andato in pappa il cervello!!
    Per ora un regolamento definitivo non c'è. Per i tempi penso che farebbe piacere a tutti conoscerli ma non li sappiamo.
    Oltretutto purtroppo le vicissitudini legate al brutto terremoto appena trascorso, a mio avviso non possono far altro che rallentare le procedure, poichè le priorità sono altre. Mio pensiero

  6. #226

    Predefinito

    Leggevo che alla manifestazione d'interesse per l'assegnazione del luogo nel quale svolgere la prova preselettiva del prossimo concorso, ha risposto soltanto la Fiera di Roma e quindi molto probabilmente si svolgerà li.
    Qualcuno sa qualcosa in merito?

  7. #227

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da marcoacqua Visualizza Messaggio
    Leggevo che alla manifestazione d'interesse per l'assegnazione del luogo nel quale svolgere la prova preselettiva del prossimo concorso, ha risposto soltanto la Fiera di Roma e quindi molto probabilmente si svolgerà li.
    Qualcuno sa qualcosa in merito?
    Nessuna novità.
    Nel pubblico le gare di appalto per l'assegnazione e la spartizione dei compiti sono obbligatorie, però la fiera di Roma mi sembra l'unica struttura in grado di ospitare quei numeri; come è sempre stato del resto.
    Attendiamo il regolamento, senza quello niente concorso, siamo fermi da mesi.

  8. #228

  9. #229
    Moderatore L'avatar di sasygrisù
    Data Registrazione
    Nov 2009
    Messaggi
    4,478

    Exclamation Regolamento Definitivo Concorso

    Ecco la trascrizione del Regolamento


    il seguente regolamento:

    Art. 1

    Modifiche al decreto ministeriale
    18 settembre 2008, n. 163

    1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno
    18 settembre 2008, n. 163, e' sostituito dal seguente:
    «2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
    risposta multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto
    per l'accesso al concorso, indicate nel bando di concorso e di
    quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le
    capacita' intellettive e di ragionamento. Nell'ambito della prova
    preselettiva, i quesiti sono raggruppati e ordinati secondo le due
    tipologie di cui al primo periodo.».
    2. L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre
    2008, n. 163, e' sostituito dal seguente:
    «Art. 3 (Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione della
    graduatoria finale). - 1. Le prove di esame sono costituite da una
    prova motorio-attitudinale e da un colloquio. Tali prove sono seguite
    dalla valutazione dei titoli.
    2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli e' fissato
    un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente
    alla somma dei seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun
    elemento di valutazione:
    a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli: 50
    punti;
    b) colloquio: 35 punti;
    c) titoli: 15 punti.
    3. Per ciascuno dei quattro moduli della prova motorio-attitudinale
    e per il colloquio, di cui al comma 2, lettere a) e b), il candidato
    riceve dalla Commissione un voto compreso tra 1 e 10. All'esito di
    ciascuna delle suddette prove al candidato e' attribuito un punteggio
    corrispondente al prodotto tra il decimo del voto conseguito nella
    singola prova o modulo e il punteggio massimo previsto per la singola
    prova o modulo, secondo la formula di calcolo di cui all'allegato A,
    che costituisce parte integrante del presente regolamento.
    4. La prova motorio-attitudinale e' diretta ad accertare il
    possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio
    delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento
    all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi, e si articola in
    quattro moduli finalizzati ad accertare la capacita' pratica, di
    forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di
    acquaticita', nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' di vigile
    del fuoco. La tipologia e le modalita' di svolgimento dei moduli sono
    indicate nel bando di concorso.
    5. I candidati si presentano alla prova motorio-attitudinale muniti
    di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, dal
    quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di
    attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti:
    azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana,
    centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana,
    ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I
    certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i
    quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata
    presentazione del certificato determina la non ammissione del
    candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione
    dal concorso.
    6. La prova motorio-attitudinale si intende superata, con
    conseguente ammissione al colloquio, se il candidato ottiene una
    votazione di almeno 6/10 per ogni singolo modulo e una media nei
    quattro moduli di almeno 7/10. Al superamento della prova
    motorio-attitudinale per ogni singolo modulo la commissione
    esaminatrice di cui all'articolo 4 attribuisce un punteggio,
    calcolato secondo la formula di cui al comma 3, per un massimo di
    12,5.
    7. Il colloquio verte sulle seguenti materie:
    a) organizzazione e competenze del Corpo nazionale dei vigili del
    fuoco (elementi);
    b) discipline tecnico-scientifiche applicative, correlate al titolo
    di studio richiesto per la partecipazione al concorso, finalizzate a
    verificare la conoscenza degli elementi di base relativi
    all'attivita' del vigile del fuoco;
    c) elementi di informatica di base e conoscenze di base di una
    lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando
    di concorso.
    8. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
    votazione non inferiore a 7/10. Al superamento del colloquio la
    commissione esaminatrice di cui all'articolo 4 attribuisce un
    punteggio, calcolato secondo la formula di cui al comma 3, per un
    massimo di 35.
    9. I candidati che hanno superato entrambe le prove d'esame sono
    ammessi alla valutazione dei titoli.
    10. I titoli valutabili sono indicati negli allegati B e C, che
    costituiscono parte integrante del presente regolamento. Sono,
    altresi', valutabili i titoli professionali e di studio
    corrispondenti a quelli di cui all'allegato C, conseguiti
    antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 17
    ottobre 2005, n. 226. Per la corrispondenza dei diplomi di istruzione
    tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale
    si applicano, rispettivamente, la tabella di confluenza di cui
    all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
    2010, n. 88 e la tabella di confluenza di cui all'allegato D al
    decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. Per la
    corrispondenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale
    si tiene conto del decreto Ministro della pubblica istruzione 14
    aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
    italiana n. 117 del 22 maggio 1997.
    11. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei
    titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito
    secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati,
    determinata sommando le votazioni conseguite nella prova
    motorio-attitudinale, nel colloquio e nella valutazione dei titoli.
    Sulla base di tale graduatoria, l'Amministrazione redige la
    graduatoria finale del concorso, tenendo conto, a parita' di merito,
    dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con decreto del Capo del
    Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
    difesa civile, e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono
    dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria,
    ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie. Detto
    decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del
    Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica italiana.».
    3. All'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 18
    settembre 2008, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per le prove di
    lingua straniera e di informatica il giudizio e' espresso dalla
    commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle
    lingue straniere previste nel bando di concorso e di un esperto di
    informatica.»;
    b) al comma 6, dopo le parole: «con successivo provvedimento» sono
    aggiunte le seguenti: «con le stesse modalita' di cui al comma 1».
    4. L'allegato A al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre
    2008, n. 163, e' sostituito dagli allegati A, B e C di cui
    all'allegato 1 al presente regolamento.
    Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
    inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
    Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
    e di farlo osservare.
    Roma, 1° agosto 2016

    Il Ministro: Alfano
    Visto, il Guardasigilli: Orlando

    Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016
    Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n.
    1721


    NOTE
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
    dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
    lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
    e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
    l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note alle premesse:
    - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
    1988, n. 400 e' il seguente:
    «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
    regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
    autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
    espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
    materie di competenza di piu' ministri, possono essere
    adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
    necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
    dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
    dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
    del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
    - Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
    (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
    del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre
    2004, n. 252), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
    Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.
    - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 13
    ottobre 2005, n. 217 e' il seguente:
    «Art. 5 (Nomina a vigile del fuoco). - 1. L'assunzione
    dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso,
    con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
    preselezione, il cui superamento costituisce requisito
    essenziale per la successiva partecipazione al concorso
    medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini
    italiani in possesso dei seguenti requisiti:
    a) godimento dei diritti politici;
    b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
    dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
    c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
    servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
    regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
    dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
    e) qualita' morali e di condotta previste dalle
    disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
    53;
    f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
    ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
    2. Ferme restando le riserve previste dall'art. 18,
    comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
    successive modificazioni, e dall'art. 1, comma 3, del
    decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, nei
    concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui all'art. 13,
    comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in
    favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel
    Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' elevata al venti
    per cento. La riserva di cui al predetto decreto-legge n.
    512 del 1996 opera in favore del personale volontario del
    Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di
    indizione del bando di concorso, sia iscritto negli
    appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non
    meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai
    sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli
    altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.
    3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
    destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
    e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
    condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono
    stati sottoposti a misura di prevenzione.
    4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi
    al corso di formazione sono nominati allievi vigili del
    fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti
    giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
    5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili
    del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili,
    e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile,
    il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello,
    qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo
    nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
    permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
    o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita'
    istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
    cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al
    comma 3.
    6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
    altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al
    fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al
    Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
    permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
    o lesioni riportate nell'espletamento di missioni
    internazionali.
    7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
    adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
    agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale
    preselezione per la partecipazione al concorso di cui al
    comma l, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo,
    la composizione della commissione esaminatrice e le
    modalita' di formazione della graduatoria finale.».
    - Il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre
    2008, n. 163 (Regolamento recante la disciplina del
    concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del
    ruolo dei Vigili del fuoco. Art. 5, comma 7, del decreto
    legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) e' pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2008, n. 249.
    - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio
    2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
    personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
    dei vigili del fuoco) e' pubblicato nel supplemento
    ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168.

    Note all'art. 1:
    - L'art. 2 del citato decreto del Ministro dell'interno
    18 settembre 2008, n. 163, come modificato dal presente
    decreto, e' il seguente:
    «Art. 2 (Prova preselettiva). - 1. L'ammissione dei
    candidati alle prove d'esame puo' essere subordinata allo
    svolgimento di una prova preselettiva.
    2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di
    quesiti a risposta multipla su materie, correlate al titolo
    di studio richiesto per l'accesso al concorso, indicate nel
    bando di concorso e di quesiti di tipo logico-deduttivo e
    analitico, volti a esplorare le capacita' intellettive e di
    ragionamento. Nell'ambito della prova preselettiva, i
    quesiti sono raggruppati e ordinati secondo le due
    tipologie di cui al primo periodo.
    3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione
    della preselezione si applicano le disposizioni di cui
    all'art. 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della
    Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    4. La correzione degli elaborati viene effettuata
    attraverso procedimenti automatizzati.
    5. Il numero di candidati da ammettere alle prove di
    esame, secondo l'ordine della graduatoria della prova
    preselettiva, e' stabilito nel bando di concorso. Sono
    ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano
    riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
    6. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata
    con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,
    del soccorso pubblico e della difesa civile; l'elenco dei
    candidati ammessi a sostenere le prove di esame e'
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
    italiana ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.
    7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre
    alla formazione del voto finale di merito.».
    - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
    1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli
    impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
    svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
    forme di assunzione nei pubblici impieghi) e' pubblicato
    nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto
    1994, n. 185.
    - L'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 18
    settembre 2008, n. 163, come modificato dal presente
    decreto, e' il seguente:
    «Art. 4 (Commissione esaminatrice). - 1. La Commissione
    esaminatrice del concorso, che sovrintende anche alle
    operazioni relative alla prova preselettiva di cui all'art.
    2 del presente decreto, e' nominata con decreto del Capo
    del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
    pubblico e della difesa civile.
    2. La Commissione e' presieduta da un dirigente di
    qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore del
    Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e' composta da un
    numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle
    prove di esame, non inferiore a tre, in servizio nel
    Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
    della difesa civile ed appartenenti alla carriera
    direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo
    nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera
    prefettizia. Ove, per esigenze di servizio, non sia
    disponibile personale in servizio nel Dipartimento dei
    vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
    civile, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del
    decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
    487.
    3. Per le prove di lingua straniera e di informatica il
    giudizio e' espresso dalla commissione con l'integrazione,
    ove occorra, di un esperto delle lingue straniere previste
    nel bando di concorso e di un esperto di informatica.
    4. Le funzioni di segretario della Commissione sono
    svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei
    sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del
    fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli
    dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica
    equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili
    del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
    5. In relazione al numero dei candidati, la
    Commissione, fermo restando un unico presidente, puo'
    essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di
    un numero di componenti pari a quello della Commissione
    originaria.
    6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del
    presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della
    Commissione, i relativi supplenti sono nominati con il
    decreto di nomina della Commissione o con successivo
    provvedimento con le stesse modalita' di cui al comma 1.».

    Prius undis flamma antequam flectar
    PRENDETE VISIONE DEI REGOLAMENTI DEL FORUM http://www.militariforum.it/forum/sh...2011&p=1177951

    Il Primo Social Network per Militari!

  10. #230
    Soldato
    Data Registrazione
    Oct 2008
    Località
    Taranto
    Messaggi
    93

    Predefinito

    Scusate non mi sono chiare le percentuali di riserva.

Pagina 23 di 32 PrimaPrima ... 132122232425 ... UltimaUltima

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •