Originariamente Scritto da
andre_eagleone
ciao BOSCHIVAPC,
ti ringrazio per la tua risposta, ma non trovo nessuna specificazione nel bando per esteso ne sugli articoli citati nello stesso!
Il testo del precedente bando art 1 cita questo:
E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco
del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.
2. E’ prevista, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, una riserva
dei posti per le sotto elencate categorie:
• Il 45% ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle tre forze armate;
• Il 25% al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di
indizione del bando, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni ed abbia effettuato
non meno di 120 giorni di servizio;
• il 20% a coloro che abbiano prestato servizio civile, per non meno di un anno, nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
3. I posti riservati, che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei, verranno conferiti
agli altri candidati idonei.
4. Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve dovranno dichiararlo nella domanda
di partecipazione al concorso.
mentre l'art. 5 comma e del decreto legislativo 13 ottobre 2015 n.217 cita questo:
Art. 5.
Nomina a vigile del fuoco
1. L’assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico
concorso, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di
preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3,
comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo,
secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro
dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell’obbligo;
e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni
dell’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi
per l’accesso ai pubblici impieghi.
2. Ferme restando le riserve previste dall’articolo 18, comma 1, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e
dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, nei
concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui all’articolo 13, comma 4, del
decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in favore di coloro che hanno prestato
servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è elevata al venti per
cento. La riserva di cui al predetto decreto-legge n. 512 del 1996 opera in
favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che,
alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi
da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
servizio. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono
attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai
pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente
organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non
colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di
formazione sono nominati allievi vigili del fuoco. Si applicano, in quanto
compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in
prova.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco,
nell’ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il
primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché il
fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per
effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali,
purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle
condizioni di cui al comma 3.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai
figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente
inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di
missioni internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste
le forme dell’eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui
al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, la
composizione delle commissione esaminatrice e le modalità di formazione
della graduatoria finale.
Hai per caso qualcosa di piu specifico in merito???ti ringrazio
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