Buonasera,
mi scuso in anticipo se l'interrogativo può risultare banale, ma volevo chiedere a chi è sicuramente più esperto di me, quali implicazioni comporta la notifica all'obbligato in solido in caso di violazione contestata immediatamente al trasgressore nel caso i suddetti non siano i medesimi.
A tal riguardo l'art. 201 comma I nella maniera che segue "Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione."
Come si deve procedere?
Si attende lo scadere dei 60 giorni dalla contestazione al trasgressore e in caso di mancato pagamento si notifica all'obbigato in solido? Quindi verbale diventa titolo esecutivo per la riscossione coattiva ecc... e quindi si preclude all'obbligato in solido qualsiasi tipo di pagamento scontato 30% o in misura ridotta? E quindi anche la possibilità di ricorrere davanti al prefetto essendo passati più di 60 giorni dalla contestazione al trasgressore?
Oppure si notifica anche all'obbligato in solido prima dei 60 giorni per garantirgli la possibilità di ricorrere ed eventuale pagamento in misura ridotta?
Ne approfitto per sottoporvi una domanda ulteriore:
in caso di contestazione dell'art 15 cds - atti vietati alla quale consegue la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi è l'agente stesso che deve indicare nel verbale il termine entro il quale il trasgressore deve provvedere al ripristino (che so 30 giorni?) o si deve limitare a menzionare la sanzione accessoria nel verbale?
Un saluto a tutti!
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