Risultati da 1 a 10 di 10

Discussione: Depenalizzazione reati minori

  1. #1
    Tenente L'avatar di Pol
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    Predefinito Depenalizzazione reati minori

    http://www.direttanews.it/2014/12/02...o-salva-ladri/


    Mi sembra di vivere in una barzelletta....

    La prossima forma di esecuzione della pena sarà un magistrato che ti urlerà : "e adesso non farlo più sennò lo dico alla mamma"....
    "chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola" - P.Borsellino

  2. #2
    VxVendetta
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    La cosa divertente è che invece girare con un temperamatite e non mettere un cartello in un cantiere...rimane penale e non apro il codice perché troverei presumo almeno una dozzina di esempi di cose che rimarrebbero penali alla faccia di furto e danneggiamento.

    No vabè sarebbe da vedere la proposta...già ora al primo furto/minaccia/scippo non si va propriamente dentro...una cosa è depenalizzare, un'altra archiviare automaticamente il primo delitto...comunque ridicolo, davvero.

  3. #3
    Tenente L'avatar di Pol
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    La situazione della legge italiana l'hai riassunta bene tu tempo fa....

    Il funzionario con fascia tricolore che dovrebbe ordinare la carica tramite "squilli di tromba", durante un addio al celibato non presegnalato alla questura
    "chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola" - P.Borsellino

  4. #4
    VxVendetta
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    Mi sono informato sull'argomento, assolutmente falso ed alalrmista l'articolo da te postato ecco un mio articolo con l'analisi della VERA proposta di Renzi

    Dopo gli allarmismi del mese scorso sulle novità inerenti il Codice della Strada, da qualche giorno impazza sul web la paranoia che il governo Renzi DEPENALIZZI tutta una serie di reati riassunti rapidamente con la dicitura “tutti i reati con condanna inferiore a 5 anni”.

    Intanto premetto che già ora è prevista la denuncia in stato di libertà (quindi il non andare in carcere) per tutti i reati la cui condanna non porterà presumibilmente a più di 3 anni di reclusione, prevedendo anche dopo la sentenza l’applicazione di misure alternative alla detenzione.

    Dalle notizie che leggo in rete il governo parla di Archiviazione e non di Depenalizzazione. La differenza non è da poco.

    Depenalizzare significa prendere un fatto che costituisce reato (quindi richiede la nomina di un avvocato, un procedimento giudiziario, delle indagini, insomma tutto il baracchino della Procedura Penale) e trasformarlo in una Sanzione Amministrativa (quella che di solito viene chiamata “multa”) ovvero in una pena meramente pecuniaria e che può essere discussa in sedi diverse da quelle della giustizia penale (Giudice di Pace ed autorità amministrativa competente).

    MESSAGGIO PROMOZIONALE: Sull’argomento preparerò quanto prima una dispensa.

    Archiviare significa che un fatto costituente REATO cui una persona è accusata non è comprovato da elementi sufficienti, o non è mai stato compiuto, o è ormai prescritto, o è giustificato e di conseguenza non porta alla condanna del sospetto: non è sinonimo di innocenza, ma espressione della non volontà della Giustizia di perseguire la persona in quanto si ritiene non vi siano abbastanza elementi per farlo (che poi sia perché non vi è stato reato o per una giustificazione o le altre cause è giuridicamente irrilevante).

    Il fatto che una persona si veda archiviare l’accusa di furto non significa che il furto sarà depenalizzato e che tutti i ladri se la caveranno pagando una somma a titolo di sanzione amministrativa.

    Quello che a quanto pare il governo vuole fare, e che mi riserverò di commentare approfonditamente a legge approvata è sostanzialmente dare la possibilità al giudice di ARCHIVIARE tutti i procedimenti per REATI il cui esito sarà una condanna inferiore ai 5 anni di carcere. Si tratta ne più ne meno che dell’ennesima norma volta a diminuire il numero degli occupanti delle carceri italiane ma che (spero) non andrà certo a DEPENALIZZARE truffatori, ladri, papponi e compagnia cantante che ad una lettura superficiale della norma sembrerebbero diventare dei candidi agnellini.

    Affinché il fatto venga archiviato, inoltre, si specifica che sono necessarie due condizioni: la prima è che il fatto sia di particolare tenuità (devi aver rubato una mela, non essere entrato in casa di qualcuno spianando un mitra) e la seconda che non costituisca condotta abituale del soggetto (ergo la prima guida in stato di ebrezza passa, la seconda le paga per entrambe), inoltre, l’archiviazione penale non cancella eventuali procedimenti civili o amministrativi (quindi la patente all’ubriaco alla guida viene comunque sospesa e se qualcuno mi danneggia l’auto a calci potrò pretendere il risarcimento).

    Sul piano delle procedure di polizia, essendo che l’archiviazione viene decisa dal giudice, non cambia un accidente di niente (se si parlasse di depenalizzazione sarebbe impossibile perquisire un sospettato di furto per vedere se ha la refurtiva addosso).

    Più che di una depenalizzazione si parla quindi di una specie di bonus, un bonus più che logico se si pensa che già ora, come accennato in apertura, per determinati reati, pur mantenendo tutte le spese dell’iter giudiziario, comunque non si va in galera, ed è su QUESTO che si dovrebbe agire volendo rendere la giustizia più incisiva (nell’ottica di mantenere questa tendenza la proposta in discussione è, ripeto, sensatissima, risparmia un sacco di soldi a monte del procedimento).

    Sarebbe auspicabile invece l’aggiunta di una nota che specifichi quando un’assoluzione è per “tenuità del fatto” (cosa tra l’altro già prevista dal Codice stesso) e quando invece per “totale assenza del fatto costituente reato”, in sostanza certificare la differenza tra aver avuto un precedente archiviato perchè innocenti (o vittime di calunnie o di errori delle autorità) ed uno perché colpevoli ma di un fatto non considerato abbastanza grave da portare all’instaurazione di un procedimento penale (ritengo sia diverso venire assolto perchè non sono stato io a danneggiare un veicolo piuttosto che perchè il danno che comunque ho voluto fare è così ridicolo da non avere rilevanza).

    Spero di aver tolto qualche paranoia galoppante, aspetto il testo definitivo per fare un commento approfondito.

  5. #5

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    In realtà la "depenalizzazione" dei reati minori (termine giuridicamente errato poiché non viene toccata la pena detentiva, bensì i criteri di applicazione della custodia cautelare ove prevista) è in atto già da qualche tempo. In sede processuale rilevano esclusivamente i precedenti penali del soggetto, vale a dire le condanne passate in giudicato. Non rilevano invece i precedenti di polizia, di solito molto più numerosi in capo a qualsiasi pregiudicato: si tratta di tutte le notizie di reato in attesa di definizione. E nello stato di diritto in cui viviamo, nessuno è considerato colpevole fino a sentenza definitiva di condanna. Ecco allora che nella prassi accompagniamo paradossalmente in direttissima un arrestato che annovera decine di pagine di precedenti di polizia, ma magari nessun precedente penale: è ovviamente la peggiore stortura del nostro sistema normativo che nel suo iper-garantismo non garantisce la cosa più importante: una rapida definizione della controversia giudiziaria. Di conseguenza, il nostro delinquente riesce a sgattaiolare agevolmente tra le maglie della giustizia poiché, in assenza di precedenti penali specifici, nessuna misura cautelare detentiva può essere applicata.
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  6. #6
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    il ragionamento di kojac è corretto.

    a mio avviso per ridurre i tempi dei processi sarebbe il caso di eliminare il terzo grado di giudizio (nello specifico il secondo dei tre, ovvero l'appello).
    d'altronde tale provvedimento non necessità di revisione costituzionale poiché quest'ultima prevede il doppio grado di giudizio (giudizio di merito e cassazione).

    il sistema giudiziario è appunto già abbastanza garantista, quindi un giudizio di merito ed uno di legittimità sarebbe a mio avviso sufficiente.
    quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare,vi è un prezzo da pagare,ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare

  7. #7
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    Grazie a Valo per l'articolo, effettivamente troppe cose non quadravano e sono state trattate in modo sommario da me in primis...
    A mio parere basterebbe semplicemente "semplicemente si fa per dire" l'immediata esecuzione della misura coercitiva emanata subito dopo il 1° grado, rendendola utile fin da subito ad evitare in caso di reiterazione la sospensione condizionale.

    - - - Updated - - -

    Citazione Originariamente Scritto da Kojak Visualizza Messaggio
    In realtà la "depenalizzazione" dei reati minori (termine giuridicamente errato poiché non viene toccata la pena detentiva, bensì i criteri di applicazione della custodia cautelare ove prevista) è in atto già da qualche tempo. In sede processuale rilevano esclusivamente i precedenti penali del soggetto, vale a dire le condanne passate in giudicato. Non rilevano invece i precedenti di polizia, di solito molto più numerosi in capo a qualsiasi pregiudicato: si tratta di tutte le notizie di reato in attesa di definizione. E nello stato di diritto in cui viviamo, nessuno è considerato colpevole fino a sentenza definitiva di condanna. Ecco allora che nella prassi accompagniamo paradossalmente in direttissima un arrestato che annovera decine di pagine di precedenti di polizia, ma magari nessun precedente penale: è ovviamente la peggiore stortura del nostro sistema normativo che nel suo iper-garantismo non garantisce la cosa più importante: una rapida definizione della controversia giudiziaria. Di conseguenza, il nostro delinquente riesce a sgattaiolare agevolmente tra le maglie della giustizia poiché, in assenza di precedenti penali specifici, nessuna misura cautelare detentiva può essere applicata.
    Quoto anche le virgole
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  8. #8

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    Ecco la lista dei reati per i quali non è più prevista la custodia in carcere così come previsto dal Decreto legislativo di attuazione della Legge delega 67/2014 varato dal Consiglio dei Ministri. In neretto ho evidenziato i reati che maggiormente costituiscono allarme sociale nella cittadinanza.

    - Abbandono di persone minori o incapaci – art.591 c.p. co.1
    - Abusivo esercizio di una professione – art348
    - Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina – art.571 c.p.
    - Abuso d’ufficio – art.323 c.p.
    - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art.615 ter
    - Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio – art.508 c.p.
    - Adulterazione o contraffazione di cose in danno della pubblica salute – art.441 c.p.
    - Appropriazione indebita – art.646 c.p.
    - Arresto illegale – art.606 c.p.
    - Assistenza agli associati (anche mafiosi) – art.418 co.1 c.p.
    - Attentato a impianti di pubblica utilità – art.420 c.p.
    - Attentati alla sicurezza dei trasporti – art.432 c.p.
    - Atti osceni – art.527 c.p.
    - Atti persecutori (stalking) – art.612 bis co.1
    - Commercio o somministrazione di medicinali guasti – art.443 c.p.
    - Commercio di sostanze alimentari nocive – art.444 c.p.
    - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari – art.517 quater
    - Corruzione di minorenne – art.609 quinquies co.1 c.p.
    - Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi – art.434 co.1 c.p.
    - Corruzione – art-318 c.p.
    - Danneggiamento – art.635 c.p.
    - Danneggiamento a seguito d’incendio – art.423 c.p.
    - Danneggiamento seguito da inondazione,frana valanga – art.427 co.1 c.p.
    - Danneggiamento di informazioni e programmi informatici – art.635 bis c.p.
    - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – art.635 quater c.p.
    - Detenzione di materiale pornografico – art.600 quater c.p.
    - Deviazione di acque e modifiche dello stato dei luoghi – art.632 c.p.
    - Diffamazione – art. 595 c.p.
    - Divieto di combattimento tra animali – art.544 quinquies
    - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza – artt.392-393 c.p.
    - Evasione – art 385 c.p.
    - Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti – art.435 c.p.
    - False informazioni al P.M. – art.371 bis
    - Falsità materiale del P.U. – art.477 c.p.
    - Favoreggiamento personale – art-378 c.p.
    - Favoreggiamento reale art.379 c.p.
    - Frode informatica – art.640ter co.1-2 c.p.
    - Frode in emigrazione art.645 c.p.co.1
    - Frode nelle pubbliche forniture – art.356
    - Frode processuale – art.374 c.p.
    - Frodi contro le industrie nazionali – art.514 c.p.
    - Frode nell’esercizio del commercio – art.515 c.p.
    - Furto – art.624 c.p.
    - Gioco d’azzardo – art.718-719 c.p.
    - Impiego dei minori nell’accattonaggio – art.600 octies c.p.
    - Incesto – art.564 1 co. C.p.
    - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art.355 c.p.
    - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – art 316 ter
    - Ingiuria – art.594 c.p.
    - Ingresso abusivo nel fondo altrui – art.637 c.p.
    - Insolvenza fraudolenta – art.641 c.p.
    - Interferenze illecite nella vita privata – art. 615 bis
    - Interruzione di pubblico servizio – art.331 c.p.
    - Intralcio alla giustizia – art.377 c.p.
    - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi – art.474 c.p.- Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui – art.636 c.p.
    - Invasione di terreni o edifici – art.633 c.p.
    - Istigazione a delinquere – art.414 c.p.
    - Istigazione a disobbedire alle leggi – art.415 c.p.
    - Lesione personale – art.582 c.p.
    - Lesioni personali colpose art.590 c.p.
    - Maltrattamento di animali – art.544 ter
    - Malversazione a danno dei privati – art.315 c.p.
    - Malversazione a danno dello Stato – art.316 bis
    - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice – art.388 c.p.
    - Manovre speculative su merci – art.501 bis c.p.
    - Millantato credito – art.346 c.p.
    - Minaccia – art. 612 c.p.
    - Occultamento di cadavere – art.412 c.p.
    - Oltraggio a P.U. – art.341 bis
    - Oltraggio a un magistrato in udienza art.343 c.p.
    - Omessa denuncia di reato da parte del P.U. – art.361
    - Omicidio colposo – art.589 c.p. co.1
    - Omissione di referto – art.365 c.p.
    - Omissione di soccorso – art. 593 c.p.
    - Patrocinio o consulenza infedele – art.380 c.p.
    - Peculato mediante profitto dell’errore altrui – art.316 c.p.
    - Percosse – art. 581 c.p.
    - Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi – art.497 bis co.1.
    - Procurata evasione – art.386 co.1
    - Procurata inosservanza di pena – art.390 c.p.
    - Resistenza a P.U. – art. 337 c.p.
    - Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio – art.501 c.p.
    - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro – art.437 c.p.
    - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio – art.326 c.p.
    - Rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale – art.379 bis
    - Rifiuto di atti d’ufficio.Omissione – art.328 c.p.
    - Rissa – art.588 c.p.
    - Simulazione di reato – art.367 c.p.
    - Sostituzione di persona – art.494 c.p.
    - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro – art.334 c.p.
    - Sottrazione di persone incapaci – art.574 c.p.
    - Sottrazione e trattenimento di minori all’estero – art.574 bis
    - Stato d’incapacità procurato mediante violenza – art. 613 c.p.
    - Traffico d’influenze illecite – art.346 bis
    - Truffa – art.640 c.p.
    - Turbata libertà degli incanti – art.353
    - Turbativa violenta del possesso di cose immobili – art.634 c.p.
    - Usurpazione di funzioni pubbliche – art.347
    - Uccisione di animali – art.544 bis
    - Uccisione o danneggiamento di animali altrui – art.638 c.p.
    - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine – art.516 c.p.
    - Vilipendio delle tombe – art.408
    - Vilipendio di cadavere – art.410 co.1
    - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza – art 616 c.p.
    - Violazione di domicilio art.614 c.p.
    - Violazione di domicilio commessa dal P.U. – art. 615 c.p.
    - Violazione di sepolcro – art.407 c.p.
    - Violazione di sigilli art.349
    - Violazione degli obblighi di assistenza familiare – art.570 c.p.
    - Violenza o minaccia a P.U. art.336 c.p.
    - Violenza privata – art.610 c.p.
    - Violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato – art.611 c.p.
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  9. #9
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    per ulteriore chiarezza riporto uno stralcio di quanto afferma il sito: "quotidiano della pubblica amministrazione", perché altrimenti si potrebbe percepire che tutti i reati sopra elencati smettono di essere puniti dal giudice penale a prescindere da chi li commette, come li commette, quanto danno e pericolo arreca ecc. ecc.


    In particolare, il nuovo art. 131 bis c.p. riscritto dalle nuove norme incardina il giudizio di “particolare tenuità del fatto” su due criteri: la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo si articola a sua volta in due ulteriori indici-requisiti, costituiti dalle “modalità della condotta” e dall’“esiguità del danno o del pericolo”. La non abitualità, invece, esige che il reato oggetto del giudizio non debba inserirsi in un rapporto di seriazione con altri episodi criminosi (come capita, ad esempio, nel caso di un furto, seppur minimo, ma che risulti costituire un anello di una catena comportamentale).
    In sede predibattimentale, il giudice, prima di emettere sentenza di “proscioglimento” per tenuità del fatto, deve “sentire” anche la persona offesa, così consentendo alla stessa di interloquire sul tema della tenuità, al pari del PM e dell’imputato. Il giudicato penale sulla particolare tenuità del fatto, che presuppone comunque un accertamento sulla esistenza del reato e sulla ascrivibilità dello stesso all’imputato, risulta efficace nel giudizio civile per il risarcimento del danno.

    A causa del requisito della “non abitualità” del comportamento, infine, le decisioni che accertano la particolarità tenuità del fatto saranno iscritte nel Casellario giudiziale.

    Fonte: Consiglio dei Ministri
    quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare,vi è un prezzo da pagare,ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare

  10. #10
    Moderatore L'avatar di gagliardi
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    Non mi piace la presenza nella lista dei reati contro gli animali, alcuni particolarmente efferati e legati alla malavita organizzata, come i combattimenti; altri, maltrattamento e uccisione, particolarmente odiosi, su cui sono fondati sequestro e processo di Green Hill. L'introduzione di reati specifici e pene severe ha segnato un momento secondo me positivo di saldatura tra una crescente sensibilità sociale sull'argomento e l'attività legiferante. Il complesso della normativa sul tema prodotta da vari parlamenti e governi (anche di opposto segno) negli ultimi vent'anni è frutto dell'impegno lungo e concorde di molti politici di vari livelli dei più vari schieramenti. Insomma, dal mio punto di vista qualcosa di molto positivo, per ciò che si è ottenuto e per come lo si è ottenuto.
    Ultima modifica di gagliardi; 22-12-14 alle 18: 22
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