Dobbiamo solo e sempre aspettare. Grazie
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Salve, ho una domanda da porvi in quanto navigando su internet non ho trovato nessuna risposta a riguardo. In caso di recente morte di un genitore (padre) a seguito di malattia grave, (e non avendo mai usufruito della 104 in quanto la morte è avvenuta durante il periodo di corso per diventare effettivo dopo un mese) e risultando capofamiglia a tutti gli effetti dopo tale vicenda, è possibile richiedere il trasferimento? In che modo? Grazie a chi risponderà.
Salve Fabiale, benvenuto fra noi, ti consiglio di leggere il regolamento del forum e di presentarti nell'apposita sezione...trovi i link nella mia firma!
Buona permanenza
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Salve, sono nuovo del forum e volevo il vostro parere in merito alla mia situazione. Sono un Agente della Polizia di Stato e circa 3 mesi fa ho presentato domanda di trasferimento per legge 104 e proprio oggi mi hanno notificato il diniego. La mia situazione è questa: ho mia sorella di 15 anni affetta da sindrome di down, mio padre affetto da ipertensione arteriosa in cura farmacologica post ischemica e mia madre con invalidità al 76% per via di una protesi all'anca. All'interno del mio nucleo familiare ho anche un'altra sorella che pero assiste a tempo pieno mia madre lavorando anche con la stessa nel negozio di famiglia. Purtroppo mia sorella con sindrome di down sta accusando molto la mia lontananza dal nucleo familiare considerando anche che sono stato sempre presente nel suo iter di crescita. Quindi, spiegata tutta la situazione familiare e consapevole della cancellazione dell'esclusività per i requisiti di trasferimento 104, mi chiedo come mai mi è stata rifiutata l'istanza con la motivazione che ci sono altri familiari che possono assistere mia sorella invalida. Sia mio padre che mia madre sono affette da patologie invalidanti e l'altra mia sorella assiste a tempo pieno mia madre, cosa che comunque non dovrebbe influire per via dell'esclusività (discorso diverso sarebbe stato se uno dei miei due genitori non si trovasse nelle situazioni attuali). Io comunque gia da un'anno usufruisco dei 3 giorni mensili di 104 il che quindi va in conflitto con la risposta di diniego odierna. Qualcuno può aiutarmi su come eventualmente procedere nei vari eventuali ricorsi o altro? Grazie.
La situazione è piuttosto complessa, cerco di offrirti alcuni appigli.
1) E' vero che è decaduto il criterio di esclusività nell'assistenza, ma non quello della convivenza con altre persone che possono assicurarla. Pure nell'avvenuta decadenza del primo criterio, è lasciato all'amministrazione erogante il beneficio un più ampio margine di discrezionalità nella concessione del medesimo in considerazione di una valutazione complessiva dello status familiare del richiedente. Su quest'ultimo aspetto tuttavia si possono porre delle considerazioni che vedremo in seguito;
2) La sorella è stata riconosciuta persona affetta da handicap in stato di gravità? Se manca quest'ultimo requisito, la concessione del trasferimento non può essere effettuata;
3) La fruizione del 3 giorni/mese di permesso legge non va in contrasto con il diniego del trasferimento in quanto quest'ultimo è disciplinato dall'art. 33 comma 5 della predetta legge mentre i giorni di assistenza sono disciplinati dal precedente comma 3 e seguono una strada parallela ad esso.
Detto questo (e non conoscendo nello specifico la tua pratica), potrebbero sussisitere gli estremi per un ricorso amministrativo in quanto il citato art. 33 nel suo complesso non parla espressamente di valutazioni discrezionali da parte dell'amministrazione erogante il beneficio, ma demanda all'INPS la valutazione della sussistenza o permanenza dei requisiti che sono alla base della concessione del trasferimento, tanto che, qualora essi vengano persi, il dipendente ha l'obbligo di notiziare tempestivamente la propria amministrazione la quale ha facoltà di ritrasferirlo alla sede originaria qualora non siano maturati gli anni utili per il rientro nella sede di trasferimento richiesta.
Non aggiungo altro per non creare troppa confusione.
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Per praticità riporto il testo dell'art. 33 L. 104/92 novellato: in verde, la normativa attualmente in vigore; in nero, quella abrogata o modificata
Art. 33 della legge 104/92 - testo coordinato con le modifiche introdotte dal Collegato lavoro
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a
tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204 , a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati (questo comma è stato abrogato ed ora è contenuto nell’art. 33 comma 1 del D.Lgs
151/2001).
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa
al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso
giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino .
Versione precedente del comma 3
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché
colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo
grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa,
fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità
non sia ricoverata a tempo pieno
Nuova versione del comma 3
3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore
dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità,
coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori
o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i
sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano
deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da
contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere
riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con
handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione
di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne
alternativamente.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge
n. 1204 del 1971 , si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della
legge n. 1204 del 1971 , nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n.
903 .
Versione precedente del comma 5
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con
continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad
altra sede
Versione attuale del comma 5
Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità
un parente o un affine entro il terzo grado handicappato Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio al domicilio della persona da
assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. (questo testo deriva dalla
cancellazione delle parti abrogate e dall’inserimento delle nuove parti derivanti dal Collegato)
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei
permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al
proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone
handicappate in situazione di gravità
Comma aggiunto dal collegato lavoro all’articolo 33
7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità
disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora
il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per
la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Vi ringrazio per le risposte e per i riferimenti normativi, che purtroppo aimè conosco a memoria per via di questa situazione che diventa sempre più difficile da affrontare. Riguardo alle certificazioni ho tutto e rientro nei criteri della legge (genitori entrambi affetti da patologie invalidanti e sorella con certificazione attestante la sindrome di down con relativa 104). Il problema da come ho capito è l'altra sorella che secondo l'sinistra azione si dovrebbe, da solo, prendere cura di tre persone. Il problema principale però resta quello che mia sorella invalida è particolarmente legata a me e sta accusando molto la situazione. Mi secca che molta gente va "pescando" i propri nonni p bisnonni giusto per riavvicinarsi a casa, senza nulla togliere a chi ha realmente problemi, e io invece ho una situazione veramente drammatica a casa e mi rispondono negativamente. C'è chi in mala fede mi aveva consigliato di far cambiare residenza a mia sorella, ma io preferirei fare le cose a norma.
in merito a quest'art dove dice (Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità
un parente o un affine entro il terzo grado handicappato Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio al domicilio della persona da
assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.) è applicabile anche hai frequentatori di corso?? ovvero si da la precedenza nelle assegnazioni delle sedi??
In sede di indicazione delle sedi di preferenza di destinazione, l'allievo farà presente di essere beneficiario di L.104/92 art. 33 comma 5 producendo la documentazione l''uopo richiesta. Il ministero valuterà.è applicabile anche hai frequentatori di corso?? ovvero si da la precedenza nelle assegnazioni delle sedi??
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