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Risultati da 1 a 10 di 179

Discussione: Beneficiare delle agevolazioni della legge 104

  1. #1

    Predefinito Beneficiare delle agevolazioni della legge 104

    Salve, sono un collega che a causa di gravi problemi familiari dovrei fare la richiesta per usufruire delle agevolazioni della legge 104 (giorni liberi e trasferimento di sede ).Per la compilazione delle pratichè devo andare da un caf o al sindacato.online leggevo che si deve fare telematicamente tramite il caf.grazie.

  2. #2

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    La richiesta di fruizione dei benefici legge 104 ha subìto sostanziali modifiche e integrazioni nel 2008 con la c.d. riforma Brunetta. In realtà per gli appartenenti al comparto sicurezza il relativo inoltro al ministero della domanda di trasferimento e della relativa documentazione segue le normali procedure già viste per l'istanza di trasferimento ordinario. Il CAF o i sindacati potranno aiutare l'interessato nella preparazione del carteggio. Se sei già beneficiario della 104 puoi già fruire dei permessi legge (3 giorni/mese non cumulabili e frazionabili anche in ore) nella sede in cui presti attualmente servizio tramite domanda da indirizzare al questore o al comandante di reparto.
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  3. #3

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    Grazie per la risposta, io ho già tutti i documenti la persona che devo assistere ha già la legge 104 etutti i certificati attestanti.Quindi una volta che avrò compilato i documenti per il trasferimento per la legge 104 dovrò consegnarlo al sindacato per farlo inoltrare? Quanto tempo passa in media da quando la domanda viene inoltrata al trasferimento? Per i giorni di permesso posso gia usufruirne da subito presentando una richiesta al comendante?grazie per la pazienza...

  4. #4

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    1) la domanda di trasferimento può essere inoltrata direttamente dall'interessato secondo i normali canali gerarchici purché corredata di tutta la documentazione prevista. Il sindacato può aiutare nel perfezionare la pratica.
    2) la tempistica non è sicura. Nonostante il carattere di urgenza il ministero valuta le varie istanze in modo ordinario a causa del loro elevato numero. Ho visto colleghi trasferiti in due mesi e altri che hanno atteso anche un anno.....
    3) i giorni di permesso possono essere fruiti da subito mediante regolare istanza al proprio comandante e corredata del certificato di attribuzione dello status di persona affetta da handicap in stato di gravità riconosciuto all'assistito.
    I miei personali auguri.
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  5. #5

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    Grazie per la disponibilita', se è possibile vorrei un altro chiarimento, che differenza c'è tra trasferimento per 104 e assegnazione temporanea a domanda per legge 104 grazie..

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da ministri Visualizza Messaggio
    Grazie per la disponibilita', se è possibile vorrei un altro chiarimento, che differenza c'è tra trasferimento per 104 e assegnazione temporanea a domanda per legge 104 grazie..
    Non esiste nessuna assegnazione temporanea ex L. 104/92 in quanto non previsto. L'assegnazione temporanea di cui tu parli è prevista invece dall'art. 7 del D.P.R. n. 254 del 1999.
    Si tratta di situazioni tra loro radicalmente diverse poichè nascono da due necessità altrettanto diverse: il beneficiario della L. 104/92 (nei soli casi in cui l'assistito rientri nello status di persona affetta da handicap in stato di gravità) ha a che fare con una situazione non suscettibile di alcuna soluzione nel corso del tempo; la definiremo quindi una situazione di gravità cronica; il beneficiario dell'assegnazione temporanea ha invece a che fare con una situazione grave, ma suscettibile di evoluzione temporale e quindi di risoluzione che non rende quindi necessario un trasferimento definitivo. Un esempio aiuterà a capire: un conto è assistere una persona inabile a svolgere qualsiasi mansione a causa di malattia o infortunio; un altro è assistere la propria moglie a cavallo del parto di un figlio. Nulla esclude che il beneficiario della 104 possa anche chiedere l'assegnazione temporanea ex art. 7 nelle more del trasferimento definitivo. Ma le due situazioni marciano su binari tra loro separati.
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  7. #7

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    Giusto per completezza del discorso, da quest'anno c'è anche questa facoltà per il momento recepita nell'ambito privato. Nulla toglie che la stessa possa essere estesa anche a quello pubblico, magari con finalità disciplinari.

    L’ABUSO DEL PERMESSO “104″, PER ASSISTENZA DEI CONGIUNTI, GIUSTIFICA IL LICENZIAMENTO
    La natura illecita dell’abuso del diritto a fruire dei permessi per l’assistenza dei congiunti, di cui all’art. 33, L. 104/1992, e il ragionevole sospetto che il lavoratore ne abbia abusato, legittimano il ricorso al controllo occulto c.d. “difensivo” ad opera del datore di lavoro. L’uso improprio del permesso per l’assistenza dei congiunti giustifica il licenziamento per giusta causa in quanto compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario indispensabile per la prosecuzione del rapporto di lavoro.
    Un datore di lavoro si avvale di un’agenzia investigativa per “pedinare” un proprio dipendente, sospettato di utilizzare i permessi ottenuti per l’assistenza ai congiunti ai sensi dell’art 33 della L. 104/1992 al fine di recarsi in vacanza. Scoperto l’illegittimo uso del permesso, il datore licenzia il dipendente per giusta causa.

    Il dipendente impugna il licenziamento contestando, in giudizio, la liceità del controllo operato dal datore e la conseguente utilizzabilità delle risultanze probatorie derivanti dall’attività investigativa. In particolare, secondo il lavoratore gli artt. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori legittimerebbero, in presenza di un ragionevole sospetto, solo i controlli c.d. “difensivi” ovvero finalizzati ad accertare gli illeciti perpetrati a danno del patrimonio aziendale. In nessun caso, invece, il controllo potrebbe avere ad oggetto l’attività lavorativa intesa quale adempimento dell’obbligazione di fornire la propria prestazione lavorativa cui, a dire del lavoratore, sarebbero riconducibili i controlli effettuati dal datore di lavoro nel caso in esame.

    Il Tribunale in primo grado accoglie il ricorso del lavoratore mentre la Corte D’Appello riforma la sentenza, argomentando che l’abuso del diritto di cui all’art. 33 L. 104/92 costituisce condotta illecita, tanto nei confronti dell’Inps, che eroga la corrispondente indennità, quanto nei confronti del datore di lavoro, il quale dall’abuso subisce comunque un danno, sia in termini economici dovendo, comunque, accantonare anche per i giorni di assenza il TFR, che organizzativi, dovendo far fronte all’assenza del lavoratore. La Corte d’Appello ritiene, inoltre, che nel caso di specie sussista anche il secondo requisito per accedere ai controlli difensivi ovvero il ragionevole sospetto del comportamento illecito (difatti due colleghi avevano in sede testimoniale dichiarato di aver sentito il lavoratore mentre raccontava di essere stato in vacanza in giorni in cui lo sapevano in permesso). Ad avviso del giudice di secondo grado, dalla liceità dell’accertamento difensivo consegue l’utilizzabilità in giudizio degli esiti dello stesso e, in definitiva, la legittimità del licenziamento per giusta causa.

    La decisione è confermata dalla Corte di Cassazione (sentenza del 8 gennaio 2014, depositata in data 4 marzo 2014, n. 4984), la quale ribadisce la legittimità del controllo esercitato dal datore di lavoro attraverso l’impiego dell’agenzia investigativa e l’utilizzabilità delle relative prove. Il giudice di legittimità, ritenendo la natura illecita dell’abuso del diritto a beneficiare dei permessi per l’assistenza dei congiunti, esclude che il controllo esercitato dal datore di lavoro possa, nel caso di specie, considerarsi teso ad accertare l’adempimento della prestazione lavorativa, in quanto effettuato al di fuori dell’orario di lavoro e in fase di sospensione dell’obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa.

    L’utilizzo da parte del dipendente di permessi con finalità assistenziale per scopi diversi, secondo la Suprema Corte costituisce poi comportamento idoneo a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, con conseguente legittimità del licenziamento per giusta causa, condividendo sul punto la decisione del Giudice d’Appello, adeguatamente motivata anche in relazione ai generali principi della “coscienza generale”. Su quest’ultimo punto, la Corte ha cura di ricordare come l’art. 2119 sia una norma c.d. elastica, tale per cui la giusta causa rappresenta un “modello generico”, capace di adeguarsi a una realtà mutevole nel tempo e che necessita quindi di essere specificato in sede interpretativa.

    FONTE: diritto24.ilsole24ore.com
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  8. #8

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    Grazie anche ai tuoi consigli oggi ho completato e inoltrato la domanda per il trasferimento.Ma non sono ancora sicuro di una cosa, gli anno passati trasferito in altra sede per legge 104 contano ai fini dell ' anzianita di sede? Grazie sempre per le risposte chiare e complete

  9. #9
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    Sep 2014
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    Buon pomeriggio
    sono un V.S. della Polizia 3 anni fa avevo fatto richiesta di trasferimento dalla Questura della mia città al commissariato di un'altra provincia limitrofa, e mi è stata accettata a marzo 2014, io ho chiesto la revoca perchè nel frattempo i miei genitori anziani che abitano nel comune della questura si sono ammalati e sto usufruendo della L104/92 per la gravità di mio padre, e per assisterli meglio preferivo rimanere in questura visto che ormai avevo trovato il mio spazio in ufficio lavorando principalmente la mattina e avevo qualche rientro il pomeriggio, mentre ora nel nuovo commissariato mi metterebbero alle volanti, il fatto è che non mi è stata accettata la revoca e sono disperato perchè non riesco più ad organizzarmi per assistere mio padre che è su una sedia a rotelle visto che mia moglie lavora mattina e pomeriggio in un ufficio privato, posso fare ricorso??

  10. #10

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    Citazione Originariamente Scritto da ministri Visualizza Messaggio
    Grazie anche ai tuoi consigli oggi ho completato e inoltrato la domanda per il trasferimento.Ma non sono ancora sicuro di una cosa, gli anno passati trasferito in altra sede per legge 104 contano ai fini dell ' anzianita di sede? Grazie sempre per le risposte chiare e complete
    Sì, confermo.
    Faccio presente tuttavia un aspetto da molti trascurato: nel decreto di trasferimento è specificato che, in caso di perdita dei benefici per cui lo stesso è stato concesso, il dipendente ha l'obbligo di darne notizia in modo tempestivo al Ministero. Quest'ultimo potrebbe anche prendere in considerazione la possibilità di ritrasferire il dipendente alla sua sede di origine: in Polizia non ho mai sentito di casi analoghi; nei Vigili del Fuoco invece è la prassi...
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