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Discussione: Infrazione del Cds e denuncia penale

  1. #1

    Predefinito Infrazione del Cds e denuncia penale

    Buongiorno a tutti,
    poiché utilizzo l'auto tutti i giorni per lavoro e faccio moltissima strada ho l'abitudine di andarmi a ristudiare periodicamente il codice della strada ( cosa che sinceramente credo dovrebbero fare tutti) e sto anche ponderando di aprire un'apposita discussione in questo eccezionale forum per i dubbi legati al Cds.

    Dopo questa premessa passo al "sodo" e vengo al mio quesito, alcune infrazioni del codice della strada possono comportare una denuncia penale, alcune "in automatico" ( ad esempio guida in stato di ebbrezza sopra la soglia del 0.8 ) altre a seguito ad alcune valutazioni ( ovvero vengono esaminati se sussistono gli elementi per una denuncia penale o meno). La mia domanda è dunque questa : " se un automobilista commette un'infrazione del codice della strada che può essere correlata ad un procedimento penale, questa gli deve essere notificata subito? Oppure quanto tempo può passare prima che l'agente possa decidere se vi sono i presupposti per denunciarlo oppure no? "

    Vi ringrazio fin d'ora e vi auguro una buona giornata

  2. #2
    VxVendetta
    Guest

    Predefinito

    Nel momento in cui si ravvisa una condotta penale (indipendentemente che sia perché si guida in stato di ebrezza o per un abuso edilizio) si deve immediatamente contestare il fatto alla persona e procedere ad elezione di domicilio e nomina del difensore.

    DI discussioni sui dubbi al cds ce ne sono due, una in sezione polizia stradale ed una in polizia locale.

  3. #3

    Predefinito

    " se un automobilista commette un'infrazione del codice della strada che può essere correlata ad un procedimento penale, questa gli deve essere notificata subito? Oppure quanto tempo può passare prima che l'agente possa decidere se vi sono i presupposti per denunciarlo oppure no? "
    Un infrazione al CDS E' o NON E' penale già nella sua essenza. Se è penale, l'avvio del procedimento è immediato, con tutte le garanzie riservate all'indagato. Se non è penale, è illecito amministrativo e l'iter si estingue con la conciliazione della sanzione pecuniaria.
    Il discorso non cambia molto se l'infrazione al CDS è connessa al compimento di un reato, alla sua flagranza o quasi-flagranza. Esempio scolastico: il rapinatore che per assicurarsi la fuga passa col rosso e a velocità non commisurata. L'aspetto penale segue il proprio iter, mentre quello amministrativo potrà essere valutato dal giudice di merito come indice di eventuale pericolosità sociale.
    Sovrintendente della Polizia di Stato
    Componente di Staff www.cadutipolizia.it
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