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Discussione: Aspettativa

  1. #1

    Predefinito Aspettativa

    Salve a tutti, vi interrogo per avere un confronto, sono in servizio permanente da oramai 7 anni, pensavo di continuare così a vita ma mi è stata fatta una proposta di lavoro moolto remunerata e di soddisfazione personale, ma, visti i tempi, vorrei andarci con i piedi di piombo. Ora, vorrei fare una istanza di collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 183 del 2010, che Art. 18. che recita :

    1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianita' di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attivita' professionali e imprenditoriali. L'aspettativa e' concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.
    2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilita' di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
    3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

    ieri ho chiesto delucidazioni al mio ufficio personale ma è stato peggio che andar di notte, qualcuno di voi ha mai fatto richiesta per l'aspettativa seguendo i dettami di questo articolo? Avreste consigli o suggerimenti? Grazie a tutti, buona giornata

  2. #2
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    credo che non sia applicabile alle Forze Armate

  3. #3

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    Grazie per la tua risposta bsk, anche io ero dubbioso ma poi ho scovato questa recente sentenza, riporto da un'altro forum, mi scuso per la lunghezza ma chiarisce alcuni punti

    l ricorrente ha impugnato il diniego sull’istanza di collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 183 del 2010.


    Il TAR chiarisce:

    1) - Che pertanto dal tenore letterale di tale disposizione si desume che l’articolo 18 in esame ha previsto una nuova ipotesi di aspettativa senza assegni rivolta a tutti i dipendenti pubblici senza esclusione alcuna;

    2) - Che difatti, ove il legislatore ha voluto escludere i militari (o altre categorie di personale) lo ha fatto espressamente, come ad esempio proprio nel caso di cui all’articolo 23 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, a proposito della mobilità tra pubblico e privato; in ragione della particolare connotazione ordinamentale e della funzione esercitata.

    3) - che, viceversa, allorchè nulla è disposto la norma è da intendersi di portata generale, tanto più che l’incompatibilità con l’esercizio di altre professioni o mestieri è prevista in via generale non solo per i militari (cfr. l’articolo 894 del d.lgs. n. 66 del 2010) ma anche per i pubblici dipendenti (cfr. l’articolo 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, che a tal fine richiama l’articolo 60 del d.p.r. n. 3 del 1957);

    Ricorso ACCOLTO.

    Il resto leggetelo qui sotto.

    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

    07/05/2013 201300259 Sentenza Breve 1


    N. 00259/2013 REG.PROV.COLL.
    N. 00111/2013 REG.RIC.


    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
    sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
    ha pronunciato la presente

    SENTENZA
    ex art. 60 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 111 del 2013, proposto da:
    A. A., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Foglietti, con domicilio eletto presso Franco Sabatini in Pescara, via Orazio, 123;

    contro
    Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo, S.Domenico;

    per l'annullamento
    del provvedimento prot. n. 8096 del 10 gennaio 2013 con cui la Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto del Ministero della Difesa ha respinto l'istanza del ricorrente ad essere collocato in aspettativa per 12 mesi;

    dell'atto datato 30.01.2013 con cui l'Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito-Sezione Staccata di Pescara ha notificato al ricorrente il suddetto provvedimento.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori l'avv. Fabrizio Foglietti per il ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Anna Buscemi per il Ministero resistente;
    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

    Considerato che il ricorrente ha impugnato il diniego sull’istanza di collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 183 del 2010.

    Rilevato che tale articolo prevede che “I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’ articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 23 - bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”.

    Che pertanto dal tenore letterale di tale disposizione si desume che l’articolo 18 in esame ha previsto una nuova ipotesi di aspettativa senza assegni rivolta a tutti i dipendenti pubblici senza esclusione alcuna;

    che, difatti, ove il legislatore ha voluto escludere i militari (o altre categorie di personale) lo ha fatto espressamente, come ad esempio proprio nel caso di cui all’articolo 23 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, a proposito della mobilità tra pubblico e privato; in ragione della particolare connotazione ordinamentale e della funzione esercitata;

    che, viceversa, allorchè nulla è disposto la norma è da intendersi di portata generale, tanto più che l’incompatibilità con l’esercizio di altre professioni o mestieri è prevista in via generale non solo per i militari (cfr. l’articolo 894 del d.lgs. n. 66 del 2010) ma anche per i pubblici dipendenti (cfr. l’articolo 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, che a tal fine richiama l’articolo 60 del d.p.r. n. 3 del 1957);

    che, del resto, la norma appare tesa a consentire un graduale distacco dall’impiego pubblico (quindi sia per incoraggiare una fuoriuscita dall’impiego pubblico in genere per evidenti ragioni di risparmio sia al fine di consentire un tentativo di inserimento nella professione libera senza il timore di un distacco definitivo ed immediato dal posto di lavoro) e quindi ha una ratio che si presta ad essere estesa anche i dipendenti militari.

    Ritenuto in conclusione che, per le ragioni esposte, il ricorso si manifesta fondato.

    Ritenuto che le spese possano essere compensate in ragione della novità della questione affrontata.

    P.Q.M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
    definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

    lo accoglie.

    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
    Michele Eliantonio, Presidente
    Dino Nazzaro, Consigliere
    Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore


    L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





    DEPOSITATA IN SEGRETERIA
    Il 07/05/2013

  4. #4

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    Ora, da questa sentenza sembrerebbe che i militari godano degli stessi diritti degli altri dipendenti della pubblica amministrazione, solo che vorrei evitare di fare ricorso al TAR per evitare spese e lungaggini burocratiche e per non arrivare ai ferri corti con troppe persone.

  5. #5
    bartok
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    egeus,
    Citazione Originariamente Scritto da bsk Visualizza Messaggio
    credo che non sia applicabile alle Forze Armate
    no no: si può. a Torino, durante il corso alla Scuola di Applicazione, ce l'avevano insegnato. Ti riporto le parti che possono interessarti dalle lastrine:

    ASPETTATIVA
    Posizione dell'Uff.le esonerato temporaneamente dal servizio per una delle seguenti cause:
    a) stato di disperso o di prigionia a causa di guerra,
    di grave crisi int.le, di conflitti armati assimilabili e
    di impiego in missioni int.li;
    b) infermità temporanee si / no provenienti da cause
    di servizio;
    c) motivi privati;
    d) riduzione di quadri (ARQ);
    e) elezione in cariche politiche e amministrative;
    f) prestazione di serv. all’estero del coniuge statale;
    g) ammissione ad un dottorato di ricerca;
    h) formazione specialistica per Uff.li medici;

    motivi privati (art. 901 del codice dell'Ordinamento Militare):
    non inferiore a 4 mesi e non superiore a 1 anno continuativo;
    l’aspettativa è disposta a domanda motivata;
    la concessione è subordinata alle esigenze di
    servizio;
    trascorsi i primi 4 mesi il militare può fare domanda di richiamo anticipato in servizio;
    il militare che è già stato in aspettativa per motivi
    privati, non può esservi ricollocato se non sono trascorsi almeno 2 anni dal suo richiamo in servizio;
    in tale tipo di aspettativa non spetta lo stipendio e
    nessun altro tipo di assegno;
    NO periodo valido pensione/buonuscita e avanzam.
    Ultima modifica di bartok; 07-05-14 alle 12: 44

  6. #6
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    si Bartok, ma come vedi fra le motivazioni ammissibili che hai segnalato non vi è "assunzione in altra azienda" e rammento a tutti che un Militare non puo avere due lavori, nemmeno se il secondo fosse da Libero Professionista con Partita Iva e/o come Socio in una qual si voglia tipo di Società, cosa invece consentita agli altri Lavoratori anche del Pubblico Impiego
    poi forse è meglio porre il quesito all'Avvocato specialista presente sul Forum:

    http://www.militariforum.it/forum/fo...zonalegale-it)

    Ultima modifica di bsk; 07-05-14 alle 13: 28

  7. #7
    bartok
    Guest

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    Citazione Originariamente Scritto da bsk Visualizza Messaggio
    si Bartok, ma come vedi fra le motivazioni ammissibili che hai segnalato non vi è "assunzione in altra azienda" e rammento a tutti che un Militare non puo avere due lavori, nemmeno se il secondo fosse da Libero Professionista con Partita Iva e/o come Socio in una qual si voglia tipo di Società, cosa invece consentita agli altri Lavoratori anche del Pubblico Impiego
    poi forse è meglio porre il quesito all'Avvocato specialista presente sul Forum:

    http://www.militariforum.it/forum/fo...zonalegale-it)

    la fattispecie che interessa ad egeus è motivi privati. Se ho ben capito, lui ha avuto questa proposta e deve vedere come gli va. Invece, se ha proprio trovato un altro lavoro, hai ragione tu a dire che forse non si può fare. So per certo che non si può fare se uno è in servizio effettivo. ciò vale non solo per i militari, ma per i dipendenti pubblici in generale, salvo eccezioni. In aspettativa non so, ma dalla sentenza riportata, pare comunque di sì. Il fatto che ad egeus l'Ufficio del Personale non abbia saputo dare risposte, è perché probabilmente non sono abituati a richieste di aspettative in generale.
    Ultima modifica di bartok; 07-05-14 alle 13: 43

  8. #8

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    Grazie per le risposte, allora non lavorerei nel periodo di aspettativa ma affiancherei lo studio che mi ha richiesto a titolo gratuito per prendere i primi contatti con gli sponsor, le riviste, gli organizzatori delle convenction eccetera, tutto questo senza retribuzione e solo per valutare la mia effettiva idoneità a ricoprire il ruolo di shop manager, se poi vediamo che oggettivamente posso far fronte a tutti gli impegni del futuro lavoro mi verrà redatta la proposta contrattuale e richiedero' il congedo. Non me la sento di fare il salto senza paracadute per non mettere in crisi la mia appena nata famiglia, ma non voglio nemmeno precludermi una strada che potrebbe portarmi una migliore condizione economica e una soddisfazione personale maggiore, purtroppo in questi anni per una serie di cose è venuto a mancare lo spirito che mi spinse ad arruolarmi, e mi ritrovo a cercare strade alternative per la mia vita.
    Una cosa però dalla causa agli atti di cui ho riportato la sentenza si evince che il tribunale ha dato ragione al collega circa la fattibilità di applicazione dell'articolo 18 nei riguardi di un militare che richiede aspettativa per intraprendere un'attività.
    Ultima modifica di egeus; 07-05-14 alle 13: 55

  9. #9

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    Grazie per il suggerimento, appena ho un pc sottomano posto il quesito anche nella sezione legale.

  10. #10

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    un'altra cosa, non ho ancora ben chiaro chi deve approvare la mia richiesta? Basta il mio comandante o va tutto all'organo superiore? L'aspettativa per motivi personali deve essere giustificata o basta solo la semplice dicitura motivi personali senza entrare nello specifico? Scusate, magari saranno domande ovvie ma è un terreno sconosciuto ed ostico e non voglio impelagarmi nelle solite ritorsioni per cavilli che spesso la gente piccola fa giusto per farti trovare lungo in qualsiasi cosa.

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