Quoto.
Non trattandosi più di illecito penale, la relativa sanzione amministrativa va contestata nell'immediatezza poiché il verbalizzante deve descrivere dettagliatamente le circostanze e gli atteggiamenti che caratterizzano gli atti accertati come "osceni".
Ricordo inoltre sentenze della Cassazione che hanno stabilito la mancanza dell'"oscenità" (intesa come perturbamento del comune senso del pudore derivanti da atti di contenuto sessuale) qualora dall'esterno le eventuali parti lese non potessero assistere ad alcun atto esplicito.
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