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Discussione: Nos (Nulla Osta Sicurezza)

  1. #11

    Predefinito

    Gazzetta Ufficiale N. 210 del 9 Settembre 2005


    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2005
    Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale.

    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante «Istituzione e
    ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e
    disciplina del segreto di Stato», in particolare l'art. 1, secondo
    comma;
    Visto l'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 23 agosto 1988, n.
    400;
    Visto l'art. 8 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
    Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 11 luglio 1941, n. 1161
    «Norme relative al segreto militare»;
    Visto l'art. 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382 «Norme di
    principio sulla disciplina militare», come sostituito dall'art. 26
    della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
    Visti il Trattato del Nord Atlantico (NATO) ratificato con legge
    1° agosto 1949, n. 465, e i seguenti atti:
    Accordo tra gli Stati membri per la tutela della sicurezza delle
    informazioni, approvato dal Consiglio del Nord Atlantico in data
    21 giugno 1996;
    Documento C-M(2002)49 «La sicurezza in seno all'Organizzazione
    del Trattato del Nord Atlantico», approvato dal Consiglio del Nord
    Atlantico in data 26 marzo 2002;
    Visti il Trattato di Bruxelles modificato (TBM) istitutivo
    dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO), ratificato con legge
    16 marzo 1955, n. 239 e l'art. 3 dell'Accordo di sicurezza dell'UEO,
    fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995 e ratificato con legge 16 giugno
    1997, n. 190;
    Visti l'art. 24 del Trattato che istituisce la Comunita' europea
    dell'energia atomica (EURATOM), ratificato con legge 14 ottobre 1954,
    n. 1203, ed il Regolamento n. 3 di attuazione del suddetto articolo,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 406/58
    del 6 ottobre 1958;
    Vista la legge 9 giugno 1977, n. 358, recante «Ratifica ed
    esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale
    europea (A.S.E.), con allegati, firmata a Parigi il 30 maggio 1975» e
    l'accordo tra gli Stati Parte della predetta Convenzione e l'Agenzia
    spaziale europea per la protezione e lo scambio di informazioni
    classificate, fatto a Parigi il 19 agosto 2002;
    Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
    Gabinetto, n. 5/21.6 - Ris. del 23 novembre 1979 e n. 5/21.6 - Ris.
    del 5 gennaio 1980;
    Visti l'art. 31, paragrafi 2 e 3, della Convenzione basata
    sull'art. K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un
    Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), ratificata con
    legge 23 marzo 1998, n. 93, e l'Atto del Consiglio dell'Unione
    europea del 3 novembre 1998 che adotta le norme sulla protezione del
    segreto delle informazioni dell'EUROPOL, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale delle Comunita' europee n. C 26 del 30 gennaio 1999;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
    n. 556, e successive modificazioni, recante «Regolamento di
    attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25,
    concernente le attribuzioni dei vertici militari», in particolare
    l'art. 12, comma l, lettera f);
    Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, e successive
    modificazioni, recante «Norme in materia di riordino dell'Arma dei
    carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78»,
    in particolare l'art. 8, comma 1;
    Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive
    modificazioni, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e
    dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della
    legge 31 marzo 2000, n. 78», in particolare l'art. 2, comma 9-bis;
    Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e successive
    modificazioni, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della
    Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
    78», in particolare l'art. 8, comma l, lettera b);
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
    11 aprile 2002, recante «Norme di sicurezza per la tutela delle
    informazioni UE classificate di attuazione della Decisione del
    Consiglio dell'Unione europea del 19 marzo 2001»;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
    11 aprile 2003, recante «Norme di sicurezza per la tutela delle
    informazioni UE classificate, di attuazione della Decisione della
    Commissione delle Comunita' europee del 29 novembre 2001»;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
    21 settembre 1999 recante «Criteri per il rilascio delle
    certificazioni di sicurezza ai fini della tutela delle informazioni,
    dei documenti e dei materiali classificati»;
    Viste le pubblicazioni PCM-ANS in materia di tutela delle
    informazioni classificate;
    Ravvisata l'esigenza di assicurare la sicurezza dello Stato
    democratico anche attraverso la tutela delle informazioni
    classificate e la previsione di procedure di accertamento soggettivo
    che escludano dalla conoscenza, conservazione, custodia o trasporto
    di informazioni classificate colui il cui comportamento non dia
    sicuro affidamento in ordine alla fedelta' alla Costituzione
    repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato, nonche' alla
    conservazione del segreto;

    Decreta:

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DEI NULLA OSTA DI SICUREZZA

    Art. 1.
    Definizioni

    1. Ai fini del presente decreto si intende:
    a) per «Autorita' nazionale per la sicurezza» - in seguito A.N.S.
    - il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero l'Organo dallo
    stesso delegato per l'esercizio delle funzioni in materia di tutela
    delle informazioni, documenti e materiali classificati,
    b) per «Ufficio centrale per la sicurezza» - in seguito U.C.Si. -
    il III Reparto della Segreteria generale del Comitato esecutivo per i
    servizi di informazione e di sicurezza (CESIS) di cui l'A.N.S. si
    avvale per l'esercizio delle funzioni in materia di tutela delle
    informazioni, documenti e materiali classificati;
    c) per «informazione classificata», ogni informazione, documento
    o materiale cui sia stata attribuita, da un'autorita' competente, una
    classifica di segretezza «SEGRETISSIMO», «SEGRETO», «RISERVATISSIMO»
    o «RISERVATO», con o senza una qualifica di sicurezza internazionale;
    d) per «qualifica di sicurezza internazionale», la sigla, o altro
    termine convenzionale, che, premessa ad una classifica di segretezza,
    determina l'appartenenza e l'ambito di circolazione dell'informazione
    classificata;
    e) per «nulla osta di sicurezza» - in seguito NOS - la
    determinazione che autorizza l'Ente richiedente ad avvalersi di una
    persona in attivita' che comportano la trattazione di informazioni
    classificate;
    f) per «abilitazione preventiva» - in seguito AP - la
    determinazione che autorizza la ditta individuale, la societa', la
    persona giuridica di diritto privato, l'ente privato, l'associazione
    o l'organismo a partecipare a gare classificate. La materia e'
    disciplinata dalla pubblicazione PCM-ANS l/R, Vol. III, Sicurezza
    industriale;
    g) per «nulla osta di sicurezza complessivo» - in seguito NOSC -
    la determinazione che autorizza la ditta individuale, la societa', la
    persona giuridica di diritto privato, l'ente privato, l'associazione
    o l'organismo ad effettuare lavorazioni classificate. La materia e'
    disciplinata dalla pubblicazione PCM-ANS 1/R, Vol. III, Sicurezza
    industriale;
    h) per «trattazione di informazioni classificate», qualunque
    operazione di originazione, contabilizzazione, registrazione,
    preparazione per la spedizione, distribuzione, trasmissione,
    diramazione, ricezione, visione, consultazione, discussione,
    custodia, riproduzione, trasporto e distruzione autorizzata di
    informazioni classificate, sotto qualunque forma espresse e con o
    senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali.



    Art. 2.
    Funzione del NOS, dell'AP e del NOSC

    l. Il rilascio del NOS consente alla Pubblica amministrazione, alla
    ditta individuale, alla societa', alla persona giudirica di diritto
    privato, all'ente, all'associazione o all'organismo, gia' legittimati
    alla trattazione di informazioni classificate, di poter impiegare una
    persona, in attivita' che comportano la necessita' di trattare
    informazioni classificate «SEGRETISSIMO», 'SEGRETO» o
    «RISERVATISSIMO».
    2. Il rilascio del NOS e' subordinato al favorevole esito di un
    preventivo procedimento di accertamento soggettivo sulla base delle
    disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a
    seguito del quale deve essere comunque esclusa dalla trattazione di
    informazioni classificate la persona il cui comportamento nei
    confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento
    di scrupolosa fedelta' ai valori della Costituzione repubblicana ed
    alle ragioni di sicurezza dello Stato, nonche' ai fini della
    conservazione del segreto.
    3. La Pubblica amministrazione, le ditte individuali, le societa',
    le persone giuridiche di diritto privato, gli enti, le associazioni e
    gli organismi legittimati alla trattazione di informazioni
    classificate definiscono, sulla base dei rispettivi ordinamenti
    interni ed esigenze funzionali, gli incarichi che comportano, ai fini
    del rilascio dei NOS, l'effettiva necessita' di trattare informazioni
    classificate «SEGRETISSIMO», «SEGRETO» o «RISERVATISSIMO».
    4. Il rilascio dell'AP consente alla ditta individuale, alla
    societa', alla persona giudirica di diritto privato, all'ente,
    all'associazione o all'organismo di partecipare a gare classificate
    in ambito nazionale ed internazionale o a trattative per l'esecuzione
    di studi o lavori classificati a livello RISERVATO e superiore.
    5. Il rilascio del NOSC consente alla ditta individuale, alla
    societa', alla persona giudirica di diritto privato, all'ente,
    all'associazione o all'organismo di condurre lavori, esperienze,
    studi e progettazioni classificate in ambito nazionale e
    internazionale a livello RISERVATO e superiore.



    Art. 3.
    Autorita' competenti al rilascio del NOS

    1. L'A.N.S. rilascia i «NOS fino a livello «SEGRETISSIMO», con o
    senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali, relativi a:
    a) ambasciatori, dirigenti di prima fascia e qualifiche
    corrispondenti della Pubblica amministrazione;
    b) consiglieri di ambasciata, prefetti, vice prefetti, ufficiali
    generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi armati
    dello Stato;
    c) cittadini stranieri appartenenti ad uno Stato membro
    dell'Unione europea, dell'Alleanza atlantica o di altra
    organizzazione internazionale di cui l'Italia e' parte in virtu' di
    trattati, accordi, convenzioni o intese comunque denominati, sempre
    che non sia diversamente disposto dalle pertinenti norme di sicurezza
    che regolano la materia;
    d) cittadini stranieri diversi da quelli di cui alla lettera c),
    sempre che sussistano sufficienti elementi di valutazione ai fini
    della salvaguardia della difesa e sicurezza, interna ed esterna,
    dello Stato.
    Agli adempimenti istruttori provvede il III Reparto - U.C.Si. della
    Segreteria generale del CESIS.
    2. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Capo del III Reparto U.C.Si.
    della Segreteria generale del CESIS rilascia i NOS fino a livello
    «SEGRETISSIMO», con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza
    internazionali, relativi a:
    a) colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei
    Corpi armati dello Stato, dirigenti di seconda fascia della Pubblica
    amministrazione e vice prefetti aggiunti;
    b) personale civile della Pubblica amministrazione, fatta
    eccezione per quello di cui ai commi 3, 4 lettera b) e 5 lettera b),
    e fatto salvo quanto previsto al comma 7;
    c) cancellieri della giustizia militare;
    d) legali rappresentanti, dirigenti ed impiegati di ditte
    individuali, societa', persone giuridiche di diritto privato, enti,
    associazioni od organismi;
    e) persone della Pubblica amministrazione o di ditta individuale,
    societa', persona giuridica di diritto privato; ente, associazione od
    organismo, designate a partecipare, in qualita' di esperti, a
    conferenze, commissioni, comitati, gruppi di lavoro o riunioni; in
    Italia e all'estero, che richiedono il NOS;
    f) persone con incarichi riferiti a specifiche esigenze.
    3. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Capo della Segreteria speciale
    Cosmic-Focal-UE/SS del Ministero dell'interno rilascia i NOS fino a
    livello, «SEGRETO», con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza
    internazionali, relativi a:
    a) personale dell'amministrazione civile del Ministero
    dell'interno con qualifica non dirigenziale;
    b) personale della Polizia di Stato con qualifica non
    dirigenziale;
    c) personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con
    qualifica non dirigenziale.
    4. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Vice Capo reparto impiego
    delle Forze dello Stato maggiore dell'esercito, il Vice Capo reparto
    per le telecomunicazioni, comando, controllo, informatica e sicurezza
    (TEIS) dello Stato maggiore della marina - III Reparto, il Capo
    reparto generale sicurezza dell'aeronautica e il Capo del II Reparto
    del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, rilasciano i NOS fino
    a livello «SEGRETO», con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza
    internazionali, relativi a:
    a) personale militare della rispettiva Forza armata con grado
    inferiore a colonnello o corrispondente;
    b) personale civile dipendente appartenente alle Aree A e B
    ovvero inquadrato in livelli equivalenti;
    c) personale operaio e assimilato dipendente da ditta
    individuale, societa', persona giuridica di diritto privato, ente
    privato, associazione od organismo il cui controllo, sotto il profilo
    della sicurezza e della tutela delle informazioni classificate, e'
    affidato all'Organo centrale di sicurezza della Forza armata
    competente in base alle disposizioni contenute nella pubblicazione
    PCM-A.N.S. 1/R, Volume III, Sicurezza industriale.
    5. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Comandante e il Vice
    Comandante delle Forze operative terrestri, il Comandante delle
    Truppe alpine, i Comandanti delle Forze operative di difesa - 1° e 2°
    FOD, il Comandante del C4-IEW, l'Ispettore per il reclutamento e le
    Forze di completamento, il Comandante dell'aviazione dell'Esercito e
    il Comandante della brigata artiglieria contraerea dell'Esercito
    rilasciano i NOS fino a livello «SEGRETO», con o senza una o piu'
    qualifiche di sicurezza internazionali, relativi al personale
    militare e civile in servizio presso i comandi e gli enti dipendenti,
    rispettivamente:
    a) con grado inferiore a maggiore;
    b) appartenente alle Aree A e B ovvero inquadrato in livelli
    equivalenti.
    6. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Capo del II Reparto del
    Comando generale del Corpo della Guardia di finanza rilascia i NOS
    fino a livello «SEGRETO», con o senza una o piu' qualifiche di
    sicurezza internazionali, relativi al personale militare con grado
    inferiore a colonnello.
    7. Su autorizzazione dell'A.N.S., i NOS a livello «SEGRETISSIMO»,
    con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali,
    relativi al personale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, sono rilasciati
    dal Capo del III Reparto U.C.Si. della Segreteria generale del CESIS.
    8. Il rilascio del NOS e' comunicato all'ente richiedente,
    unitamente ai livelli di classifica di segretezza e qualifiche di
    sicurezza internazionali accordati.



    Art. 4.
    Autorita' competenti all'attribuzione delle qualifiche di sicurezza internazionali

    L'attribuzione, ai NOS, di una o piu' qualifiche di sicurezza
    internazionali, e' di competenza delle Autorita' di cui all'art. 3,
    commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, fatta eccezione per quelle riservate alla
    competenza esclusiva dell'A.N.S.



    Art. 5.
    Istruttoria per il rilascio dei NOS

    1. Fatte salve le competenze del III Reparto - U.C.Si. della
    Segreteria generale del CESIS in ordine alle istruttorie relative
    all'adozione delle decisioni di competenza dell'A.N.S., l'istruttoria
    per il rilascio, il rinnovo o l'elevazione del NOS e' effettuata
    dall'Autorita' competente ad adottare la decisione.
    2. L'ente interessato al rilascio, al rinnovo o all'elevazione del
    NOS invia la relativa richiesta all'Autorita' competente ad adottare
    la decisione. La richiesta specifica i motivi per i quali la persona
    indicata ha necessita' di trattare informazioni classificate e il
    livello di classifica di segretezza ed eventuali qualifiche di
    sicurezza internazionali da accordare.
    3. Quando nel corso dell'istruttoria per il rilascio, il rinnovo o
    l'elevazione del NOS vengono a cessare i motivi che ne avevano
    determinato la richiesta, il richiedente interrompe la procedura,
    dandone comunicazione all'ente competente per l'istruttoria e la
    decisione.
    4. L'istruttoria per il rilascio, il rinnovo o l'elevazione del NOS
    si conclude entro il termine di 12 mesi dal ricevimento della
    richiesta da parte dell'Autorita' competente ad istruire la pratica,
    prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi nel caso risulti
    particolarmente complessa.
    5. L'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e il Corpo della
    Guardia di finanza, forniscono alle Autorita' competenti ad adottare
    le decisioni gli elementi informativi nei limiti di cui agli
    articoli 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297;
    2, comma 9-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e 8,
    comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e
    delle disposizioni emanate dall'A.N.S.
    Ai fini del rilascio dei NOS a livello «Segreto» e «Segretissimo»,
    gli organismi di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977,
    n. 801, forniscono all'A.N.S., su richiesta del III reparto U.C.Si.
    della segreteria generale del CESIS, gli elementi di informazione
    eventualmente acquisiti agli atti delle competenti articolazioni.
    Gli elementi informativi sono forniti all'Autorita' che ne ha fatto
    richiesta entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione
    della stessa. L'inutile decorso del termine e' valutato quale assenza
    di elementi di controindicazione.
    Le informazioni pervenute oltre il termine di 120 giorni sono
    comunque valutate ai fini del diniego, revoca, sospensione, riduzione
    di classifica di segretezza, di qualifica di sicurezza internazionale
    e dequalifica del NOS.



    Art. 6.
    Diniego, revoca, sospensione, riduzione della classifica di segretezza e riduzione della qualifica o dequalifica di sicurezza internazionale dei NOS

    1. Il NOS e' negato, revocato, sospeso, ridotto di classifica di
    segretezza, di qualifica di sicurezza internazionale e dequalificato
    in tutti i casi in cui emergano, nei confronti della persona in esso
    indicata, fondati elementi che influiscono negativamente sulla sua
    affidabilita' sotto il profilo della scrupolosa fedelta' ai valori
    della Costituzione repubblicana ed alle ragioni di sicurezza dello
    Stato, nonche' della conservazione del segreto.
    2. Le decisioni concernenti il diniego e la revoca dei NOS sono di
    esclusiva competenza dell'A.N.S.
    3. Tutte le Autorita' competenti al rilascio dei NOS adottano anche
    le decisioni concernenti la sospensione, la riduzione della
    classifica di segretezza, la riduzione della qualifica di sicurezza
    internazionale e la dequalifica dei NOS, nell'ambito delle rispettive
    competenze.
    Le Autorita' di cui all'art. 3, commi 3, 4, 5 e 6, comunicano le
    decisioni innanzi descritte all'A.N.S., per il tramite del Capo del
    III reparto U.C.Si. della segreteria generale del CESIS.
    4. I NOS revocati o sospesi sono restituiti alle Autorita' che li
    hanno rilasciati entro trenta giorni dalla data di ricezione della
    comunicazione della decisione.



    Art. 7.
    Abrogazioni e disposizioni finali

    1. Sono abrogate tutte le disposizioni in materia di tutela delle
    informazioni classificate in contrasto con quelle contenute nel
    presente decreto.
    2. L'Organo delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a),
    provvede, nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore
    del presente decreto, ad aggiornare le pubblicazioni PCM-A.N.S. ed
    ogni altra disposizione in materia di tutela delle informazioni
    classificate, adeguandole al presente decreto e ai decreti del
    Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2002 concernente
    «Schema nazionale per la valutazione e la certificazione della
    sicurezza delle tecnologie dell'informazione, ai fini della tutela
    delle informazioni classificate, concernenti la sicurezza interna ed
    esterna dello Stato»; 11 aprile 2002 concernente «Norme di sicurezza
    per la tutela delle informazioni UE classificate di attuazione della
    decisione del Consiglio dell'Unione europea del 19 marzo 2001» e
    11 aprile 2003 concernente «Norme di sicurezza per la tutela delle
    informazioni UE classificate, di attuazione della decisione della
    Commissione delle Comunita' europee del 29 novembre 2001». L'A.N.S.,
    per il tramite del III reparto U.C.Si. della segreteria generale del
    CESIS, verifica la corretta applicazione delle disposizioni in
    materia di rilascio dei NOS.
    3. E' in facolta' dell'A.N.S. emanare ogni necessaria disposizione
    di dettaglio.
    4. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno
    successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana.

    Roma, 7 giugno 2005

    Il Presidente: Berlusconi

  2. #12

    Predefinito

    ce da dire anche che alle volte in taluni uffici arrivano dei messaggi definiti top sicret, si parla di flotte navali o aeree di passaggio che non debbono essere registrati quindi il marinaio o l'aviere di guardia che riceve il fax lo porta all'ufficiale che a sua volta letto il messaggio lo distrugge. per questo avevo dato la risposta di prima allargando il nos ai militi. per quando riguarda il C.M. una volta mi trovai a parlare con un nostro capitano il cui mi disse essere autorizzato al "Nulla Osta Segreto" ecco da cosa deriva il mio precedente erore, ora o lo disse per rendersi importante ai miei occhi o puo darsi che fosse vero, il decreto non lo specifica

  3. #13
    Sergente L'avatar di il_vecchio07
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    Grazie Salvo! Più documenti postiamo e meglio conosciamo le cose.
    Io, comunque, il NOS non ce l'ho

  4. #14

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    grazie per le risposte a chi lo si richiede?

  5. #15
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    Citazione Originariamente Scritto da salvox71 Visualizza Messaggio
    grazie per le risposte a chi lo si richiede?
    Non lo puoi richiedere tu.
    E' il tuo comando che, se lo ritiene, lo chiede per te.
    Patria e Onore.
    Ferrum Ferro Acuitur.

  6. #16

    Predefinito

    Scusate ma a che vi serve il NOS?
    al nostro livello possiamo leggere solo i documenti NC (non classificato) e in rari casi documenti R (riservato) come piani di difesa di installazioni militari di scarsa importanza o simili.
    I NOS superiori RR (riservatissimo), S (segreto), SS (segretissimo), sono di competenza del personale U/SU in SPE dei vari uffici "INFORMAZIONI" facenti parte dell'OAI ai vari livelli S2 o G2.
    Rilassatevi tanto nessuno vi darà il NOS con i nostri incarichi di CM CRI
    BASTA BATTUTE, DEVO ESSERE SERIO IN QUESTO FORUM !!

  7. #17

    Predefinito

    Per ogni informazione circa la classifiche di segretezza e il NOS niente di meglio che consultare il sito web dei nostri Servizi, che spiega in maniera chiara ogni cosa:
    CLASSIFICHE http://www.sicurezzanazionale.gov.it..._di_segretezza
    NOS http://www.sicurezzanazionale.gov.it...a_di_sicurezza

    Il NOS può richiederlo praticamente chiunque, tutto sta a vedere se i motivi sono ritenuti validi dall'UCSe, che valuta se provvedere al rilascio.
    Posso dire per esperienza diretta (non perchè me lo diedero, ma perchè vidi i documenti necessari al rilascio) che fu richiesto per personale del Corpo Militare in partenza per l'Iraq e destinato al Toc, forse anche qualche Maresciallo; di certo ricordo che erano tutti del "servizio continuativo". Mi pare però, ma non vorrei dire una stupidaggine, che fosse temporaneo. In ogni caso, come dicevo, può essere rilasciato a qualsiasi dipendente civile, militare, o privato che ne abbia motivo.
    Nulla di trascendentale comunque, nessun x-file..
    Ultima modifica di CRI_Miles; 17-09-10 alle 04: 27
    Inter Arma Caritas !

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