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Risultati da 21 a 30 di 127

Discussione: Il Regolamento di Disciplina: discussioni sul DPR 737/81

  1. #21

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    Citazione Originariamente Scritto da ryuzaki Visualizza Messaggio
    A noi hanno detto sempre che dovrebbero camminare assieme, anche se la placca si usa principalmente nei servizi in borghese. Avendo il porta tesserino e porta placca apposito si tengono assieme e via...non pesa
    Sull'argomento specifico c'è già un topic aperto.
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  2. #22
    Colonnello L'avatar di ryuzaki
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    Citazione Originariamente Scritto da Kojak Visualizza Messaggio
    Sull'argomento specifico c'è già un topic aperto.
    Lo so, l'ho aperto io, ma riguardava un'altra questione più specifica.
    Un obiettivo e un sogno realizzato! Ora passiamo ai prossimi!

  3. #23
    Utente Expert L'avatar di gio.pds
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    Il litigio con un superiore che sfocia in toni alti può essere in qualche modo oggetto di sanzione disciplinare? Parlo in un litigio tra un agente e un ispettore
    POLIZIADISTATO
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  4. #24

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    Citazione Originariamente Scritto da gio.pds Visualizza Messaggio
    Il litigio con un superiore che sfocia in toni alti può essere in qualche modo oggetto di sanzione disciplinare? Parlo in un litigio tra un agente e un ispettore
    Dipende da quanto...alti...sono i toni!
    Lo scambio di opinioni contrastanti, ancorchè avvenuto in modo acceso, è ammesso nell'ordinario rispetto di ruoli e funzioni. Rileva sotto l'aspetto disciplinare qualora, per il contenuto delle frasi (offese, insulti, linguaggio scurrile) o per l'atteggiamento delle parti (insubordinazione, vessazione), venga meno il generale dovere di rispetto reciproco che permea il DPR 737/81, rispetto che prescinde dai ruoli, o il più particolare rispetto delle singole norme di disciplina.
    Se in qualche modo riesci a specificare cosa intendi per "toni alti", forse riusciamo a contestualizzare meglio il discorso.
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  5. #25
    Maresciallo
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    infine qualcosa funziona
    http://www.giustizia-amministrativa....1401875_27.XML

    La sentenza in oggetto rigurda un ricorso presentato da un agente, a seguito dell'irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto, per uso non corretto dell'uniforme; nel caso di specie,l'agente “In servizio di vigilanza stradale durante un posto di controllo in luogo del berretto di ordinanza aveva cinto intorno alla fronte una fascia di colore blu”.
    Il tar respinge il ricorso, e dunque conferma la sanzione.

  6. #26

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    Citazione Originariamente Scritto da golia Visualizza Messaggio
    infine qualcosa funziona
    .....
    Il tar respinge il ricorso, e dunque conferma la sanzione.
    La sentenza è ineccepibile sia sotto il profilo normativo che sotto quello di merito.
    Un simile caso di contestazione addebiti resta tuttavia una voce nel deserto. Oggi ben raramente un funzionario (o in genere un qualsiasi superiore gerarchico) si imbarca in un procedimento disciplinare per l'uso non corretto dell'Uniforme, non fosse altro che per evitare la consueta canea urlante di sindacati e sindacatucoli che leverebbero gli scudi della cronica mancanza di vestiario peri dipendenti.
    Più in generale (e salvo ormai rare eccezioni, di cui la Stradale fa ancora parte), oggi la cura della persona e dell'Uniforme di cui all'art. 3 punto 4 DPR 737/81 è diventata un eufemismo. Barbe lunghe, capelli dalle fogge più strane stile Gesù Nazzareno, orecchini.... Lasciamo correre per pietà cristiana il modo con cui l'Uniforme viene indossata e i capi di abbigliamento fuori ordinanza che ad essa vengono abbinati...... Nell'ottica del "nessuno tocchi Caino", oggi ben difficilmente si riscontreranno sanzioni disciplinari di questo genere. O tempora, o mores....
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  7. #27
    Maresciallo
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    Citazione Originariamente Scritto da Kojak Visualizza Messaggio
    La sentenza è ineccepibile sia sotto il profilo normativo che sotto quello di merito.
    Un simile caso di contestazione addebiti resta tuttavia una voce nel deserto. Oggi ben raramente un funzionario (o in genere un qualsiasi superiore gerarchico) si imbarca in un procedimento disciplinare per l'uso non corretto dell'Uniforme, non fosse altro che per evitare la consueta canea urlante di sindacati e sindacatucoli che leverebbero gli scudi della cronica mancanza di vestiario peri dipendenti.
    Più in generale (e salvo ormai rare eccezioni, di cui la Stradale fa ancora parte), oggi la cura della persona e dell'Uniforme di cui all'art. 3 punto 4 DPR 737/81 è diventata un eufemismo. Barbe lunghe, capelli dalle fogge più strane stile Gesù Nazzareno, orecchini.... Lasciamo correre per pietà cristiana il modo con cui l'Uniforme viene indossata e i capi di abbigliamento fuori ordinanza che ad essa vengono abbinati...... Nell'ottica del "nessuno tocchi Caino", oggi ben difficilmente si riscontreranno sanzioni disciplinari di questo genere. O tempora, o mores....
    Immagino, infatti mi è venuto in mente di pubblicarla proprio in base a quello che ho letto su polizianellastoria e su un altro forum.
    Da quello che ho capito (correggimi se sbaglio), il regolamento di disciplina si applica soprattutto per debiti, frequentazione di pregiudicati,etc. Ho letto qualche sentenza del tar, che rigettava il ricorso di qualche agente o ispettore per contegno scorretto verso i superiori ( ossia un Sost.comm, un vqa, e qualche altro funzionario).
    Per sanzioni riguardanti l'uso del copricapo o l'uniforme in genere, mi sembra che dipenda più dal dirigente o questore. Nella mia città sono più zingareschi ( basta vedere il loro dirigente e si capisce il motivo), in un'altra vicino,molto più importante, è molto raro vedere gli equipaggi delle volanti disordinati ( con mio stupore, e interiore apprezzamento XD ). Il problema sarà anche sindacale, ma non so fin dove finisce la colpa loro e dove,invece, comincia la colpa dei dirigenti. Basterebbe, a seguito di qualche lamentio sindacale,(che ci sarà sempre-perchè anche se la battaglia è persa in partenza in una determinata questione- il sindacato comunque dirà la sua, anche per non fare la parte di quello che è stato zitto) la dirigenza respinga al mittente la questione con una semplice formula latina "in claris non fit interpretatio") con allegata la norma che prevede la sanzione comminata, e anche la norma del regolamento di disciplina che prevede la sanzione per il dirigente che non ha esercitato il controllo sui dipendenti. Queste, la manda anche all'ufficio relazioni sindacali ( che per mission non può interferire nel momento gestionale,quando anche il dirigente è esigente (rientra in attriti fisiologici), ma solo nel momento patologico (ex reiterata violazione anq).
    certo che se da un lato ci sono sindacatuncoli e dall'altro funzionarietti...la frittata è fatta.

  8. #28

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    Da quello che ho capito (correggimi se sbaglio), il regolamento di disciplina si applica soprattutto per debiti, frequentazione di pregiudicati,etc. Ho letto qualche sentenza del tar, che rigettava il ricorso di qualche agente o ispettore per contegno scorretto verso i superiori ( ossia un Sost.comm, un vqa, e qualche altro funzionario).
    Per sanzioni riguardanti l'uso del copricapo o l'uniforme in genere, mi sembra che dipenda più dal dirigente o questore.
    In nessuna p.a. la disciplina "dipende da qualcuno". Le infrazioni sono rigorosamente previste al pari delle relative sanzioni. Il DPR 737/81 ha profondamente novellato il vetusto regolamento del Corpo delle Guardie di PS in cui - ricordiamolo - erano ancora previste la camera di punizione e la cella... Il principio ispiratore del succitato DPR è stato la proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione contestata; il TAR ha inoltre più volte ribadito la necessaria valutazione dei "precedenti" disciplinari dell'incolpato al fine di una più corretta valutazione del singolo caso.
    A scanso di equivoci vanno segnalati due momenti distinti (e spesso confusi) del momento iniziale del procedimento disciplinare: la SEGNALAZIONE e l'ISTRUZIONE della pratica. La prima può essere fatta da chiunque vi abbia interesse o sia coinvolto nei fatti segnalati. A questo fine non rileva la qualifica posseduta, nel senso che un Agente può benissimo segnalare mediante "riservata amministrativa" una violazione commessa ad esempio da un Ispettore. La seconda è di esclusivo appannaggio del funzionario che con altra relazione contenente tra l'altro una prima sommaria valutazione porta la pratica a conoscenza del Questore o del Comandante di Reparto. In base alla gravità dell'infrazione commessa, questi ultimi previo acquisizione delle controdeduzioni dell'incolpato erogano la sanzione (se di loro spettanza), decretano l'archiviazione, trasmettono gli atti alla Commissione o al Consiglio di Disciplina.
    Nel caso in esame (uso scorretto dell'Uniforme, trascuratezza della persona), la sanzione del richiamo scritto è il minimo applicabile salvo recidive della medesima infrazione che avrebbero portato all'applicazione della pena pecuniaria modulata sui 5 trentesimi dello stipendio. Quindi, non ho capito il senso del ricorso presentato da quel collega, con ogni evidenza malamente consigliato da qualcuno. Si consideri inoltre la disciplina della riabilitazione da sanzioni disciplinari, che è forse l'argomento meno conosciuto.
    Essa è regolamentata dall'art. 87 DPR n° 3 del 10 gennaio 1957 recante disposizioni in materia per tutta la Pubblica Amministrazione, anche per quella a statuto militare come l'allora Corpo delle Guardie di P.S.. Tale DPR è stato recepito nell'attuale regolamento di disciplina all'art. 31 del DPR 737/81 e novellato dalle recenti modifiche alla disciplina dell'accesso agli atti amministrativi.
    I requisiti per essere ammessi alla riabilitazione nella Polizia di Stato sono appunto quelli evidenziati nel quesito: scadenza del termine di 2 anni dall'erogazione della sanzione disciplinare e il conseguimento della valutazione minima di ottimo nei prospetti informativi annuali. La domanda, da indirizzare per via gerarchica secondo le normali procedure, va presentata su apposito modello prestampato di cui i vari Uffici del Personale sono stati dotati; la valutazione, che compete al Questore o al Comandante di Reparto per le sanzioni fino alla pena pecuniaria, e al Capo della Polizia - Direttore Generale della P.S. per la deplorazione non è subordinata ad alcuna discrezionalità ma al semplice rispetto dei requisiti sopra riportati. La pendenza di ulteriori procedimenti disciplinari non ancora conclusi non inficia la possibilità di chiedere la riabilitazione per le sanzioni riportate in precedenza: questo serve soprattutto ad attenuare i successivi giudizi (emessi secondo il principio di gradualità) eliminando alla radice il provvedimento stesso.
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  9. #29
    Maresciallo
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    Citazione Originariamente Scritto da Kojak Visualizza Messaggio
    In nessuna p.a. la disciplina "dipende da qualcuno". Le infrazioni sono rigorosamente previste al pari delle relative sanzioni. Il DPR 737/81 ha profondamente novellato il vetusto regolamento del Corpo delle Guardie di PS in cui - ricordiamolo - erano ancora previste la camera di punizione e la cella... Il principio ispiratore del succitato DPR è stato la proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione contestata; il TAR ha inoltre più volte ribadito la necessaria valutazione dei "precedenti" disciplinari dell'incolpato al fine di una più corretta valutazione del singolo caso.
    A scanso di equivoci vanno segnalati due momenti distinti (e spesso confusi) del momento iniziale del procedimento disciplinare: la SEGNALAZIONE e l'ISTRUZIONE della pratica. La prima può essere fatta da chiunque vi abbia interesse o sia coinvolto nei fatti segnalati. A questo fine non rileva la qualifica posseduta, nel senso che un Agente può benissimo segnalare mediante "riservata amministrativa" una violazione commessa ad esempio da un Ispettore. La seconda è di esclusivo appannaggio del funzionario che con altra relazione contenente tra l'altro una prima sommaria valutazione porta la pratica a conoscenza del Questore o del Comandante di Reparto. In base alla gravità dell'infrazione commessa, questi ultimi previo acquisizione delle controdeduzioni dell'incolpato erogano la sanzione (se di loro spettanza), decretano l'archiviazione, trasmettono gli atti alla Commissione o al Consiglio di Disciplina.
    Nel caso in esame (uso scorretto dell'Uniforme, trascuratezza della persona), la sanzione del richiamo scritto è il minimo applicabile salvo recidive della medesima infrazione che avrebbero portato all'applicazione della pena pecuniaria modulata sui 5 trentesimi dello stipendio. Quindi, non ho capito il senso del ricorso presentato da quel collega, con ogni evidenza malamente consigliato da qualcuno. Si consideri inoltre la disciplina della riabilitazione da sanzioni disciplinari, che è forse l'argomento meno conosciuto.
    Essa è regolamentata dall'art. 87 DPR n° 3 del 10 gennaio 1957 recante disposizioni in materia per tutta la Pubblica Amministrazione, anche per quella a statuto militare come l'allora Corpo delle Guardie di P.S.. Tale DPR è stato recepito nell'attuale regolamento di disciplina all'art. 31 del DPR 737/81 e novellato dalle recenti modifiche alla disciplina dell'accesso agli atti amministrativi.
    I requisiti per essere ammessi alla riabilitazione nella Polizia di Stato sono appunto quelli evidenziati nel quesito: scadenza del termine di 2 anni dall'erogazione della sanzione disciplinare e il conseguimento della valutazione minima di ottimo nei prospetti informativi annuali. La domanda, da indirizzare per via gerarchica secondo le normali procedure, va presentata su apposito modello prestampato di cui i vari Uffici del Personale sono stati dotati; la valutazione, che compete al Questore o al Comandante di Reparto per le sanzioni fino alla pena pecuniaria, e al Capo della Polizia - Direttore Generale della P.S. per la deplorazione non è subordinata ad alcuna discrezionalità ma al semplice rispetto dei requisiti sopra riportati. La pendenza di ulteriori procedimenti disciplinari non ancora conclusi non inficia la possibilità di chiedere la riabilitazione per le sanzioni riportate in precedenza: questo serve soprattutto ad attenuare i successivi giudizi (emessi secondo il principio di gradualità) eliminando alla radice il provvedimento stesso.
    Porca miseria kojak,sei un manuale,complimenti
    Intendevo che le sanzioni o cazziate sull'uniforme (certo previste dal regolamento) "dipendono da qualcuno" nel senso che trovi il funzionario che applica pienamente il regolamento,e stronca ogni modus scorretto di indossare l'uniforme,e quello che per una serie di motivi se ne infischia, o preferisce non mettere carne a cuocere.

  10. #30

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    Citazione Originariamente Scritto da golia Visualizza Messaggio
    Porca miseria kojak,sei un manuale,complimenti
    Intendevo che le sanzioni o cazziate sull'uniforme (certo previste dal regolamento) "dipendono da qualcuno" nel senso che trovi il funzionario che applica pienamente il regolamento,e stronca ogni modus scorretto di indossare l'uniforme,e quello che per una serie di motivi se ne infischia, o preferisce non mettere carne a cuocere.
    Questo è un altro paio di maniche...............
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