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Discussione: Porto pistola a salve, cosa dice la legge

  1. #141
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    Solitamente le esercitazioni a fuoco si svolgono presso campi di tiro dinamico, ragion per cui il frequentante deve essere abilitato all'utilizzo delle armi (presumendo altresì che egli debba avere la propria arma per esercitarsi).
    Se fosse richiesto per assurdo il porto d'armi per difesa personale, gli unici potenziali frequentanti sarebbero le GPG
    Infatti mi sa che, alla fine, sti tanto decantati corsi sono solo per i soliti noti....
    Oltrettutto, se pe fare un corso, è richiesto avere il porto d'armi solo perchè si usano le armi, tanto vale esibire copia del congedo (che implicitamente confermerà il fatto che si è fatto il servizio miitare e quindi si è gia fatto uso di armi da fuoco. Altrimenti è la solita fuffa italiota.


    Citazione Originariamente Scritto da TuneUp Visualizza Messaggio
    alle GPG che espletano servizio armato invece viene concessa "automaticamente" la licenza di porto d'armi per difesa personale, per motivi connessi all'attività lavorativa, quindi sono gli unici che per "affinità elettiva" potrebbero essere interessati a certi corsi tra i titolari di PDA per difesa.
    Automaticamente ci credo poco: una decina di anni fa (forse di piu) ero stato assunto da un IVP, mi presero le misure per la divisa, ecc ecc... ma poi il contratto non si concretizzò perchè la sua eccellenza il prefetto dela città non mi ha passato il porto d'armi. Non nego che il trattamento riservatomi dal prefetto mi rode ancora, dopo tutti questi anni, ma rimango ancora molto felice di non aver comunque mai fatto davvero quel lavoro, il GPG

  2. #142
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    Citazione Originariamente Scritto da mib Visualizza Messaggio
    Infatti mi sa che, alla fine, sti tanto decantati corsi sono solo per i soliti noti....
    Oltrettutto, se pe fare un corso, è richiesto avere il porto d'armi solo perchè si usano le armi, tanto vale esibire copia del congedo (che implicitamente confermerà il fatto che si è fatto il servizio miitare e quindi si è gia fatto uso di armi da fuoco. Altrimenti è la solita fuffa italiota.
    Come detto, normalmente questi corsi prevedono sessioni di tiro "simil-operativo", del tutto simili a quelle che si praticano in certe branche del tiro dinamico. E' evidente che dall'oggi al domani non ci si improvvisa tiratori, ragion per cui occorre esercitarsi, presumo, anche autonomamente.
    Per esercitarsi occorre avere un'arma: per averla, trasportarla ed utilizzarla, occorre una licenza di porto d'armi. Il cerchio si chiude.

    Citazione Originariamente Scritto da mib Visualizza Messaggio
    Automaticamente ci credo poco: una decina di anni fa (forse di piu) ero stato assunto da un IVP, mi presero le misure per la divisa, ecc ecc... ma poi il contratto non si concretizzò perchè la sua eccellenza il prefetto dela città non mi ha passato il porto d'armi. Non nego che il trattamento riservatomi dal prefetto mi rode ancora, dopo tutti questi anni, ma rimango ancora molto felice di non aver comunque mai fatto davvero quel lavoro, il GPG
    "Automaticamente" nel senso che se si possiedono i requisiti previsti dalla legge, il PDA per difesa viene normalmente concesso alle GPG per la tipologia di attività svolta, senza obbligo di dover giustificare il bisogno di essere armati, cosa invece necessaria per chiunque altro ne faccia richiesta.
    E' chiaro che se ci sono motivi ostativi, il Prefetto può comunque negare l'autorizzazione.

  3. #143
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    Avevo ragione io: i corsi (come quelli della DSA) sono sempre per i "soliti noti"...e il cerchio si chiude

  4. #144

    Predefinito detenzione e porto di pistola "finta"

    Buongiorno a tutti, secondo voi, qual'è la corretta procedura da applicare nei seguenti casi che riguardano detenzione o porto di pistola "finta" in fattura metallica, identica all'originale, sprovvista di tappo o vivo di volata di colore rosso :

    1. porto fuori dall'abitazione da parte di minorenne
    2. porto fuori dall'abitazione da parte di soggetto con precedenti per furti o rapine
    3. detenzione presso il proprio domicilio, diciamo baracca di un campo nomadi... da parte di soggetto con precedenti per furti o rapine
    4. vendita presso mercatino dell'usato

    grazie
    Adryyx

  5. #145

    Predefinito

    Ho riunito il topic di @Adryxx alla discussione principale dedicata all'argomento.
    La pistola a salve (replica da collezione o volgarmente chiamata scacciacani) era fino al 2010 del tutto equiparata a un giocattolo. A tale scopo era intervenuta perfino una sentenza della Corte di Cassazione che aveva stabilito l'impunibilità di chi avesse tolto o alterato il tappo rosso, purché tale modifica non fosse servita per la commissione di un reato.
    A rendere la situazione ambigua ci ha pensato come sempre un legislatore schizofrenico il quale ha introdotto il D. L.vo 204/2010 il quale stabilisce la distinzione tra arma giocattolo (prodotto destinato all'infanzia e non scambiabile per arma autentica) e strumento riproducente un'arma. In quest'ultima definizione rientrano tutte le repliche in metallo fino ad allora costituenti giocattolo.
    All'art. 5 del predetto D. L.vo si stabilisce che tali attrezzi debbano avere la canna interamente ostruita e occlusa da un tappo rosso inamovibile.
    Al successivo comma 4 dello stesso articolo si consente il porto solo per "giustificato motivo", aggiungendo confusione a confusione.
    Per farla completa, non viene stabilita alcuna pena o sanzione in caso di alterazione dell'arma, con un implicito rimando alla già di per sé fumosa normativa in tema di armi, procurato allarme, circostanze aggravanti del reato.
    Dopo questa necessaria premessa, provo a rispondere alle domande proposte dall'utente dicendo come procederei io: in tutti i casi, tranne forse per il punto 4, sussistono i presupposti per il sequestro preventivo dell'attrezzo con riferimento alle circostanze di tempo, di luogo e di fatto in cui lo stesso è stato rinvenuto. Nel primo caso (minorenne) la circostanza è sufficiente per un accompagnamento in questura e una convocazione dei genitori con riaffidamento del pargolo. In tutti gli altri casi, io l'attrezzo lo sequestro. Poi sarà il magistrato in sede di convalida a decidere cosa fare.
    Ultima modifica di Kojak; 30-07-16 alle 11: 31
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  6. #146

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Kojak Visualizza Messaggio
    Ho riunito il topic di @Adryxx alla discussione principale dedicata all'argomento.
    La pistola a salve (replica da collezione o volgarmente chiamata scacciacani) era fino al 2010 del tutto equiparata a un giocattolo. A tale scopo era intervenuta perfino una sentenza della Corte di Cassazione che aveva stabilito l'impunibilità di chi avesse tolto o alterato il tappo rosso, purché tale modifica non fosse servita per la commissione di un reato.
    A rendere la situazione ambigua ci ha pensato come sempre un legislatore schizofrenico il quale ha introdotto il D. L.vo 204/2010 il quale stabilisce la distinzione tra arma giocattolo (prodotto destinato all'infanzia e non scambiabile per arma autentica) e strumento riproducente un'arma. In quest'ultima definizione rientrano tutte le repliche in metallo fino ad allora costituenti giocattolo.
    All'art. 5 del predetto D. L.vo si stabilisce che tali attrezzi debbano avere la canna interamente ostruita e occlusa da un tappo rosso inamovibile.
    Al successivo comma 4 dello stesso articolo si consente il porto solo per "giustificato motivo", aggiungendo confusione a confusione.
    Per farla completa, non viene stabilita alcuna pena o sanzione in caso di alterazione dell'arma, con un implicito rimando alla già di per sé fumosa normativa in tema di armi, procurato allarme, circostanze aggravanti del reato.
    Dopo questa necessaria premessa, provo a rispondere alle domande proposte dall'utente dicendo come procederei io: in tutti i casi, tranne forse per il punto 4, sussistono i presupposti per il sequestro preventivo dell'attrezzo con riferimento alle circostanze di tempo, di luogo e di fatto in cui lo stesso è stato rinvenuto. Nel primo caso (minorenne) la circostanza è sufficiente per un accompagnamento in questura e una convocazione dei genitori con riaffidamento del pargolo. In tutti gli altri casi, io l'attrezzo lo sequestro. Poi sarà il magistrato in sede di convalida a decidere cosa fare.
    Ok, grazie Kojak, la normativa l'avevo più o meno chiara anche se però non mi chiarisce i dubbi... anch'io sequestrerei, a logica, ma ai sensi di cosa? porto abusivo di arma? non so, perchè, soprattutto nel caso del pregiudicato, dentro o fuori dal domicilio, è chiara l'intenzione...ma di fatto non ne sta facendo alcun utilizzo illecito e le circostanze di lugo e di tempo non sono tali da circostanziare l'imminente commissione di un reato utilizzando l'arma.
    Cmq, in effetti un preventivo priverebbe il soggetto della libera disponibilità della pistola e poi decida il PM...
    ed invece per il minore, lo privo della libertà personale ai sensi di cosa, art. 11?...e come formalizzo la questione della pistola?
    Invece il caso della vendita presso i mercatini dell'usato, anche qui l'intenzione è presumibile, essendo tali luoghi frequentati soprattutto da ricettatori
    Ultima modifica di Adryxx; 30-07-16 alle 11: 49

  7. #147

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    Guarda, @Adryxx... io sono della vecchia scuola.
    Applico l'art. 321 comma 3bis c.p.p., poi se la veda il PM. A volte tendiamo a complicarci la vita anche nei casi più semplici.
    Un minore in giro con una scacciacani priva del tappo rosso è per me motivo sufficiente per un accompagnamento in questura: inizio con un art. 4 TULPS e mi interfaccio con il PM del tribunale dei minori. La questione della pistola la formalizzi con le già citate circostanze di tempo, di luogo e di fatto (ad es. soggetto fermato nei pressi di un obiettivo sensibile, adesso poi con il terrorismo arrembante....)
    La vendita di una scacciacani senza tappo rosso nei mercatini dell'usato non mi è mai capitata né mi è capitato di sentire di situazioni analoghe accertate.
    Ultima modifica di Kojak; 31-07-16 alle 14: 29
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