Per caso siamo approdati a questo forum- Molto interessante e e utile- Volentieri ci siamo iscritti- Siamo operatori di P.M. in servizio in un piccolo comune dove dobbiamo arrabattarci ogni giorno su qualsiasi competenza senza la collaborazione di alcuno, anzi pare che sia gradito ad altri "remare" contro a prescindere.
Non c'e' alcun responsabile che possa darci indicazioni in quanto il Comando è in capo all'Amministrazione di turno.
Cogliamo l'occasione per salutare tutti. Grati per vostri eventuali suggerimenti.
La questione è questa:
Da qualche tempo si richiede all'ufficio di Polizia Municipale di un piccolo
comune poco sopra i 2000 abitanti di rilasciare parere su passo carraio-
Gradiremmo conoscere ed acquisire notizie e/o parere circa la competenza al
rilascio di autorizzazioni ai passi carrabili nei centri abitati con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Da ricerche ultime fatte
Alla luce della normativa di riferimento (artt. 2, comma 7; 14, comma 2; 22,
commi 1 e 3, del codice della strada; 46, comma 1, del regolamento di
esecuzione) sembra che la competenza sia dell’Ente proprietario della strada.
Orbene, nel sistema previsto dal codice della strada e relativo regolamento di
attuazione, le strade che attraversano i centri urbanizzati (centri abitati)
sono di proprietà dei relativi comuni. È prevista, peraltro, un’eccezione a
questa regola per la strada che attraversa centri abitati con popolazione fino
a 10.000 abitanti: proprietario del tratto che attraversa il centro abitato è l’
Ente proprietario dell’intera strada.
Le norme citate individuano in capo all’Ente proprietario della strada (urbana
o extraurbana) la competenza al rilascio dell’autorizzazione all’apertura
(costruzione) di nuovi accessi; è inoltre specificato all’art. 26, comma 3, del
D.L.vo n. 285/92, che per i tratti statali, regionali e provinciali, correnti
all’interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, la
competenza è del Comune previo nulla osta dell’Ente proprietario della strada.
Per tale ultima tipologia di tratti stradali, relativamente al rilascio dell’
autorizzazione all’apertura di un passo carrabile, è prevista dunque una
disciplina particolare (derogatoria rispetto al principio generale per cui l’
autorizzazione è rilasciata dall'Ente proprietario): la competenza è attribuita
al Comune che però ha necessità di acquisire il preventivo nulla osta da parte
dell’Ente proprietario. La motivazione della disciplina derogatoria potrebbe
essere ravvisata nell’opportunità che la valutazione sull’idoneità o meno di un
passo carrabile sia effettuata dall'Ente che ha realmente la possibilità di
verificare sul posto la situazione di fatto.
Alla luce delle predette considerazioni è ragionevole ritenere, in relazione
alla tipologia di strada:
a) strada provinciale che attraversa un centro abitato di oltre 10.000
abitanti. In tal caso la proprietà del tratto di strada interessato è del
Comune e la competenza al rilascio dell’autorizzazione ricade esclusivamente su
quest’ultimo (art. 22, D.L.vo n. 285/92);
b) strada provinciale che attraversa un centro abitato non superiore a 10.000
abitanti. In tal caso, pur essendo la proprietà della strada della Provincia,
la competenza al rilascio dell’autorizzazione è del Comune, ma è necessario il
preventivo nulla osta da parte dell’Ente proprietario (art. 26, comma 3, D.L.vo
n. 285/92).
In considerazione di quanto esposto pare opportuno che le richieste pervenute
a questo ufficio di Polizia Municipale per l’ adozione di passi carrai sulla
strada provinciale sia necessario acquisire principalmente il Nulla Osta
dell'Amministrazione Provinciale (Ente Proprietario).
Comunque continuano ad arrivare richieste di pareri alla P.M. da parte degli
uffici comunali incaricati senza nessuna spiegazione.
Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Come orientarsi?
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