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Discussione: Concorsi nella Polizia Locale: domande e quesiti.

  1. #2431
    Utenti MF supporter L'avatar di kenshiro
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    Se un conducente guida con patente scaduta di validità, oppure con cqc o altre abilitazioni previste dalla legge sempre scaduti di validità (art 126 cds), si applicheranno diverse sanzioni a seconda se tali documenti siano stati rilasciati da altro Stato o da Stato italiano, giusto?
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  2. #2432
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    magari se intanto scriviamo in italiano senza abbreviazioni di nessun genere ci atterremmo al regolamento del forum, grazie

  3. #2433
    Utenti MF supporter L'avatar di kenshiro
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    Non so se sia riferito a me il post di cui sopra, l'unica abbreviazione è il cqc, spesso scritto proprio così. Sta per carta di qualificazione del conducente. Ripeto, viene quasi sempre scritto così, utilizzando appunto tale acronimo.
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  4. #2434
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    Citazione Originariamente Scritto da kenshiro Visualizza Messaggio
    Non so se sia riferito a me il post di cui sopra, l'unica abbreviazione è il cqc, spesso scritto proprio così. Sta per carta di qualificazione del conducente. Ripeto, viene quasi sempre scritto così, utilizzando appunto tale acronimo.
    si scrive anche e sopratutto per utenti ed ospiti che simili abbreviazioni non le conoscono meglio essere più chiari, pensi nemmeno io la conoscevo

  5. #2435
    Tenente L'avatar di Alpenjager
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    confermo che per l'appunto la Carta di qualifica del conducente ha l'abreviazione tecnica e non gergale di CQC.
    là dove finisce l'educazione...inizia il verbale...

  6. #2436
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    ho compreso il mio errore e me ne sono scusato con l'utente tutti possono sbagliare certo è che non è un termine conosciuto a tutti ammetto la mia ignoranza ora colmata

  7. #2437

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    Citazione Originariamente Scritto da pulse Visualizza Messaggio
    Io direi Comunicazione di notizia di reato per i reati 116 c.15e17 CdS + 482 CP. 482 perchè nella patente essendoci foto e dati.... sicuramente, se non è stato lui a creare materialmente la patente, almeno ha concorso in questo reato no?

    Poi sequestro probatorio del documento falso ai sensi del 354cpp (perchè 253 Violaman...?) e infine visto che a mio parere il veicolo non và sequestrato (appartenendo a persona diversa dal conducente...), contatto il proprietario e chiedo che venga a ritirarlo. Se non gli è possibile contatto una ditta autorizzata che col carro attrezzi lo conduce nel posto desiderato (tutto alle spese del trasgressore...)

    Non so se è giusto ma farei così!
    Ho sbagliato io a trascrivere, ero in dormiveglia.....ahahahhaha

    quindi essendo che l'art. 116 cds, guida senza patente, prevede il fermo amministrativo ed essendo il veicolo intestato a un soggetto differente dal conducente, si applicherà il raddoppio della sanzione come avviene per la violazione dell'art. 186 cds? oppure se la norma non menziona nulla non si applica il raddoppio? Grazie per il chiarimento....( forse non si applica il raddoppio, visto che la norma va applicata in base alla propria disposizione)....

  8. #2438
    Utenti MF supporter L'avatar di kenshiro
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    Ragazzi tornando alla domanda postata ieri, trovate conferma anche voi? Nel senso che se si guida con patente o altre abilitazioni,scaduti di validità, si applicheranno sanzioni diverse a seconda che il rilascio di tali documenti sia nei confronti di titolare di patente rilasciata da altro Stato o al conducente titolare di patente italiana. In quest'ultimo caso si applicherà (quindi a chi ha la patente rilasciato dallo Stato italiano) si applicano sanzioni più severe, cioè sanzione amministrativa pecuniaria di 1988 euro e fermo amministrativo del veicolo per 90 gg. Invece al titolare di patente rilasciata da altro Stato si apllicherà una sanzione amministrativa da 168 euro e solo ritiro dei documenti scaduti di validità. Non so se ho interpretato bene l'articolo perché io ho fatto distinzione tra soggetti titolari di patente o cqc o KA o KB, rilasciate da stati esteri e soggetti titolari di patenti italiane. L'articolo, in verità, afferma che i soggetti titolari di patente di guida italiana che "svolgono attività professionale di autotrasporto" per la quale è richiesta un'abilitazione sono soggetti appunto a sanzione da 1988 euro e fermo di 3 mesi.
    SEMPER FIDELIS


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  9. #2439
    Sergente L'avatar di pulse
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    Non ho mica capito da dove tiri fuori che con patente scaduta si pagano 1988€ e c'è il fermo sai? L'art 126 dice che si eleva verbale di €155 euro e la patente và ritirata...niente fermo.

  10. #2440
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    Ragazzi tornando alla domanda postata ieri, trovate conferma anche voi? Nel senso che se si guida con patente o altre abilitazioni,scaduti di validità, si applicheranno sanzioni diverse a seconda che il rilascio di tali documenti sia nei confronti di titolare di patente rilasciata da altro Stato o al conducente titolare di patente italiana. In quest'ultimo caso si applicherà (quindi a chi ha la patente rilasciato dallo Stato italiano) si applicano sanzioni più severe, cioè sanzione amministrativa pecuniaria di 1988 euro e fermo amministrativo del veicolo per 90 gg. Invece al titolare di patente rilasciata da altro Stato si apllicherà una sanzione amministrativa da 168 euro e solo ritiro dei documenti scaduti di validità.
    No, non va proprio così. I titolari di patente estera e non UE (le patenti sono unificate ora e nell'Unione vale per tutte il 126) sono soggetti alle sanzioni italiane, finchè stan qui, ed è pacifico, chiaro che se poi non hanno i punti e son qui per vacanza (pensate al turista che noleggia l'auto, che comunque dovrà avere un permesso o una traduzione della medesima con sè) non perderanno i punti ma i soldi si, e tra l'altro con la regolamentazione specifica (col pagamento brevi manu, ad esempio). Se però lo straniero rimane in Italia oltre un anno e non rinnova la sua patente, e, peggio, guida con la sua patente estera scaduta, si applica il 135 c 11 che rimanda, per la sanzione, al 116 c15 e 17, ovvero la guida senza patente, come se non l'avesse mai conseguita (informativa di reato, ammenda da 2257 a 9032 euro) con fermo del veicolo.

    La guida con opatente o altro scaduti (126 c11) si applica invece ai conducenti di veicoli europei, proprio in virtù dell'unificazione delle patenti: ricordate sempre che l'Unione Europea è una "unità" in corso, in alcune cose siamo unificati (la moneta le patenti) e in altre no (l'amministrazione centrale), e ricordate anche che c'è sempre da tener conto l'enorme differenze tra uno straniero non appartenente all'Unione ed uno appartenente, non solo nel codice della strada ma in tutto l'apparato giudiziario/penale/amministrativo.

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