Occhio ragazzi non facciamo confusione, anche se la particolarità/vastità delle materie porta comprensibilmente a ciò.
Andiamo per ordine:
A) Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono una cosa, ossia Bar, ristoranti, pizzerie, etc.etc.
B) Gli esercizi commerciali che vendono alimenti e bevande sono altri, ossia supermercati, piccole botteghe, negozi, banchi al mercato settimanale etc. e tale attività può essere svolta su aree private (negozi) o aree pubbliche (mercati settimanali o aree appositamente previste ad esempio in occasioni di feste, sagre, fiere etc.).
- Esercizi di cui al punto A hanno (avevano...poi spiego meglio) come norma di riferimento la LEGGE 25 agosto 1991, n.287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi";
- Esercizi di cui al punto B hanno come norma di riferimento il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio.."
Ok sino a quì? Non fate confusione tra le due cose e ricordatevi che parliamo di due tipoligie di attività differenti.
Detto questo, con la ridefinizione dell'art. 117 della Costituzione (avvenuto con Legge Costituzionale nel 2001) la disciplina dei pubblici esercizi (287/91) è passata alle regioni che hanno emanato proprie leggi, ad esempio nel Veneto la legge di riferimento è la Legge Regionale 21 settembre 2007, n. 29, mentre la disciplina sul commercio ex D.Lgs 114/98 è sostanzialmente invariata.
Quindi, tornando al quesito di Kenshiro, se fossimo nel Veneto, un attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata senza autorizzazione, sono punite da un articolo della Legge Regionale (Art. 8) ma comunque sanzionate sempre a norma del T.U.L.P.S. (art. 17 bis) con una sanzione amm.va da 516,00 a 3098,00 Euro , con pagamento in misura ridotta di Euro 1032,00; seguirà ordinanza di chiusura - nessun sequestro finalizzato alla confisca di merce e attrezzature perchè non è previsto.
In ambito di commercio su aree private ex D.Lgs 114/98 dove l'apertura di un "esercizio commerciale" (esercizio di vicinato, media o grande struttura di vendita) senza autorizzazione viene punito con una sanzione amm.va da Euro 2.582,00 a 15.493,00 (pagamento in misura ridotta di Euro 5.164,00) cui segue ordinanza di chiusura. Nessun sequestro finalizzato alla confisca di merce e attrezzature perchè non è previsto.
Per quanto riguarda invece il commercio su aree pubbliche (es. un venditore di borse/cinture che posiziona un banco o un "lenzuolo a terra" in piazza...l'esempio non è fatto a caso) quì si che oltra alla sanzione amm.va da Euro 2.582,00 a 15.493,00 (pagamento in misura ridotta di Euro 5.164,00) come sopra per le aree private, deve essere posto in essere il sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca, della merce e delle attrezzature.
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