Originariamente Scritto da
Sanco
KOjac , qui volevo però fare una precisazione. La legge obbliga (e punisce chi non lo fa con l' art 651cp) il cittadino a ''fornire le proprie generalità'' a richiesta di un PU e non ad ''esibire '' un documento (che uno tra l'altro potrebbe anche non avere). Quindi il fatto che la ragazza si sarebbe limitata a fare leggere (quindi a fornire) all'agente, le proprie generalità, non ravvisa il reato previsto dall'art 651 cp (rifiuto di dare le proprie generalità). Ovviamente qualora il PU dovesse avere dubbi sulla veridicità delle stesse, è legittimato a portare il soggetto in ufficio per l'identificazione (senza comunque ravvisare il reato di rifiuto di fornire le generalità) . Differente è il caso in cui il soggetto fermato si trovi alla Guida di un veicolo a motore. In questo caso il soggetto interessato, ai sensi dell'art 180 cds, deve esibire agli accertatori la patente, qualora quest'ultimo si dovesse rifiutare, limitandosi solo a fornire le proprie generalità (che sia oralmente, che sia facendogliele leggere ecc..), verrebbe sanzionato per l'infrazione di cui all'art 180 c.6 cds (che comunque prevede una sanzione piuttosto irrisoria... una quarantina d'euro..), con l'obbligo di mostrare successivamente (entro i tempi previsti) ad un organo di polizia, la patente.
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