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Discussione: Difesa legittima

  1. #21
    VxVendetta
    Guest

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    Ricorda che la cassazione non fa giurisprudenza. Detto ciò, ognuno si tenga la sua interpretazione della norma, e che la magistratura sia con lui se ne avrà mai bisogno.

  2. #22
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    A Sezioni unite, solo a Sezioni unite.
    Diciamo che non fa giurisprudenza ma le sentenze a sezioni unite sono riconosciute dai tribunali.

  3. #23

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    Citazione Originariamente Scritto da fatality Visualizza Messaggio
    perdonami ma considero la tua ricostruzione della cause di giustificazione un tantino superficiale e dannosa nei confronti di chi opera armato e magari è alle prime esperienze.
    fare del terrorismo psicologico dicendo che bisogna far finta di non avere un arma è molto pericoloso a mio modesto avviso.

    spiegare invece bene concetti come l'attualità del pericolo e la proporzionalità dell'offesa ricevuta (come tra l'altro spesso è avvenuto in questo forum) potrebbe essere d'aiuto a tutti.



    Citazione Originariamente Scritto da fatality Visualizza Messaggio
    preciso che anche io non metto assolutamente in dubbio la buona fede dell'utente alex1990.
    semplicemente un conto è difendersi da un'aggressione che attenta o mette in pericolo la nostra (o altrui per chi ha anche questa responsabilità )vita. ed un altro conto è sparare alle spalle di qualcuno in fuga qualunque cosa abbia fatto.
    poliziotto, guardia giurata, vigile urbano o soldato che sia l'autore di quest'ultimo comportamento, la legge italiana lo considera reato.

    sul se è giusto, opportuno, sbagliato, assurdo ecc. ecc. possiamo discuterne quanto ne vogliamo.
    ma in uno stato di diritto vanno rispettate ed applicate in sede giudiziaria le leggi dello stato. non quelle che ritiene giuste fatality, pincopallino o altro.
    Allora ragazzi vedo che sono stato un attimo frainteso.
    E' giusto che i neo assunti o comunque gente che entra subito a contatto con questo " mondo" capisca assolutamente la differenza giuridica di un arma portata al fianco da una Gpg o da un Agente di Ps di qualsiasi Corpo.

    Come sapete tutti quanti c'è una grossa differenza tra uso legittimo delle armi e uso dell'arma per difesa personale, ma i media o le persone che si affacciano sul mondo delle Gpg fanno un calderone chiamandole tutte " pistole d'ordinanza"

    Noi queste cose possiamo dire che le sappiamo, chi a livello eccellente chi un po meno come me, ma comunque le sappiamo, non date per scontato che tutte le GPG o i lettori le sappiano però!!

    Dal punto di vista operativo: Io sento spesso di nostri colleghi che fanno ispezioni a rischio con l'arma alla mano.

    1) Chi l'ha detto che trovi qualcuno sul posto
    2) Chi l'ha detto che un eventuale ladro ti voglia sparare addosso.

    Ora, quanti Agenti di PS in generale ( mi pare Fatality sei uno di questi ) vedete fare un intervento su chiamata con pistola alla mano? Io solo in tv o in operazioni antimafia!

    La nostra arma non può essere usata per reprimere reati, ma per la nostra pelle o la pelle di terzi. Se poi in alcuni casi a seguito di processi penali in queste condizioni alcuni giudici ci riconoscono la qualifica di PG e quindi un uso legittimo, ma questo è un altro paio di maniche e caso abbastanza raro.

    Mi sono trovato anche io in servizi " pubblicistici " a rischio tafferugli e mi sono pure trovato in mezzo. La prima cosa che ho fatto è verificare che l'arma fosse ben salda in fondina, perché sapevo che mal che mi andava dovevo usare semplicemente le mie mani.

    Sono stato cinico e sbrigativo nel descrivere su due piedi la legittima difesa, vero, ma per come stanno le cose, per esempio tu guardia che assisti ad una rapina non a mano armata, l'arma è solo un deterrente in quanto non c'è un offesa armata, scommetto che il 50 % dei nostri colleghi in una situazione del genere avrebbe estratto l'arma ( cosa comunque molto comprensibile)

    Fatality sai quanti colleghi sono finiti nei guai per reprimere reati con l'arma per difesa personale? Uno di questi si è preso l'omicidio volontario qua nella mia provincia, ha intimato l'alt a dei rapinatori accanto al suo cliente, questi non si sono fermati, ha sparato uccidendone uno, il giudice non gli ha riconosciuto appunto l'uso legittimo delle armi.
    A te ed ai tuoi colleghi in caso di rapina o resistenza all'autorità l'uso sarebbe stato legittimo.

    Quindi arrivo al dunque: Quando estraete l'arma colleghi? Spero mai o si finisce nei guai !
    Deve essere considerata assolutamente come ultima carta e poi se volete,essa fa un suo effetto deterrente in ogni caso.
    Ultima modifica di Alex1990; 29-11-12 alle 21: 17
    Agente di Polizia Locale

  4. #24

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    Citazione Originariamente Scritto da FRANCODUE Visualizza Messaggio
    A Sezioni unite, solo a Sezioni unite.
    Diciamo che non fa giurisprudenza ma le sentenze a sezioni unite sono riconosciute dai tribunali.
    si ma ragazzi qua non è questione di Cassazione a sezioni semplici o unite: se si sostiene che il fatto stesso di inseguire un ladro è vietato dall'ordinamento bisogna anche citare il reato che si commetterebbe nel farlo. Se no è lecito. Punto

    La Cassazione fa giurisprudenza sia a sezioni semplici che unite, semplicemente non essendo un paese di Common law il precedente giudiziario non è vincolante. Ma visto che andare contro la Cassazione significa al 99% che il difensore della parte lesa dalla decisione ricorrerà in Cassazione, si ritorna sempre lì...

  5. #25
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    Legittima difesa


    Art. 52 c.p. Non punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

    La legittima difesa rappresenta un residuo di autotutela che lo Stato concede al cittadino in casi in cui l’intervento dell’autorità non può risultare tempestivo. Il fondamento dell’esimente è nella prevalenza dell’interesse di chi è aggredito ingiustamente rispetto all’interesse di chi si è posto fuori dalla legge.

    La struttura della legittima difesa ruoto intorno a due comportamenti che si contrappongono: la condotta aggressiva e la condotta difensiva.

    La minaccia deve quindi provenire da una condotta umana, può scaturire da cose o animali solo se è individuabile il soggetto tenuto ad esercitare su di essi la vigilanza.
    L’esimente della legittima difesa andrà applicata a favore di chi reagisce direttamente contro l’animale, la cosa o contro la persona su cui grava l’obbligo di custodia.
    Il pericolo di un’offesa, in tali casi, può provenire anche da una condotta omissiva (es. nel caso di proprietario che rimane impassibile mentre il suo cane attacca un soggetto).

    L’aggressione quindi giustifica la reazione difensiva e ciò è valido anche quando l’aggressore è un soggetto immune o non imputabile. L’antigiuridicità della condotta, infatti, rileva in termini oggettivi ed è pertanto sufficiente che l’aggressore ponga in essere un comportamento contrastante con l’ordinamento giuridico considerato nel suo complesso per integrare l’ipotesi di legittima difesa.


    I requisiti fondamentali perché possa integrarsi la causa di giustificazione della legittima difesa sono essenzialmente due:

    1. Pericolo attuale d’offesa di un diritto del quale è portatore il soggetto che agisce difendendosi;

    2. L’offesa che minaccia il diritto dev’essere ingiusta;




    Quindi l’aggressione, in primo luogo, deve avere ad oggetto un diritto altrui. Per diritto non si intende solo il diritto soggettivo ma qualsiasi interesse giuridicamente tutelato. La facoltà di difesa è invero esercitabile per la salvaguardia di tutti i beni indistintamente, inclusi anche i diritti patrimoniali.

    Il presupposto fondamentale per l’integrazione della legittima difesa è che l’aggressione provochi un pericolo attuale d’offesa; non si deve trattare di un pericolo già corso (non c’è bisogno di nessuna difesa tempestiva essendo passato il pericolo) né di pericolo futuro (perché in tal caso è possibile ricorrere all’intervento dell’autorità).

    Occorre quindi una minaccia di lesione incombente al momento del fatto e la reazione della legittima difesa nei confronti dell’aggressione deve rappresentare l’unico mezzo per mettere al riparo il bene posto in pericolo.

    Nella nozione di pericolo attuale deve includersi anche il pericolo perdurante nei casi in cui, non essendosi esaurita l’offesa, non si è ancora completato il trapasso della situazione di pericolo, il quale pertanto è ancora attuale (es. nei reati permanenti).

    La scriminante della legittima difesa non è invece invocabile se la situazione di pericolo è volontariamente cagionata dal soggetto che reagisce, perché, in tal caso viene meno il requisito della necessità della difesa o quello dell’ingiustizia dell’offesa.

    La legittima difesa non si configura nei casi di provocazione, accoglimento di una sfida e quando il soggetto passivo affronta una situazione di rischio accettando il pericolo. La rissa al pari esclude la legittima difesa in quanto i partecipanti sono spinti da un medesimo intento aggressivo.
    Per ciò che concerne l’accoglimento di una sfida, non può essere invocata la legittima difesa in quanto i partecipanti concorrono a provocare un pericolo che sarebbe stato in loro potere evitare (mediante il non accoglimento dell’invito a battersi).

    La giurisprudenza tuttavia ammette la legittima difesa anche in caso di pericolo provocato volontariamente quando:

    • La reazione della vittima ad un’eventuale provocazione risulti inaspettata, sproporzionata ed imprevedibile;

    • Quando un soggetto interviene in una rissa per difendersi da una precedente aggressione;

    • Un partecipante alla rissa minaccia una violenza più grave di quella inizialmente prevedibile;


    Riguardo all’offesa, questa è ingiusta quando l’aggressione oltre a minacciare un diritto altrui non è ammessa dall’ordinamento. Così non potrà invocare la legittima difesa chi pretende di reagire contro un soggetto che agisce nell’esercizio di una facoltà legittimamente stabilita dall’ordinamento o che sta adempiendo ad un dovere (es. un poliziotto che sta eseguendo un arresto legittimo).

    Inoltre la reazione ad un’aggressione, è giustificata solo quando la difesa appare necessaria per salvaguardare il bene posto in pericolo. Ciò significa che l’aggredito di fronte all’alternativa tra reagire e subire non può evitare il pericolo se non reagendo contro l’aggressione.
    Quindi la necessità della reazione equivale all’inevitabilità della stessa.
    L’azione dal canto suo sarà inevitabile quando non è sostituibile da un’altra meno dannosa egualmente idonea ad assicurare la tutela dell’aggredito. Il giudizio d’inevitabilità è relativo e tiene conto di tutte le circostanze del caso concreto.

    Una reazione può infatti apparire giustificata per un soggetto debole mentre può essere eccessiva per una persona fisicamente più robusta.

    Discusso in dottrina se la legittima difesa ricorra o meno quando l’aggredito, per salvaguardare il diritto del quale è portatore da un’offesa ingiusta, possa mettersi in fuga.
    Secondo l’opinione dominante in passato si sarebbe tenuti a fuggire solo quando le modalità di fuga siano tali da non far apparire il soggetto aggredito “vile”. Se invece la fuga comporta l’apparizione dell’aggredito come vile, costui è autorizzato a difendersi contro l’aggressione mossagli.
    L’opinione moderna afferma invece che il soggetto aggredito non è tenuto a fuggire in tutti quei casi in cui la fuga esporrebbe i suoi beni personali o di terzi a rischi maggiori di quelli incombenti sui beni propri del soggetto aggressore. L’aggredito, in alternativa alla fuga, potrà quindi immobilizzare l’aggressore o percuoterlo, ma la legittima difesa esula nel caso in cui vi è l’uccisione dell’aggressore da parte di colui che poteva fuggire e sottrarsi quindi all’aggressione.


    Ulteriore fondamentale requisito della legittima difesa consiste nella proporzione tra offesa e difesa.


    L’art. 52 c.p. richiede un rapporto di proporzione tra offesa e difesa.


    Alla luce dei principi sanciti nella costituzione, per valutare quando la difesa sia proporzionata all’offesa, occorre operare un bilanciamento tra bene minacciato e bene leso.
    Così all’aggredito non sarà consentito ledere un bene dell’aggressore marcatamente superiore a quello posto in pericolo dall’iniziale aggressione illecita (es. non sarà quindi consentito e non rientrerà nelle ipotesi di legittima difesa il comportamento di colui che aggredisca la vita altrui per difendere diritti di natura patrimoniale o gerarchicamente, sulla base della scala di tutela riconosciuta dalla costituzione, inferiori alla vita ed all’integrità fisica della persona).
    Al fine del giudizio di proporzionalità tra difesa ed offesa si tiene conto non dei beni in astratto, ma dal rispettivo grado di messa in pericolo o di lesione cui sono esposti gli interessi configgenti nella situazione concreta.


    Se dunque i beni sono omogenei (es. diritti dello stesso tipo) si deve raffrontare il rispettivo grado di lesività dell’azione aggressiva e dell’azione difensiva; se invece i beni sono eterogenei (diritti appartenenti a classi diversi es. persona/patrimonio) ed il rapporto gerarchico non è evidente, si fa ricorso a diversi indicatori come la rilevanza costituzionale del bene o la sanzione penale prevista dal legislatore in caso di lesione al bene. Al giudizio di prevalenza dei beni contrapposti deve seguire però un secondo giudizio che ponga a confronto il grado di intensità dell’offesa minacciata dall’aggressore e quella prodotta dall’aggredito sui beni configgenti.



    Uso legittimo delle armi

    Art. 53 I comma c.p. non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio fa uso, o ordina di far uso di armi, o altro mezzo di coazione fisica quando vi è costretto dalla necessità di respingere o vincere una resistenza all’autorità e di impedire delitti di: naufragio, sequestro di persona, disastro aviatorio o ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata.

    La causa di giustificazione in esame ha natura sussidiaria, si fa luogo ala sua applicazione quando le cause di giustificazione della legittima difesa o dell’adempimento di un dovere difettino.

    Per poter beneficiare di tale scriminante il soggetto agente dev’essere un pubblico ufficiale (es. agenti di pubblica sicurezza, agenti di polizia giudiziaria,militari in funzione di pubblica sicurezza) o una persona qualunque alla quale però il pubblico ufficiale ha chiesto assistenza.

    La scriminante ovviamente non sussiste in caso di vendetta o arbitraria sopraffazione da parte del pubblico ufficiale ma solo e soltanto quando questi deve adempiere un dovere del proprio ufficio.


    La necessità di ricorrere all’uso delle armi si ha quando il pubblico ufficiale, per adempiere al proprio dovere, non ha altra scelta all’infuori di quella di far uso di un mezzo coercitivo.
    Il pubblico ufficiale, tra i mezzi a sua disposizione, deve però impiegare quello meno lesivo per il carattere di estrema ratio che connota questa causa di giustificazione.

    Anche in tale ipotesi è richiesto un rapporto di proporzionalità tra i mezzi di coazione impiegati ed il tipo di resistenza da vincere così deve sussistere il medesimo rapporto di proporzionalità tra i beni in conflitto.



    Stato di necessità

    L’art 54 c.p. dispone Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile sempreché il fatto sia proporzionato al pericolo.

    In tale ipotesi il soggetto agisce per sottrarsi al pericolo di un danno grave alla persona, l’azione difensiva ricade su un terzo estraneo, una persona che non ha prodotto la situazione di pericolo (es. il naufrago che per salvarsi getta in mare il compagno per evitare che la zattera monoposto affondi).

    La ragione giustificatrice di questa scriminante risiede nella mancanza di interesse dello Stato a salvare l’uno o l’altro dei beni in conflitto posto che, nella situazione descritta dalla norma, uno dei due beni è comunque destinato a soccombere.
    In base al principio di bilanciamento degli interessi è tuttavia necessario che il bene sacrificato sia di rango inferiore al bene salvato.

    Dal punto di vista strutturale lo stato della necessità presenta molte analogie con la legittima difesa ma se ne differenzia per due elementi fondamentali:

    • in caso di stato di necessità l’azione necessitata si dirige contro un individuo innocente non responsabile della situazione di pericolo che si viene a creare. L’azione giustificata deve scongiurare il pericolo attuale di un danno grave alla persona e non semplicemente salvaguardare un qualsiasi diritto come nella legittima difesa (l’attualità del pericolo non è sempre calcolata sulla base dell’imminenza cronologica del danno, a volte è infatti opportuno agire anticipatamente per impedire l’aggravamento delle potenzialità lesive insite nella situazione pericolosa).


    • L’art. 54 c.p. parla di un pericolo causato non volontariamente e non altrimenti evitabile. La non volontarietà del comportamento deve essere riferita alla situazione pericolosa a cui si ricollega immediatamente il danno e non ai suoi lontani antecedenti. Si considerano volontariamente causate le situazioni di pericolo dovute anche a semplice colpa. Nell’ambito dello stato di necessità può scriminare solo la condotta che arreca il minor danno al terzo coinvolto senza sua colpa. L’inevitabilità della condotta dev’essere valutata con criteri più rigorosi che nella legittima difesa. La fuga è sempre da preferire all’offesa arrecata al terzo innocente (sempreché la fuga non esponga lo stesso agente o terzi a rischi maggiori di quelli incombenti sul soggetto passivo dell’azione necessitata).


    La cassazione ha stabilito che il pericolo altrimenti evitabile postula una necessità inderogabile, di provvedere alla salvaguardia del bene mediante la condotta criminosa, solo in caso di mancanza di altra valida alternativa.
    La scriminante prevista all’art. 54 c.p. è inapplicabile ai casi di bisogno economico, alle carenze dei bisognosi infatti può far fronte la moderna organizzazione sociale con i suoi istituti.

    Nel verificare se una condotta sia necessaria o no a scongiurare il danno non è sufficiente considerare la possibilità ipotetica di ricorrere ad altre condotte penalmente lecite, occorre invece valutare se tali condotte posseggano in concreto pari od analoga idoneità a porre in salvo il bene in questione.

    Il pericolo deve avere ad oggetto un grave danno alla persona. Secondo l’opinione della maggioranza della dottrina nel concetto di danno alla persona può esser ricompresa qualsiasi lesione minacciata ad un bene personale giuridicamente rilevante.


    La gravità del danno è infine determinata mediante un duplice indice:

    • Considerazione del rango del bene giuridico minacciato;

    • Gravità del pericolo che minaccia siffatto bene giuridico;



    L’ulteriore elemento integrante della scriminante di cui all’art 54 c.p. è il rapporto di proporzione tra fatto e pericolo.


    Quando il rischio maggiore è quello gravante sull’interesse del terzo innocente il rapporto di valore tra i beni dev’essere proporzionato a vantaggio di quello da salvaguardare. Se il bene di massimo valore è quello aggredito il rapporto tra i rischi dev’essere a vantaggio di quello da salvaguardare.

    Ulteriore ipotesi desumibile dalla scriminante di cui all’art. 54 c.p. è il c.d. soccorso di necessità. Tale situazione si verifica allorquando l’azione necessitata è compiuta non dallo stesso soggetto minacciato ma da un terzo soccorritore. Vi sono soccorsi di necessità che tuttavia rientrano nelle ipotesi della scriminante dell’adempimento di un dovere.


    La scriminante dello stato di necessità non si applica a colui che ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. Tale dovere di esporsi al pericolo può nascere dalla legge o da un rapporto contrattuale.

    La scriminante è applicabile comunque se chi ha un particolare dovere di esporsi al pericolo realizza un’azione necessitata per salvare non se stesso ma un terzo dal pericolo.


    L’ultimo comma dell’art. 54 c.p. estende l’ambito d’operatività della causa di giustificazione in esame ai casi in cui lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia. Del fatto commesso dalla persona minacciata risponderà chi l’ha costretta a commetterlo (c.d. ipotesi di coazione morale ipotesi di un automobilista che,sotto la minaccia di una pistola provoca un incidente perché spinto a correre dal minacciante. In tal ipotesi la scriminante dello stato di necessità è integrata dallo stato di coazione morale in cui versa l’agente).

    A livello sanzionatorio lo stato di necessità si differenzia dalla legittima difesa.
    L’art. 2045 c.c. prescrive che in caso di stato di necessità al danneggiato è dovuta un’indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice.

    La legittima difesa non comporta risarcimento alcuno.

    Questa differenza nello schema risarcitorio è spiegata considerando che l’azione necessaria, a differenza dell’azione commessa per legittima difesa, arreca pregiudizio ad un soggetto che non è responsabile della situazione di pericolo che si viene a creare.

    FONTE: Manuale di Diritto Penale (Parte Generale) di Fiandaca-Musco
    Ultima modifica di gasi; 29-11-12 alle 21: 20

  6. #26
    VxVendetta
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    Bravo: sai fare copia/incolla. Invece finora tutti, indipendentemente dalle tesi, hanno portato anche spiegazioni ed esperienze.
    Ultima modifica di VxVendetta; 29-11-12 alle 21: 33

  7. #27

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    Citazione Originariamente Scritto da Alex1990 Visualizza Messaggio
    Allora ragazzi vedo che sono stato un attimo frainteso.
    E' giusto che i neo assunti o comunque gente che entra subito a contatto con questo " mondo" capisca assolutamente la differenza giuridica di un arma portata al fianco da una Gpg o da un Agente di Ps di qualsiasi Corpo.

    Come sapete tutti quanti c'è una grossa differenza tra uso legittimo delle armi e uso dell'arma per difesa personale, ma i media o le persone che si affacciano sul mondo delle Gpg fanno un calderone chiamandole tutte " pistole d'ordinanza"

    Noi queste cose possiamo dire che le sappiamo, chi a livello eccellente chi un po meno come me, ma comunque le sappiamo, non date per scontato che tutte le GPG o i lettori le sappiano però!!

    Dal punto di vista operativo: Io sento spesso di nostri colleghi che fanno ispezioni a rischio con l'arma alla mano.

    1) Chi l'ha detto che trovi qualcuno sul posto
    2) Chi l'ha detto che un eventuale ladro ti voglia sparare addosso.

    Ora, quanti Agenti di PS in generale ( mi pare Fatality sei uno di questi ) vedete fare un intervento su chiamata con pistola alla mano? Io solo in tv o in operazioni antimafia!

    La nostra arma non può essere usata per reprimere reati, ma per la nostra pelle o la pelle di terzi. Se poi in alcuni casi a seguito di processi penali in queste condizioni alcuni giudici ci riconoscono la qualifica di PG e quindi un uso legittimo, ma questo è un altro paio di maniche e caso abbastanza raro.

    Mi sono trovato anche io in servizi " pubblicistici " a rischio tafferugli e mi sono pure trovato in mezzo. La prima cosa che ho fatto è verificare che l'arma fosse ben salda in fondina, perché sapevo che mal che mi andava dovevo usare semplicemente le mie mani.

    Sono stato cinico e sbrigativo nel descrivere su due piedi la legittima difesa, vero, ma per come stanno le cose, per esempio tu guardia che assisti ad una rapina non a mano armata, l'arma è solo un deterrente in quanto non c'è un offesa armata, scommetto che il 50 % dei nostri colleghi in una situazione del genere avrebbe estratto l'arma ( cosa comunque molto comprensibile)

    Fatality sai quanti colleghi sono finiti nei guai per reprimere reati con l'arma per difesa personale? Uno di questi si è preso l'omicidio volontario qua nella mia provincia, ha intimato l'alt a dei rapinatori accanto al suo cliente, questi non si sono fermati, ha sparato uccidendone uno, il giudice non gli ha riconosciuto appunto l'uso legittimo delle armi.
    A te ed ai tuoi colleghi in caso di rapina o resistenza all'autorità l'uso sarebbe stato legittimo.

    Quindi arrivo al dunque: Quando estraete l'arma colleghi? Spero mai o si finisce nei guai !
    Deve essere considerata assolutamente come ultima carta e poi se volete,essa fa un suo effetto deterrente in ogni caso.

    La polizia di stato lo fa..
    ti racconto due video che ho visto dal reporter marco su youtube.
    Nel primo video,vengono segnalati dei colpi da fuoco in una abitazione..e quindi i poliziotti,prima di entrare estraggono l'arma fuori ed impugnata in mano.
    Nel secondo video,erano in servizio,un auto vede la polizia inverte la marcia e fuggono,dopo 2 min li hanno preso,che stavano aspettando il rosso in un semaforo,uno dei poliziotti,estrae l'arma,la punta contro di loro,quindi contro la loro auto,e si mette davanti alla loro auto,per non farli scappare.

  8. #28
    Tenente L'avatar di gasi
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    Citazione Originariamente Scritto da VxVendetta Visualizza Messaggio
    Bravo: sai fare copia/incolla. Invece finora tutti, indipendentemente dalle tesi, hanno portato anche spiegazioni ed esperienze.
    Mi dia del Lei, per favore... Ad ogni modo, la Fonte si cita sempre. Lo ignorava?!
    Io, da "Tecnico", rispondo alla Domanda. Poi, gli altri possono fare come più gli aggrada.
    Buona serata.
    Ultima modifica di gasi; 29-11-12 alle 21: 44

  9. #29

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    Ladone:
    Intervento allarme; il ladro tenta la fuga e benché lo raggiungo, questo desiste anche in modo aggressivo; continuo a cercare di fermarlo e mi becco solo botte; allora con lo scopo di fermarlo gli paro un colpo deciso con la mia bella mega lite alla gamba, infortunandolo: sono cavolacci amari perché dalla ragione sei passato al torto.

    gli paro un colpo deciso con la mia bella mega lite alla gamba...Con che cosa intendevi con la mia bella mega lite alla gamba... la pistola o altro?

  10. #30

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    Citazione Originariamente Scritto da gasi Visualizza Messaggio
    Mi dia del Lei, per favore... Ad ogni modo, la Fonte si cita sempre. Lo ignorava?!
    Io, da "Tecnico", rispondo alla Domanda. Poi, gli altri possono fare come più gli aggrada.
    Buona serata.
    se posso chiederle, in che senso lei è "tecnico"?

    Con che cosa intendevi con la mia bella mega lite alla gamba... la pistola o altro?
    probabilmente intendeva Maglite la torcia tattica....

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