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Risultati da 11 a 17 di 17

Discussione: Creazione corpo ausiliario

  1. #11

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    Scusate ma molti di voi sembrano dimenticare la storia della CRI che nasce come ente privato di interesse pubblico e tale rimane per molti anni (senza problemi per il Corpo Militare). L'essere ente pubblico è un'anomalia (passatemi il termine) tutto sommato recente.
    Anche lo Statuto del 1980 (d.p.r. n. 613 del 31 lug. 1980) riorganizzava la Croce Rossa Italiana come Associazione Privata di Interesse Pubblico, magari prima di fasciarsi la testa e uscire con teorie più o meno fantasiose sarebbe meglio aspettare che il legislatore finisca il suo lavoro.

  2. #12
    Caporale L'avatar di Law
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    ok caro collega. allora illuminaci.
    Qui non facciamo altro che aspettare qualcuno che abbia nel suo possesso il sacro verbo.
    Visto che nessuno di noi ha questa possibilità (o forse tu sei più vicino al fuoco di noi?), se non ti gusta quanto leggi, allora prova a dire la tua senza nasconderti dietro il dito del legislatore, che è come sempre in ritardo e piuttosto evanescente.
    Puoi citare tutti i precedenti storici che ti pare, ma resta sempre una cosa al netto di tutti i ragionamenti: un Corpo, se è militare, non può prescindere dal controllo amministrativo-contabile-organizzativo del Ministero della Difesa. Punto e basta con altre illusioni. Altrimenti vuol dire che credete pure che gli asini volano, ed allora fissate pure il cielo.
    Ma se non siete creduloni, e riuscite a leggere, allora, visto il decreto attuale - e se ho letto male indicami tu dove ho fallato - non vi sono possibilità di permanenza all'interno dell'Associazione, a meno che lo stesso Corpo, non venga privato delle peculiarità militari (sottomissione al RDM ed ai Codici Militari penali ed amministrativi) e trasformato - nella migliore delle ipotesi -in un Corpo di assimilati,da adeguare, ma senza gli obblighi militari alle esigenze delle forze armate in caso di necessità.
    Se tu pensi di avere una tua personale idea/proposta/considerazione da fare, allora avanti, e vediamo cosa pensi
    Se vieni qui, con il tuo primo ed unico messaggio, ad accusarci di fantasiose teorie, bacchettandoci circa la mancata attesa del legislatore,beh, hai sbagliato gli interlocutori, visto che nessuno di noi ha mollato la presa nei propri centri e nessuno qui ha lasciato che fosse qualcun altro a pensare e provvedere al nostro destino, in un modo o nell'altro...sai, come si dice....vivi e non lasciarti vivere!
    Senza rancore
    Ultima modifica di Law; 12-11-12 alle 15: 45

  3. #13
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    Citazione Originariamente Scritto da Domenico Visualizza Messaggio
    Ma il Corpo Militare dello SMOM è dipendente da una Associazione privata, l'ACISMOM, che ha una convenzione con l'esercito.

    Di fatto, quindi, andremo anche noi ad una convenzione tra Associazione privata di CRI e FF.AA. .
    No. L'EI SMOM esiste in forza di convenzioni internazionali. Lo SMOM non mi pare un'Associazione privata.
    Patria e Onore.
    Ferrum Ferro Acuitur.

  4. #14

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    Puoi citare tutti i precedenti storici che ti pare, ma resta sempre una cosa al netto di tutti i ragionamenti: un Corpo, se è militare, non può prescindere dal controllo amministrativo-contabile-organizzativo del Ministero della Difesa.
    Non metto in dubbio quanto tu scrivi, anzi.........però come venivano conciliate le 2 cose (CRI privata / Corpo Militare) nel periodo dal 1980 a quando la CRI è diventata un'associazione di diritto pubblico? La mia non è affatto polemica, è solo ignoranza in materia.

  5. #15
    Caporale L'avatar di Law
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    Citazione Originariamente Scritto da Steusten Visualizza Messaggio
    Non metto in dubbio quanto tu scrivi, anzi.........però come venivano conciliate le 2 cose (CRI privata / Corpo Militare) nel periodo dal 1980 a quando la CRI è diventata un'associazione di diritto pubblico? La mia non è affatto polemica, è solo ignoranza in materia.
    ho letto con attenzione il testo del 1980 e tutto è fuorchè il riordino di una associazione privata. O perlomeno, tale è l'Associazione, ma palesemnete in disaccordo con quanto è riportato negli articoli che seguono il primo.
    riporto qualche passo: " ............L'organizzazione dei servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) è determinata in tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa, ferma restando la competenza degli organi del Servizio sanitario nazionale.........................dal consiglio direttivo nazionale, composto da membri eletti tra i soci della C.R.I. e da rappresentanti ministeriali designati rispettivamente dal Ministro dell'interno, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro della sanità e dal Ministro della difesa...............dal collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante del Ministero della difesa e dai relativi membri supplenti ........L'Associazione della C.R.I. alla chiusura di ciascun anno finanziario invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero della sanità, al Ministero della difesa, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri copia del bilancio e del conto consuntivo, nonchè una relazione recante oltre le notizie sull'attività svolta, sul numero degli associati e sull'ammontare delle quote associative, anche notizie, corredate di copia dell'ultimo bilancio consuntivo, sulla utilizzazione delle disponibilità finanziarie. L'Associazione, inoltre, ha l'obbligo di tenere un libro aggiornato dei nominativi degli associati, da esibire in qualsiasi momento a richiesta del Presidente del Consiglio o del Ministro della sanità, nonchè di fornire tutte le informazioni che saranno ad essa richieste, consentendo ed agevolando l'esecuzione, anche presso gli uffici centrali o periferici, degli opportuni accertamenti od ispezioni. Ha altresì l'obbligo di conformare il proprio bilancio allo schema tipo che sarà indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro ............... Lo schema tipo di convenzione sarà approvato con decreto del Ministro competente ........... L'Associazione italiana della Croce rossa può avvalersi della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. ....Ai fini dell'assolvimento dei compiti umanitari commessi da convenzioni e risoluzioni internazionali, nulla è innovato circa la collocazione del corpo militare della C.R.I. ed il corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate dello Stato nonchè circa i poteri e le facoltà del Ministro della difesa che, di intesa con il Ministro del tesoro, potrà estendere, in quanto applicabili, le norme in vigore sullo stato del personale militare delle Forze armate. In conformità alla richiamata normativa internazionale, l'Associazione è tenuta ad attendere in via ordinaria secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della difesa, alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza dei corpi suddetti, al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza. L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della C.R.I. ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato..... "

    Beh, più che una associazione privata, mi sembra un organo direttamente controllato dallo Stato o al limite, una partecipata statale, che ha rappresentanti ministeriali per ogni organo, sovvenzioni statali dirette per i corpi ausiliari, che ottiene l'ausilio dell'Avvocatura di Stato per le questioni giudiziarie (e se l'Avvocato è dello Stato, un motivo ci sarà...). Vi è una serie di personaggi delgati dal Governo al controllo e guida e talvolta indicazione di scelta.
    Diciamola tutta. Questa non è una Associazione Privata.
    Il testo del decreto di ottobre è tutt'altra cosa e nulla può riferirsi al disegno del 1980, che riporta, ripeto, uno schema pubblico all'interno dell'Associazione della quale, mi sembra di trovare il Governo come socio unico di maggioranza.

    Non nutro vena polemica nei confronti di nessuno. Questo è un forum, non un tribunale.
    Ultima modifica di Law; 13-11-12 alle 11: 28

  6. #16
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    Non è né per spocchia né per essere drastici ma, al momento, non vedo altre soluzioni che quelle uniche due già tracciate da me e da Law.

    O sarà la stessa Autorità militare a gestire i richiami (come fa per la Riserva e la Riserva selezionata) o dovrà restare in servizio continuativo almeno un militare del nostro Corpo (casomai distaccato proprio presso qualche ufficio del Ministero Difesa e proprio per gestire tale incombenza).

    Ovviamente, l'auspicio è che restino contingentati un certo numero di nostri colleghi in servizio continuativo ma, al momento, la vedo dura (anche perché comunque non potrebbero essere assoggettati alla volontà di un Presidente di una Associazione di diritto privato).
    Patria e Onore.
    Ferrum Ferro Acuitur.

  7. #17
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    Citazione Originariamente Scritto da VDG Visualizza Messaggio
    No. L'EI SMOM esiste in forza di convenzioni internazionali. Lo SMOM non mi pare un'Associazione privata.
    A me pare che il CM SMOM esista in forza della I Convenzione di Ginevra, come lo il CM CRI ora CMV e il Corpo della II.VV.

    Ma il rapporto è tra lo Stato italiano ovvero l' Esercito Italiano e l'A.C.I.S.M.O.M. .

    Cosa sia l' A.C.I.S.M.O.M. lo si può trovare nelle pagine del sito dello SMOM ovvero http://www.ordinedimaltaitalia.org/acismom-storia

    Sulla natura giuridica ho trovato questa disertazione

    http://davidelaurino.altervista.org/...di%20Malta.htm
    http://www.edizionieuropee.it/data/h...11_01_002.html

    Comunque sia, non dimentichiamoci quanto previsto nella legge sull'Ordinamento Militare che, per quanto riguarda la Croce Rossa Italiana e il Corpo Militare Volontario, che il D.Lgs. non ha abrogato.

    Quindi

    SEZIONE II
    COMPONENTI AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE
    DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

    Art. 196
    Compiti in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di
    conflitto armato

    1. L'Associazione italiana della Croce rossa in tempo di guerra, di
    grave crisi internazionale o di conflitto armato:
    a) contribuisce, in conformita' a quanto previsto dalle convenzioni
    di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre
    1951, n. 1739, allo sgombero e alla cura dei feriti e dei malati di
    guerra nonche' delle vittime dei conflitti armati e allo svolgimento
    dei compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi
    all'attivita' di difesa civile;
    b) disimpegna il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri
    di guerra, degli internati e dei dispersi.
    2. Dichiarato lo stato di guerra o di grave crisi internazionale:
    a) l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 e' determinata con
    decreto del Ministro della difesa, tenuto conto della competenza
    degli organi del Servizio sanitario nazionale;
    b) le autorita' di vertice dei corpi della Croce rossa italiana
    ausiliari delle Forze armate ((continuano a dipendere)) direttamente
    dal presidente nazionale, il quale assume tutti i poteri, diventando
    l'unico rappresentante dell'Associazione

    Art. 197
    Organizzazione dei servizi umanitari

    1. In conformita' alla normativa emanata per l'assolvimento dei
    compiti umanitari commessi da convenzioni e risoluzioni
    internazionali:
    a) il Ministro della difesa esercita i relativi poteri e facolta' nei
    riguardi del Corpo militare della Croce rossa italiana e del Corpo
    delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate dello
    Stato;
    b) l'Associazione italiana della Croce rossa e' tenuta ad attendere
    in via ordinaria secondo le direttive e sotto la vigilanza del
    Ministero della difesa, alla preparazione del personale, dei
    materiali e delle strutture di pertinenza dei corpi suddetti, al fine
    di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi in
    qualsiasi circostanza.
    ((2. Per la formazione delle infermiere volontarie, del personale del
    Corpo militare e del personale volontario per il soccorso, la Croce
    rossa italiana puo' stipulare convenzioni con le regioni, ferma
    restando la possibilita' di formazione attraverso strutture
    clinico-sanitarie militari o proprie strutture formative ordinate
    allo scopo specifico.))
    3. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana e'
    valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti
    propri dell'istituzione e per le Forze armate ((. . . )).
    4. L'organizzazione e il funzionamento dei servizi della Croce rossa
    italiana ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato
    e sono disciplinati dal regolamento.
    5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)).

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