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Discussione: Chiamate con numero anonimo

  1. #21

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    Citazione Originariamente Scritto da altairV Visualizza Messaggio
    NO. Non serve sapere il numero per denunciare. Si denuncia la molestia (a mezzo telefono) a chi di dovere che provvederà a trovare chi è il molestatore.
    sì, ma devi prima rispondere per assodare che è una molestia...la molestia ufficialmente si concretizza nella seconda chiamata che ricevi dal momento in cui tu dici al tuo interlocutore chiaramente che non vuoi essere più chiamato (a prescindere dal numero anonimo o visibile). da quel momento puoi fare la denuncia.
    Ultima modifica di irreductible; 20-12-16 alle 15: 58
    ormai siamo alla frutta... anzi, all'ammazzacaffè!

  2. #22

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    Negativo. L'art. 660 c.p. non stabilisce un numero minimo di chiamate perché si concretizzi la fattispecie delittuosa. Incentra invece i requisiti nella "petulanza" o negli "altri biasimevoli motivi". Stando al dettato normativo, si deve evidenziare "un comportamento dettato da un atteggiamento di insistenza eccessiva, e perciò fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua e pressante nell’altrui sfera di quiete e libertà" (così Cassazione penale, sez. I, sentenza 17/01/2013 n° 2597).
    La valutazione della c.d. "insistenza eccessiva" verrà valutata dal giudice tenuto conto delle circostanze soggettive oggetto di denuncia.
    Il numero del molestatore può anche non essere visibile, anzi, il suo deliberato occultamento costituisce una circostanza aggravante della fattispecie de quo.
    Detto questo, con l'evoluzione dei supporti telefonici attuali esistono centinaia di applicazioni per bloccare numeri anonimi, numeri indesiderati e quant'altro.
    Anche Apple (che in passato si era sempre dimostrata refrattaria nell'aggiornamento dei software in questo senso) ha ora capitolato rendendo possibile il blocco delle chiamate, per il momento solo da numeri "in chiaro". C'è comunque l'escamotage per bloccare anche quelli oscurati.
    Consideriamo inoltre che, stante l'impennata astronomica delle denunce per molestie telefoniche e il costo esorbitante che la procura deve sborsare per acquisire i tabulati telefonici, ben di rado questi procedimenti sfociano in una sentenza ancorché per decreto: in assenza di motivi particolari, la linea tendenziale è quella di archiviare....
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  3. #23
    Capitano L'avatar di altairV
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    Citazione Originariamente Scritto da irreductible Visualizza Messaggio
    sì, ma devi prima rispondere per assodare che è una molestia..
    Nel mio caso rispondevo e non c'era nessuno di là che parlava. Ma non ho mai invitato a non chiamare più. Alla terza o quarta, ho provveduto. E chi di dovere ha agito. Fino a trovare da dove partivano le telefonate. Ma era il 2002
    Poi, come dice il buon Kojak, le molestie mica si misurano a quantità

  4. #24

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    mi sono spiegato poco chiaramente evidentemente.
    allora, se rispondi e dall'altro lato non senti nessuno (@altairV) questo è un altro discorso.
    se non rispondi non puoi fare nessuna denuncia, perchè (1) chiamare con numero anonimo non è reato, altrimenti il legislatore non lo consentirebbe (2) chiamare ripetutamente con numero anonimo non è reato, sempre che il chiamato non risponda, perchè se chiami una persona e non risponde hai tutto il diritto di richiamarla (3) le chiamate con numero anonimo essendo appunto anonime e non sapendo da chi provengano, potrebbero provenire da soggetti diversi, a maggior ragione non ci sarebbe nessuna insistenza -che sarebbe comunque lecita come ho detto nel punto precedente, se il chiamato non risponde- (4) infine, come già detto da voi e da altri utenti, le chiamate anonime, per chi non volesse riceverle a prescindere, si possono tranquillamente bloccare dalle impostazioni del telefono.
    su questo credo che siamo d'accordo.
    per tutti questi motivi quando decidi di fare una denuncia per una chiamata molestia, l'agente che la riceve verifica appunto alcune circostanze e non la riceve a prescindere.
    @Kojak, immagino che le peculiarità da te descritte e riportate dalla Cassazione della petulanza e biasimevoli motivi, ecc, si riferissero a chiamate (seppur anonime) ma a cui si abbia risposto, altrimenti non si spiegherebbe come capire che l'interlocutore ci chiami per ''biasimevoli motivi'', quindi sicuramente non vale per la chiamata in sè anonima (a cui non si è risposto).
    ormai siamo alla frutta... anzi, all'ammazzacaffè!

  5. #25
    Maresciallo L'avatar di Deneb
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    Citazione Originariamente Scritto da irreductible Visualizza Messaggio
    mi sono spiegato poco chiaramente evidentemente.
    allora, se rispondi e dall'altro lato non senti nessuno (@altairV) questo è un altro discorso.
    .
    Perfettamente d'accordo con irreductible, la giurisprudenza individua un minimo numerico in 2 telefonate con diffida a non richiamare....questo è pacifico.
    Riguardo invece al poter presentare denuncia, purtroppo non sono d'accordo, perché il codice non prevedendo il numerico di cui sopra non pone limite inferiore o superiore e pertanto la denuncia si può SEMPRE presentare. Capita, sovente, che il cittadino che si rechi per denunziare fatti, incontri sulla sua strada un operatore di polizia che si sostituisce al giudice a quo......
    ...respice finem...

  6. #26

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    @Irreductible
    Sì, la telefonata deve essere accettata: in sede legale fanno fede esclusivamente i tabulati. Tuttavia, di recente e grazie proprio a nuovi sistemi di individuazione del numero sconosciuto, la giurisprudenza sta accogliendo anche le chiamate respinte e provenienti dal medesimo numero, purché avvenute in brevi lassi di tempo. Il diritto si sta adeguando alla tecnologia!
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