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Discussione: Caso particolare ex art 126 bis cds

  1. #1

    Predefinito Caso particolare ex art 126 bis cds

    Buonasera a tutti,
    apro un nuovo post perchè vorrei delle informazioni sul ex art. 126 bis Codice della Strada .

    Da quanto ho capito questo prevede che:

    "
    Qualora non vi sia la contestazione immediata dell'infrazione e dunque il conducente non venga individuato, il proprietario del veicolo (sia persona fisica sia persona giuridica) è tenuto a fornire all'organo accertatore, entro 60 giorni dalla richiesta, i dati della persona alla guida al momento dell'infrazione. Qualora tali dati non vengano forniti, senza giustificato e documentato motivo, il proprietario non subirà alcuna decurtazione di punteggio, ma a suo carico verrà applicata una sanzione pecuniaria da 250 € a 1.000 €, oltre alle sanzioni pecuniarie previste per la violazione accertata. Chi prima del 26/1/2005 ha subito decurtazioni punti per non aver fornito il nominativo di chi era alla guida, potrà richiedere la restituzione dei punti persi.
    "

    A questo punto io mi chiedo,cosa possa avvenire in un contesto simile:

    L'accertamento dell'infrazione avviene con un dispositivo che scatti una foto (autovelox, telecamere, ecc..) e l'immagine ritrae anche il volto del conducente. (non succede mai, ma è un esempio di un caso particolare).
    Il proprietario dell'auto magari visiona la foto e riconosce il conducente. A questo punto il conducente ha l'obbligo di comunicare i dati oppure può optare di pagare la sanzione amministrativa prevista dall'ex art 126 bis del cds senza aver altri problemi?

    Inoltre gli agenti che hanno anche loro la foto con il volto, come si comportano? Voglio dire, accettano che il proprietario paghi la sanzione amministrativa del ex art 126 bis oppure si muovono per identificare comunque il conducente?

  2. #2
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    Provo a rispondere a rigor di logica, preciso che sono un privato cittadino.
    L'intestatario del veicolo comunica al comando che ha stilato la contravvenzione colui che guidava il veicolo, quest'ultimo deve ovviamente confermare che si trovava alla guida.
    I casi son due :
    - Non è possibile accertare il reale conducente : in questo caso o il guidatore ammette di essere alla guida o la sanzione la paga l'intestatario.
    - E' possibile accertare il reale conducente con foto et similia, ma quest'ultimo si rifiuta di ammettere di esser stato alla guida del veicolo : L'intestatario del veicolo agisce legalmente contro il conducente, se si riesce ad accertare il tutto, il conducente credo rischi anche sul penale, oltre alla sanzione amministrativa.
    "chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola" - P.Borsellino

  3. #3
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    Non basta la foto.
    Occorre la presentazione di un documento che ne attesti l'identità.

  4. #4

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    Vi ringrazio per le vostre risposte.
    Vorrei però proporVi questo caso:

    Il Sig. Bianchi è il proprietario dell’auto. Il Sig. Rossi guidava l’auto al momento del compimento dell’infrazione. Arriva il verbale al Sig. Bianchi, il quale visiona la foto attestante il fatto e riconosce le il Sig. Rossi alla guida. Il Sig. Rossi chiede al Sig. Bianchi di non comunicare i dati e di pagare la contravvenzione e la sanzione amministrativa del ex art 126 bis. Il Sig. Rossi dà quindi i soldi al Sig. Bianchi per effettuare il pagamento. Ora, se il Sig. Bianchi accetta e paga sia la contravvenzione che la sanzione del ex articolo 126 bis, seppur sia palese che volendo poteva identificare il guidatore in quanto si vede chiaramente dalla foto.In questa eventualità il Sig. Bianchi commette un qualche tipo di reato e/o infrazione oppure a norma di legge con il pagamento del ex 126 bis è a posto e la cosa si chiude qui?

    Altro caso, se il guidatore è proprio il Sig. Bianchi e lui si riconosce dalla foto e decide di non comunicare i dati e pagare l’ex art 126 bis, (magari per salvarsi i punti) , in questo caso la questione si chiude qui oppure l’agente può decidere di identificarlo ugualmente e quindi di decurtargli i punti?

  5. #5
    Tenente L'avatar di Pol
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    Nella pratica penso proprio che la questione si chiuda lì
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  6. #6
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    Ripeto.
    Nel caso il conducente sia persona diversa dal proprietario occorre la comunicazione dei suoi dati.
    Nel secondo caso, se il conducente è lo stesso proprietario il pagamento estingue il tutto.

  7. #7

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    Come sempre siete stanti gentilissimi e precisi!

    Grazie a tutti! :-)

  8. #8
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    Poi ti mandiamo il conto a casa.

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