Buonasera a tutti,
apro un nuovo post perchè vorrei delle informazioni sul ex art. 126 bis Codice della Strada .
Da quanto ho capito questo prevede che:
"
Qualora non vi sia la contestazione immediata dell'infrazione e dunque il conducente non venga individuato, il proprietario del veicolo (sia persona fisica sia persona giuridica) è tenuto a fornire all'organo accertatore, entro 60 giorni dalla richiesta, i dati della persona alla guida al momento dell'infrazione. Qualora tali dati non vengano forniti, senza giustificato e documentato motivo, il proprietario non subirà alcuna decurtazione di punteggio, ma a suo carico verrà applicata una sanzione pecuniaria da 250 € a 1.000 €, oltre alle sanzioni pecuniarie previste per la violazione accertata. Chi prima del 26/1/2005 ha subito decurtazioni punti per non aver fornito il nominativo di chi era alla guida, potrà richiedere la restituzione dei punti persi.
"
A questo punto io mi chiedo,cosa possa avvenire in un contesto simile:
L'accertamento dell'infrazione avviene con un dispositivo che scatti una foto (autovelox, telecamere, ecc..) e l'immagine ritrae anche il volto del conducente. (non succede mai, ma è un esempio di un caso particolare).
Il proprietario dell'auto magari visiona la foto e riconosce il conducente. A questo punto il conducente ha l'obbligo di comunicare i dati oppure può optare di pagare la sanzione amministrativa prevista dall'ex art 126 bis del cds senza aver altri problemi?
Inoltre gli agenti che hanno anche loro la foto con il volto, come si comportano? Voglio dire, accettano che il proprietario paghi la sanzione amministrativa del ex art 126 bis oppure si muovono per identificare comunque il conducente?
Segnalibri