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Discussione: Come viene notificata l'accusa di omissione di soccorso

  1. #11
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    Non è che ogni testa è un tribunale, come dice un vecchio detto.
    Nel caso specifico descritto dalla utente, la Procura riceve, come penso sia avvenuto in questo caso, la querela
    e delega la p.g. per l'identificazione ed elezione di domicilio dell'ingato.
    In questo caso lo stesso ne viene a conoscenza siccome chiamato dalla p.g. procedente in delega.

  2. #12

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    Non mi ero presentata … che maleducata, scusatemi tanto!
    Grazie a tutti, siete stati gentilissimi e sinceramente ora sono più tranquilla.
    Spero di poter presto ricambiare il favore.
    Riassumendo, nel mio caso (che per fortuna è solo teorico), se senza avvedermene passassi con l’auto sopra a un piede e venissi quindi denunciata per omissione di soccorso, lo verrei a sapere subito in quanto se non mi trovano a casa verrebbero a cercarmi al lavoro . Se non mi trovano neppure al lavoro mi chiamano al cellulare (il numero glielo dovrebbe dare il mio datore in quanto non ho telefoni miei) e mi convocano per avere la mia versione dei fatti. Ho capito giusto?

  3. #13
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    vai tranquilla.
    che se ti cercano, e tu sei in buona fede (chiaro se ti dai latitante per scelta, le cose si complicano..), un modo per trovarti lo trovano...
    quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare,vi è un prezzo da pagare,ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare

  4. #14

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    Grazie mille per la rassicurazione , era un mio dubbio atroce, per quanto forse ingenuo, che mi era venuto leggendo quel forum sull’omissione di soccorso .

  5. #15

    Post Se si passa con l’auto sopra a un piede e’ omissione di soccorso oppure no ?

    Salve a tutti,
    nel mio primo post ho avuto la fortuna di trovare alcuni di voi che si sono prodigati nel rispondere a un mio quesito in merito a come avviene la notifica di un’omissione di soccorso e nello specifico in un caso particolare come potrebbe essere il mio , ma non dilungo ulteriormente in quanto andrei fuori tema.

    Poiché questo forum è fortunatamente frequentato da persone competenti, gentili e disponibili ne approfitto per avviare la discussione su un caso generico che ora vado ad esporre.
    Il caso è inspirato a quanto letto su un altro forum che mi ha particolarmente colpito.

    Un automobilista durante la normale circolazione su strana non si avvede si un pedone ,(oppure crede di averlo evitato e non ci presta più attenzione una volta sorpassato), e passa con l’auto sopra il piede di quest’ultimo. Il pedone emette un grido di dolore ma l’automobilista non lo sente, probabilmente a causa della radio che, seppur non alta ha in qualche modo mascherato il suono. Poiché la ruota è passata sopra alle dita del piede (e non sopra al collo che è più alto) l’automobilista non ha percepito un sobbalzo o qualche cosa simile.
    Il pedone è stato soccorso da alcuni passanti e condotto all’ospedale da cui è partita la denuncia per omissione di soccorso. L’automobilista viene quindi rintracciato e afferma che non si è accorto di nulla.
    Vi è quindi la sospensione della patente cautelativa da parte del prefetto e l’invio a giudizio.

    I motivi per cui ho aperto questo post sono presto detti:

    Il primis perché ormai i casi di truffe come quello dello specchietto o simili sono tristemente note ma diffuse … tuttavia quando mi è successo ed ho detto che avrei fatto la constatazione amichevole e chiamato la polizia, i tipi si solo dileguati, questo perché come avevo intuito qualche cosa non tornava. Ma se invece fosse il pedone che si è accordato con un testimone per prendere un po’ di soldi dall’assicurazione (magari per poi dividerli con il testimone, per l’appunto) ? Come fa l’automobilista a difendersi se viene addirittura accusato di omissione di soccorso? Con la crisi che incalza, i reati in aumento quest’ipotesi a mio avviso è assai possibile, tanto che l’assicurazione deve pagare entro termini ragionevoli. E poi andando a giudizio magari riescono anche a prendere altri soldi per danni morali, ecc … senza contare che potrebbe essere un modo per perpetuare rivalse personali …

    Il secondo motivo è che se effettivamente ciò avviene, la persona innocente, in quanto non sa di essere passato sopra al piede del pedone, si trova privato della patente e se ci lavora, come la sottoscritta vuol dire essere messi per strada … non solo, per l’assicurazione è spesso motivo di rivalsa e quindi l’incolpevole conducente si trova anche a dover pagare di tasca propria i danni.

    Il terzo motivo è che, giustamente, l’omissione di soccorso è penale … ma credo che sia ben differente l’essere coinvolti in un incidente e scappare rispetto al passare sopra al piede a una persona e non fermarsi perché non si ha percepito il fatto … la cassazione, se non erro, ha evidenziato che non è importante la gravità della lesione in quanto il dolo dell’omissione di soccorso. Voglio dire, un anno e sei mesi senza patente e la fedina penale “macchiata” per essere passati senza accorgersene a un piede mi sembra veramente eccessivo … ma questa è la mia opinione.

    Ora il quesito su cui vorrei disquisire con voi è, a vostro avviso è possibile che effettivamente l’automobilista non si sia accorto di nulla?
    Per l’esperienza che avete maturato sul campo, secondo voi il giudice sarà propenso a credere all’automobilista oppure no? (parlo del fatto che non si è accorto di aver investito il piede del pedone e quindi non vi è neppure l’omissione di soccorso).

    Come sempre ringrazio tutti quanti vorranno partecipare a questa discussione

  6. #16
    Tenente L'avatar di gasi
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    Salve.

    La fattispecie è disciplinata dall'Art 593 CP, II Comma.

    La fattispecie è costituita dalla situazione tipica (cioè dall'insieme dei presupposti da cui deriva l'obbligo di attivarsi) e dalla condotta omissiva (cioè dal mancato adempimento dell'obbligo di realizzare l'azione doverosa pretesa dal legislatore).

    Quanto all'obbligo di agire, esso viene indicato nel prestare l'assistenza occorrente o nel dare immediato avviso all'Autorità. Il dovere di prestare assistenza, però, è prioritario e va rapportata al patrimonio personale di scienza e di esperienza del singolo obbligato.

    Il Dolo consiste nella conoscenza della situazione tipica, unita alla volontà di omettere. Nel caso concreto come da lei descritto, manca il Dolo. Tuttavia provare la sua mancanza, credo sia molto difficile...

    Buona serata.
    Ultima modifica di gasi; 18-09-12 alle 18: 27

  7. #17

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    Citazione Originariamente Scritto da GiuliettaP Visualizza Messaggio
    Voglio dire, un anno e sei mesi senza patente e la fedina penale “macchiata” per essere passati senza accorgersene a un piede mi sembra veramente eccessivo … ma questa è la mia opinione.
    E qual'è l'opinione del proprietario del piede?
    Un sogno per alcuni... Un incubo per altri...(Excalibur-1980)
    Confermo i miei atti e rido dei vostri giudizi. Ed ora condannatemi!

  8. #18
    Tenente L'avatar di abitcis
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    Citazione Originariamente Scritto da GiuliettaP Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    nel mio primo post ho avuto la fortuna di trovare alcuni di voi che si sono prodigati nel rispondere a un mio quesito in merito a come avviene la notifica di un’omissione di soccorso e nello specifico in un caso particolare come potrebbe essere il mio , ma non dilungo ulteriormente in quanto andrei fuori tema.

    Poiché questo forum è fortunatamente frequentato da persone competenti, gentili e disponibili ne approfitto per avviare la discussione su un caso generico che ora vado ad esporre.
    Il caso è inspirato a quanto letto su un altro forum che mi ha particolarmente colpito.

    Un automobilista durante la normale circolazione su strana non si avvede si un pedone ,(oppure crede di averlo evitato e non ci presta più attenzione una volta sorpassato), e passa con l’auto sopra il piede di quest’ultimo. Il pedone emette un grido di dolore ma l’automobilista non lo sente, probabilmente a causa della radio che, seppur non alta ha in qualche modo mascherato il suono. Poiché la ruota è passata sopra alle dita del piede (e non sopra al collo che è più alto) l’automobilista non ha percepito un sobbalzo o qualche cosa simile.
    Il pedone è stato soccorso da alcuni passanti e condotto all’ospedale da cui è partita la denuncia per omissione di soccorso. L’automobilista viene quindi rintracciato e afferma che non si è accorto di nulla.
    Vi è quindi la sospensione della patente cautelativa da parte del prefetto e l’invio a giudizio.

    I motivi per cui ho aperto questo post sono presto detti:

    Il primis perché ormai i casi di truffe come quello dello specchietto o simili sono tristemente note ma diffuse … tuttavia quando mi è successo ed ho detto che avrei fatto la constatazione amichevole e chiamato la polizia, i tipi si solo dileguati, questo perché come avevo intuito qualche cosa non tornava. Ma se invece fosse il pedone che si è accordato con un testimone per prendere un po’ di soldi dall’assicurazione (magari per poi dividerli con il testimone, per l’appunto) ? Come fa l’automobilista a difendersi se viene addirittura accusato di omissione di soccorso? Con la crisi che incalza, i reati in aumento quest’ipotesi a mio avviso è assai possibile, tanto che l’assicurazione deve pagare entro termini ragionevoli. E poi andando a giudizio magari riescono anche a prendere altri soldi per danni morali, ecc … senza contare che potrebbe essere un modo per perpetuare rivalse personali …

    Il secondo motivo è che se effettivamente ciò avviene, la persona innocente, in quanto non sa di essere passato sopra al piede del pedone, si trova privato della patente e se ci lavora, come la sottoscritta vuol dire essere messi per strada … non solo, per l’assicurazione è spesso motivo di rivalsa e quindi l’incolpevole conducente si trova anche a dover pagare di tasca propria i danni.

    Il terzo motivo è che, giustamente, l’omissione di soccorso è penale … ma credo che sia ben differente l’essere coinvolti in un incidente e scappare rispetto al passare sopra al piede a una persona e non fermarsi perché non si ha percepito il fatto … la cassazione, se non erro, ha evidenziato che non è importante la gravità della lesione in quanto il dolo dell’omissione di soccorso. Voglio dire, un anno e sei mesi senza patente e la fedina penale “macchiata” per essere passati senza accorgersene a un piede mi sembra veramente eccessivo … ma questa è la mia opinione.

    Ora il quesito su cui vorrei disquisire con voi è, a vostro avviso è possibile che effettivamente l’automobilista non si sia accorto di nulla?
    Per l’esperienza che avete maturato sul campo, secondo voi il giudice sarà propenso a credere all’automobilista oppure no? (parlo del fatto che non si è accorto di aver investito il piede del pedone e quindi non vi è neppure l’omissione di soccorso).

    Come sempre ringrazio tutti quanti vorranno partecipare a questa discussione
    ...affinchè si configuri l'omissione di soccorso deve almeno esserci un referto di pronto soccorso che dica se ci sono lesioni o meno...il fatto poi che uno passi sopra un piede e non si accorga(anche solo dall'urlo del malcapitato) di averlo fatto...beh francamente mi sembrerebbe proprio strano....nelle omissioni di soccorso che ho rilevato tutti non si erano accorti...chi lo sa, questo poi lo si stabilirà in giudizio, non è onere dell'organo di polizia stradale giudicare o meno se ci sia stato dolo o colpa...posto che il giudice valuterà tutto: referto, rapporto di incidente stradale, dichiarazioni dei testimoni, dichiarazioni della "vittima" e eventualmente dichiarazioni del reo...

    non ho ancora capito se tu pensi che "pestare un piede" con l'auto e poi scappare non sia omissione di soccorso...per il codice della strada anche questo è un "incidente stradale" in quanto avvenuto tra due soggetti "della strada"(autovettura e pedone) pertanto non vedo il motivo per non ritenerlo tale...l'art. 189 dice:

    1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

    attenzione: non è una facoltà: è un obbligo!e il caso è a prescindere dal dolo: l'incidente deve essere "ricollegabile al suo comportamento"..

    6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

    7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

    ---------------------Aggiornamento----------------------------

    Citazione Originariamente Scritto da gasi Visualizza Messaggio
    Salve.

    La fattispecie è disciplinata dall'Art 593 CP, II Comma.

    La fattispecie è costituita dalla situazione tipica (cioè dall'insieme dei presupposti da cui deriva l'obbligo di attivarsi) e dalla condotta omissiva (cioè dal mancato adempimento dell'obbligo di realizzare l'azione doverosa pretesa dal legislatore).

    Quanto all'obbligo di agire, esso viene indicato nel prestare l'assistenza occorrente o nel dare immediato avviso all'Autorità. Il dovere di prestare assistenza, però, è prioritario e va rapportata al patrimonio personale di scienza e di esperienza del singolo obbligato.

    Il Dolo consiste nella conoscenza della situazione tipica, unita alla volontà di omettere. Nel caso concreto come da lei descritto, manca il Dolo. Tuttavia provare la sua mancanza, credo sia molto difficile...

    Buona serata.
    attenzione, guarda che l'omissione di soccorso dell'art. 593 c.p. riguarda l'ambito extra-stradale...(ad esempio la vecchietta che vede un ferito in strada dal suo terrazzo e non lo soccorre)mentre l'omissione dell'utente della strada è sanzionata ex art. 189 c.6 e 7...
    Ultima modifica di abitcis; 18-09-12 alle 18: 35
    Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo. Paolo Borsellino.

  9. #19
    Tenente L'avatar di gasi
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    Tra l'altro la fattispecie codicistica di omesso soccorso è integrata da altre figure incentrate sull'obbligo di soccorrere contenute nella legislazione extracodicistica, in particolare: Dall'Art 189 CdS. Il predetto articolo costituisce una fattispecie che si pone in rapporto di specialità rispetto a quella codicistica, di portata più generale.

    ---------------------Aggiornamento----------------------------

    Citazione Originariamente Scritto da abitcis Visualizza Messaggio
    [...] attenzione, guarda che l'omissione di soccorso dell'art. 593 c.p. riguarda l'ambito extra-stradale...(ad esempio la vecchietta che vede un ferito in strada dal suo terrazzo e non lo soccorre)[...]
    Quello a cui si riferisce lei è il I comma: Chi, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente, di corpo, per vecchiaia o per altra causa [...]

    Io, mi riferivo al II comma: Chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, o una persona ferita o altrimenti in pericolo [...]
    Ultima modifica di gasi; 18-09-12 alle 18: 53

  10. #20

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    Credo di essere stata fraintesa.
    Partiamo da presupposto che è palese che anche il passare sopra al piede di una persona con l’auto è un sinistro. E sono concorde che se l’automobilista di accorge di averlo fatto e non si ferma comette un’omissione di soccorso.
    Quello che io voglio dire è che, a mio avviso, può essere che un’auto prenda di striscio un piede (ovvero ci passi con la parte esterna della ruota sopra alle dita e non al collo del piede) e che il conducente non senta nulla. Certo, meno probabile è che non senta l’urlo, ma anche questo è opinabile, ci sono molti fattori che possono influire … nel forum in cui ho letto l’accaduto non era ben descritto, tuttavia se questo è corto e secco e l’automobilista sta ascoltando la radio … io credo che forse è fattibile che non si accorga.
    Vede abitcis io non sono pratica di sinistri, tuttavia sappiamo che per arrivare a fine mese ormai le persone le stanno escogitando tutte, non mi meraviglierei se qualcuno arrivasse a farsi cadere un martello su un piede per poi prendere un po’ di soldi dall’assicurazione … forse è un po’ forzata come idea, ma possibile … e non si potrebbe dimostrare che la lesione, magari lieve, è derivata da un fatto estraneo a quello denunciato.
    Giustamente lei dice che non è competenza della polizia stradale stabilire il dolo o meno ma del giudice.
    Tuttavia io volevo sapere la vostra opinione in merito e sapere se a qualcuno è successo e che magari sapesse come il giudice ha deciso in merito … è una curiosità derivata da un timore emerso dopo la lettura di un forum, voglio dire … potrebbe succedere anche a me, perché no? (ovviamente si spera che non succeda mai)

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