Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 49

Discussione: Come viene notificata l'accusa di omissione di soccorso

  1. #1

    Predefinito Come viene notificata l'accusa di omissione di soccorso

    Buongiorno a tutti,
    complimenti a tutti per questo slendido forum!

    Volevo porgerVi un questito che forse vi potrà sembrare assurda.
    Su un altro forum ho letto una discussione in cui vi è una persona che è accusata di omissione di soccorso in quanto è passata con l’auto sopra a un piede di una persona e non si è fermata.
    La persona dice di non essersi accorta di nulla , senza entrare nel merito della discussione volevo porgerVi un quesito che mi riguarda personalmente.
    Io sono in giro tutto il giorno con l’auto e dormo il località sempre differenti. Mi succede quindi di non tornare a casa anche per diverse settimane.
    Se malauguratamente mi succedesse una cosa simile, ovvero che passo sopra al piede di una persona con l’auto e mi accordo di nulla e quindi vengo denunciata per omissione di soccorso, come mi viene notificata la cosa? Voglio dire, la polizia o i carabinieri vengono a casa mia, non mi trovano e mi lasciano un avviso oppure se non mi trovano a casa contattano l’azienda in cui lavoro per mettersi in contatto con me? (infatti la mia azienda è in grado di rintracciarmi).
    La ragione di queste strana domanda è che io vivo sola, quindi se mi lasciano una notifica posso vederla anche dopo un mese poiché sono sempre in giro per l’italia.
    In un caso come quello citato, se vengo informata entro 1-2 giorni posso ricordare qualche cosa e quindi difendermi …. dopo un mese, non avendo sentore dell’accaduto, posso non ricordare nulla e quindi non saprei come difendermi … è una domanda sciocca, me ne rendo conto, ma se qualcuno mi spiega come funziona gliene sarei grata …

  2. #2
    Bannato
    Data Registrazione
    Jul 2008
    Località
    Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
    Messaggi
    26,710

    Predefinito

    Intanto se vuoi, puoi presentarti nell'apposita sezione del Forum QUI.
    Grazie.
    detto questo.
    La materia delle notificazioni in materia penale è dettata dall'art.157 c.p.p. che così recita:

    1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162 (1), la prima notificazioneall'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

    2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone (2) (3).

    3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive [110, 171 lett. g] l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata (4).

    4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.

    5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.

    6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3 (5).

    7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2 (6).

    8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziariodà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata [171 lett. f] (7).

    8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis.

  3. #3

    Predefinito

    Nella maggior parte dei casi, l' elezione di domicilio viene accompagnata da spontanee dichiarazioni che per ovvi motivi andrebbero rilasciate in ufficio. Per tanto verresti convocata in questura/commissariato a mezzo telefonico (ti rintraccerebbero senza problemi), verresti informata della questione e dovresti nominare un difensore e, se lo desideri, potresti rilasciare delle formali dichiarazioni sull' accaduto.

    P.S. Nessuno viene denunciato per posta... XD
    Ultima modifica di sfigatto; 17-09-12 alle 15: 45 Motivo: ortografia

  4. #4
    Bannato
    Data Registrazione
    Jul 2008
    Località
    Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
    Messaggi
    26,710

    Predefinito

    Non confondiamo adesso le cose.
    La procedura non è affatto come sopra riportata.
    Per brevità riporto tutta la parte del codice di procedura penale che va dagli artt. 148 al 171 stesso codice.
    Che disciplina l'intera materia in ordine a notifiche di atti in materia penale.
    Si trova QUI.

  5. #5

    Predefinito

    Francamente, avendo lavorato all' ufficio Giudice di Pace e MPS ho sempre fatto così... Credo che GiuliettaP si riferisse non all' avviso di chiusura delle indagini pre.ri ed eventuale rinvio a giudizio, bensì della fase iniziale nella quale una persona apprende di essere indagata per un reato e contestuale elezione di domicilio.

  6. #6
    ale66
    Guest

    Predefinito

    Spontanene dichiarazioni, e se la persona in argomento non vuole riferire alcunché?

  7. #7
    Bannato
    Data Registrazione
    Jul 2008
    Località
    Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
    Messaggi
    26,710

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da sfigatto Visualizza Messaggio
    Francamente, avendo lavorato all' ufficio Giudice di Pace e MPS ho sempre fatto così... Credo che GiuliettaP si riferisse non all' avviso di chiusura delle indagini pre.ri ed eventuale rinvio a giudizio, bensì della fase iniziale nella quale una persona apprende di essere indagata per un reato e contestuale elezione di domicilio.
    Stai confondendo l'avviso di conclusione ai sensi dell'art.415 bis c.p.p. con una qualsiasi notifica.
    L'avviso di conclusione è un altra cosa.
    In quel caso il P.M. avvisando l'indagato che sono state concluse nei suoi confronti le indagini lo invita
    a rendere interrogatorio (e non spontanee dichiarazioni) a sua difesa o presentare memorie difensive.

  8. #8

    Predefinito

    Hai ragione, però questo accade in procura. Se invece la vittima dell' ipotetico investimento, viene a fare querela per lesioni e relativa denuncia di omissione di soccorso in questura/commissariato, noi facciamo l' attività d' indagine e risaliamo agli autori, dopodichè procediamo a convocarli in ufficio li indaghiamo, impacchettiamo tutto con una bella informativa/annotazione sull' attività di indagine e spediamo tutto in procura. Resta il fatto che l' autore di un reato non viene a scoprire di essere stato denunciato tramite posta... Verrà prima convocato in ufficio. Successivamente (quando sarà già a conoscenza di essere indagato) per posta riceverà l' avviso di conclusione delle indagini con eventuale rinvio a giudizio.

    ---------------------Aggiornamento----------------------------

    Citazione Originariamente Scritto da ale66 Visualizza Messaggio
    Spontanene dichiarazioni, e se la persona in argomento non vuole riferire alcunché?
    Se non vuole rilasciare dichiarazioni sono affari suoi, resta il fatto che vada informato su questa sua facoltà...

  9. #9
    Bannato
    Data Registrazione
    Jul 2008
    Località
    Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
    Messaggi
    26,710

    Predefinito

    Le spontanee dichiarazioni ai fini processuali non hanno comunque nessun valore.
    Siccome sono rese senza la presenza del difensore.
    Poi.
    Tu stai parlando, mi sembra di aver capito, della contestazione di reato nomina del difensore ed elezione
    di dimicilio ai sensi dell'art.161 c.p.p. -.
    Bene.
    Questo è uno dei modi con cui l'indagato può venire a conoscenza di essere sottoposto a procedimento
    penale ma non è certamente l'unico.
    Si può tranquillamente esere indagati e non ricevere nessuna comunicazione sino all'emissione dell'art.415 c.p.p.
    o del decreto penale di condanna.
    Soprattutto se non viene svolto nel contempo nessun atto garantito (atto che prevede la presenza del difensore).
    Nel vecchio codice ante 1989 invece esisteva l'istituto della Comunicazione Giudiziaria che prevedeva l'avviso
    alla persona sottoposta ad indagine sin dal primo atto istruttorio svolto nei suoi confronti.
    Per cui.
    Era più garantista, in questo aspetto almeno, il codice Rocco che quello attuale.

  10. #10

    Predefinito

    Il codice Vassalli penso che per altri aspetti purtroppo sia ben più garantista del precedente... Comunque per esperienza personale posso dire che nella maggior parte dei casi (almeno da me) accade come ho descritto. Poi certo, sappiamo tutti che i casi particolari li tratta direttamente la procura, ma la semplice querela di lesioni e denuncia di omissione di soccorso viene trattata territorialmente dall' ufficio. Rispettando i termini la procedura sarà: 1 ricezione della querela/denuncia 2 accertamenti vari ed attività d' indagine 3 trasmissione di tutti gli atti con (possibilmente) individuazione individuazione degli autori e relativi atti.
    Credo che l' utentessa che ha aperto la discussione volesse sapere come fa una persona a sapere di essere indagata per un reato e non le fasi successive. Poi "paese che vai, procura che trovi"

Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima

Tag per Questa Discussione

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •