Si, solo in tal caso.
Il sequestro finalizzato a confisca è sempre disposto per reati CdS commessi alla guida di ciclomotori/motocicli ex art. 213 coma 2 sexies, a meno che naturalmente il veicolo non appartenga a persone estranee alla violazione.
Si, solo in tal caso.
Il sequestro finalizzato a confisca è sempre disposto per reati CdS commessi alla guida di ciclomotori/motocicli ex art. 213 coma 2 sexies, a meno che naturalmente il veicolo non appartenga a persone estranee alla violazione.
Ok grazie!
Un'altra cosa... in caso di guida in stato di ebbrezza tra 0.8 e 1.5 g/l il fermo amministrativo di un veicolo (non ciclomotore...) è disposto solo in caso di incidente?
E per quanti giorni? Leggendo il 186 dice che è previsto per 180 giorni, mentre se vado a leggere il 224ter dice che in caso di reato in cui è previsto il fermo l'agente dispone un fermo amministrativo provvisorio di 30 giorni.
Si per quanto riguarda il fermo amministrativo (non ciclomotore/motoveicolo).
Rif. art. 186 comma 2 lett.B) del N.C.d.S.
Veicolo affidato a depositeria per giorni 30 ed il restante periodo sarà adottato dal Giudice in sede di condanna: se dopo 30 giorni iniziali non è avvenuta la sentenza, nel frattempo il veicolo, su richiesta dell'interessato, torna nella disponibilità del proprietario previo pagamento delle spese di recupero e custodia.
Attenzione, quanto sopra sempre che il veicolo non appartenga a persona estranea all'illecito.
Blushield questa non l'ho capita. L'art. 186 cds prescrive che in caso di procurato incidente con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 le sanzioni vanno raddoppiate e va disposto il fermo amministrativo per 180 giorno. Perchè scrivi 30? Grazie per i chiarimenti
Il fermo di 180 giorni è adottato dal giudice in sede di condanna e non dall'Agente accertatore in strada al quale, al momento dell'evento, spetta il compito di di effettuare diciamo "la parte iniziale" del fermo amministrativo per una "porzione" di 30 giorni secondo quanto previsto dall'art. 224 ter CdS. I restanti giorni di fermo verranno adottati dal Giudice in sede di condanna.
Quindi, ripeto, noi in strada inizialmente applichiamo 30 dei 180 giorni previsti.
Se dopo questi 30 giorni non è ancora sopraggiunta la sentenza, il veicolo torna nella disponibilità del proprietario e può tornare a circolare sino a quando verrà nuovamente sottoposto a fermo, ossia sino alla condanna.
La ragione è che semplicemente le norme prevedeno questo....
Salvo che si parli di ciclomotore/motoveicolo per i quali è prevista la confisca, quindi sequestro finalizzato alla confisca ex art. 213 comma 2 sexies
...e, sottolineo, salvò altresì che il veicolo, in ogni caso, non appartenga a persona estranea al reato.
Sei stato molto chiaro...mi mancava il passaggio dell'art. 224 ter.....la mia preparazione non è completa e ne sono consapevole...
Per quanto riguarda la procedura in caso di 'falsa revisione' ...se il conducente è l'autore del reato...l'agente deve limitarsi a inviare notizia di reato al PM con tanto di carta di circolazione sequestrata? Non deve elevare alcun verbale di sanzione amministrativa pecuniaria giusto?
Grazie
Forse la carta di circolazione andrebbe ritirata, il veicolo sottoposto a sequestro, con compilazione di relativo verbale e apposizione dei sigilli, per procedere alla confisca del mezzo, oltre alla compilazione del relativo verbale di accertamento per la prescritta violazione con correlata applicazione dell'ammenda.....no? ho esagerato? boh....meglio che non scrivevo...
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