Per questa materia credo che non sia necessario alcun particolare preambolo.
Rimaniamo a disposizione degli utenti per eventuali domande, dubbi, e quant'altro di attinente a questa materia.
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L'espletamento spetta, dopo una serie di altri corpi, nell'ambito del territorio di competenza.. E spetta anche ad ufficiali ed agenti di pg indicati nel 57 cp ma non nel 12 cds.. Va da se che l'attività di polizia stradale è legata alla qualifica di pg.. Quindi, spetta nel territorio e nell'orario di servizio..
Un soggetto che ha avuto la sospensione della patente per eccesso di velocità oltre i 60 km/h, può condurre ciclomotori? Perchè l'art.116 del cds dice che mantengono il diritto a condurre tali veicoli, però ho letto su di un libro, per la preparazione ai concorsi di pl, che invece sino a recepimento della direttiva comunitaria, il ciclomotore in caso di sospensione appunto non può essere guidato. Quindi mi chiedo chi ha ragione?
SEMPER FIDELIS
VFA 2°/02 21° RGT artiglieria terrestre "TRIESTE" - 1^ BATTERIA -" BRIGATA CORAZZATA "PINEROLO" - Foggia
Quindi in linea teorica, un agente di PL che fosse guardia venatoria/ecozoofila, potrebbe, quando in servizio di guardia, prendere atto di infrazioni al cds in quanto agente di PG (da codice penale art 57 ma non da 12 cds ovviamente) oppure, in quanto agente di PG limitato ai soli atti di competenza (quindi ambientali) ne sarebbe impossibilitato?
A me la lettura della legge fa pensare che non potrebbe comunque.
PS- che situazione tragicomica comunque.
Qualche anima pia che possa rispondere alla mia domanda? Grazie....
SEMPER FIDELIS
VFA 2°/02 21° RGT artiglieria terrestre "TRIESTE" - 1^ BATTERIA -" BRIGATA CORAZZATA "PINEROLO" - Foggia
Se ricordo bene la possibilità di poter continuare a guidare il ciclomotore è consentita solo nel caso in cui il ritiro della patente sia dovuto ad eccesso di velocità.
Cito dall'articolo 116 cds, comma 1 ter:
...coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente di guida sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9 (superamento del limite tra i 40 e i 60 orari e, 9 bis, oltre i 60 orari) mantengono il diritto alla guida del ciclomotore...
Diciamo che se l'eccesso di velocità non supera i 60 km/h ed abbiamo detto tutto.
Oltre prevede la sopsensione della patente.
Ho conseguito da poco la patente A, poiché ho da parecchio la patente B, per quanto riguarda le limitazioni per neopatentati su limite di tasso alcolico e ulteriori limiti di velocità, funziona che non ho alcuna limitazione in automobile mentre le ho in moto, oppure anche in moto il limite del tasso alcolico è 0.5 come in auto ?
"chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola" - P.Borsellino
L'articolo 117 del CdS, quando parla delle limitazioni di velocità e di potenza per neopatentati fa riferimento alla patente di Cat. B.
Idem come sopra, quando l'art 186bis parla di "neopatentati" si riferisce a chi detiene da meno di 3 anni la patente di cat. B, gli altri limitati a 0% di tasso alcolemico sono i minori di 21 anni e chi esercita l'attività di trasporto cose/persone professionalamente.
Nel tuo caso, quindi, limiti di velocità "normali" e 0.5% di limite.
Ti ringrazio, e complimenti per la promozione, che ho notato solo ora
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