No, non penso sia necessario, magari una semplice lettura potrebbe andare più che bene. Fai bene i requisiti attuali che sono stati oggetto di modifiche e che trovi all'art 71 del d.lgs 59/2010.
SEMPER FIDELIS
VFA 2°/02 21° RGT artiglieria terrestre "TRIESTE" - 1^ BATTERIA -" BRIGATA CORAZZATA "PINEROLO" - Foggia
Salve a tutti,URGENTE,caso pratico:bancarella di libri di vario genere(forse usati)posizionata su marciapiede in centro città,qual è la procedura e le eventuali sanzioni????Grazie in anticipo, mi aspetto i pareri illustri dei dottorissimi di questo forum,astenersi chi voglia esprimere pareri che non siano tecnico-pratici.Si potrebbero applicare le sanzioni per un eventuale mancata emissione di scontrino e/o fattura nell'acquistare un libro????
Per l’attività di vendita in forma itinerante, è necessario far riferimento alla normativa regionale (Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10) che va ad integrare il D.Lgs 114/98 che (nel Veneto) rimane in vigore in particolare per l’impianto sanzionatorio.
Verificare anche il Regolamento Comunale (di norma il Regolamento per Commercio su aree pubbliche) o eventuali Ordinanza che potrebbero prevedere espressi divieti di vendita in alcune aree cittadine, in particolare in città di alto interesse storico artistico (es. Venezia) dove anche chi è in possesso di autorizzazione in forma itinerante non può vendere.
Comunque, nel Veneto è necessaria l’autorizzazione al commercio in forma itinerante di tipo A o B, che si ottiene con semplice SCIA a mezzo SUAP.
Quanto segue sono alcune delle principali violazioni previste.
La vendita in forma itinerante è possibile anche senza alcuna autorizzazione ad occupazione suolo pubblico da parte dei commercianti i quali effettuano tale vendita senza appoggiare merce a terra o su banconi (in sostanza la merce deve rimanere sul veicolo e in luogo ove non insistano divieti o problematiche legate al CdS) per un periodo non superiore alle due ore con successivo spostamento di almeno 250 metri.
La sanzione per il commercio su aree pubbliche senza autorizzazione è sanzionato con l’Art. 29 comma 1 D.Lgs. 114/98 – da 2582,00 a 15.493,00, pagamento in misura ridotta 5.164,00 e confisca merce e attrezzature. Autorità competente per rapporto e ricorso Sindaco, proventi al Comune.
Importante: prima di procedere con sanzioni, sequestri e quant’altro, vista la complessità della materia e le Leggi Regionali anche difformi tra loro, consiglio sempre di consultarsi con l’Ufficiale che segue i controlli commerciali o, in mancanza di tale figura, con l’ufficio commercio del Comune.
La materia dei controlli comerciali e sui pubblici esercizi non è il CdS cioè norma unica a livello nazionale, quindi CAUTELA.
Infine, la Polizia Locale non può procedere con sanzioni amministrative per mancata emissione di scontrino fiscale, ma può (anzi deve) procedere con circostanziata comunicazione alla GdF per gli adempimenti di competenza di quest’ultima.
Grazie blushield,però la bancarella in questione è fissa al suo posto tutti i giorni feriali e non si muove mai.vale comunque la regola della vendita in forma itinerante?scusa l'ignoranza.E poi un'altra cosa,se siamo comunque polizia per quale motivo non potremmo applicare sanzioni per la mancata emissione di scontrino o fattura?mica la GdF ha la competenza esclusiva in materia tributaria,si è vero è la loro specialità ma lessi che sono agenti di polizia tributaria tutti gli agenti di p.g.,se si conosce la norma sanzionatoria si applica,perchè parli di informare anche la guardia di finanza??
Certo.
Il commercio in forma itinerante può essere svolto su posteggi dati in concessione o appunto in forma itinerante ossia “libera”.
Da qui la differenza tra l’autorizzazione di tipo A e di tipo B.
Il posteggio in concessione può essere settimanale al mercato, presso altre aree (così dette “piazza morta”) o in altri posteggi regolamentati dal comune, anche per più giorni alla settimana.
Posono esserci fiere, manifestazioni etc.
Ora, ripeto, per effettuare questi controlli normalmente si seguono due strade:
1) se si ha tempo, si devono reperire tutte le informazioni e le documentazioni presso i competenti uffici comunali “prima” del sopralluogo.
2) Se quanto sopra non è possibile, si effettua un intervento con la compilazione di un verbale di sopralluogo dove si atto di tutto, si effettuano fotografie e, se serve, si acquisiscono in copia tutti i documenti in possesso dell’interessato. Sul verbale di Sopralluogo/ispezione si da atto che “ Gli interessati sono stati informatiche le eventuali irregolarità accertate con il presente verbale saranno formalizzate con modalità e termini di legge” e successivamente si acquisiscono tutte le informazioni e i documenti anche dal competente settore comunale. Dopo, se del caso, si procede con le sanzioni, sequestri e quant’altro.
La procedura di cui al punto 1 è quella preferibile.
Attenzione, e qui mi attirerò l’ira di molti miei colleghi.
Non non siamo “Polizia” nell’eccezione ampia del termine, ma svolgiamo “funzioni di Polizia” nelle materie di competenza.
Qui dottrina e giurisprudenza ne abbiamo a fiumi, in un senso e nell’esatto contrario: ti dico solo che per quanto concerne i controlli HACCP un parere espresso dal Ministero della Sanità evidenzia che tali controlli possono essere effettuati solo da Nas e Ispettori SIAN mentre un parere di poco successivo dato dal Ministero dell’Interno dice che sono competenti nche gli altri organi di controllo dotati di qualifica di agente/Ufficiale di PG quindi senz’altro anche dalle Polizie Locali (che tra l’atro hanno sempre espletato controlli di polizia sanitaria nel passato).
Quindi, tornando alla tua domenda, per me la PL è competente in materia finanziaria solo limitatamente ai tributi locali, guarda ad esempio i colleghi di Torino,
http://www.comune.torino.it/vigiliur...tilocali.shtml
e non per quanto concerne la mancata emissione degli scontrini fiscali per i quali solo la GdF è competente.
Hai mai sentito parlare di tale sanzione elevata da PdS, CC o CFS?
Scusami blu,però sei rimasto ad una concezione di polizia locale un pò vecchiotta,questo lavoro si basa su delle qualifiche che sono di pg e di ps(per chi ha il decreto),pertanto tutto ciò che riguarda il penale e la pubblica sicurezza ci riguarda.Vero è che non ho mai visto comandi di polizia locale occuparsi di omicidi,droga etc..,ma nulla impedisce al poliziotto locale di occuparsi di qualcosa che non rientri tra i compiti specifici del corpo,in quanto si è legittimati ad agire in qualsiasi campo(penale,tulps,amministrativo etc...).Certo la materia tributaria non è competenza specifica della locale o di altri Corpi di polizia eccetto la GdF, però chi vieta di occuparsene eccezionalmente per un'eventualità che si viene a creare durante un 'attività operativa??Ti ringrazio comunque per aver risposto al mio quesito.
Mai visti occuparci di droga? In realtà esistono nuclei di alto livello in diverse realtà e a spacciatori si va anche nei piccoli comandi, te lo assicuro. Detto ciò però la penso come blu...droga prostituzione movida degrado ci toccano da vicino e sono da affrontare specie sulla flagranza...tributario che pure ad esempio a Venezia fanno proprio in collegamento con la gdf..
.va in competenze specialistiche, come l op e la scorta...non ne ha pure troppe di incombenze la pl per andare a cercarne altre? A che rpo? Dimostrare che non si è secondi a nessuno correndo dietro a tutti?
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