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Risultati da 31 a 40 di 73

Discussione: Commercio e Somministrazione di alimenti e bevande

  1. #31

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    pulse, io sono digiuna di commercio, ma a rigor di logica la comunicazione andrà fatta PRIMA bene di chiudere l'attività, non dopo... cmq io mi appoggio al solo manuale... il resto mancha, tanto è così s... che se mi vuole fare fuori, mi fa fuori!
    Est modus in rebus.

  2. #32
    Utente Expert Corpi Polizia Locale L'avatar di Blushield
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    Citazione Originariamente Scritto da pulse Visualizza Messaggio
    Riguardo alla cessazione definitiva di un'attività commerciale qual è il termine per comunicarla al Comune?
    Non c'è un termine. Se l'esercizio commerciale rimane chiuso "continuativamente" per un anno senza alcuna comunicazione, scatta la revoca del titolo da parte del preposto ufficio comunale.
    Ultima modifica di Blushield; 06-07-13 alle 10: 19
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  3. #33

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    Citazione Originariamente Scritto da kenshiro Visualizza Messaggio
    La legge 35/2012 ha abolito il secondo comma dell'art. 86 del tulps, il quale sottoponeva a detta licenza anche i circoli privati o/e enti collettivi per la vendita al minuto di vino, birra liquori... però la disciplina contenuta nel d.p.r del 2001 che appunto disciplina tali locali non è stata abrogata, nè tantomeno la e disposizioni concernenti i criteri di sorvegliabilità... quindi in teoria non è cambiato nulla giusto? E alora perchè hanno abolito il secondo comma dell'86 tulps? Chi mi spiega questo casino?? Se devo effettuare un controllo i un circolo privato? Cosa devo fare?
    Niente SOLO PER I CIRCOLI PRIVATI in base al DL 9 febbraio 2012, n. 5 serve solo la comunicazione alla Questura
    con le stesse modalità di una SCIA col principio di silenzio assenso dopo tot giorni
    Quindi serve la ricevuta o qualsiasi prova che la domanda sia stata effettuata alla Questura.

    Poi guarda, in teoria di solito bisognerebbe considerare la norma più recente se c'è un contrasto...
    Agente di Polizia Locale

  4. #34

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    Non riesco a capire una cosa....ho letto su un manuale quanto segue:

    "l'art.11 del D.Lgs 114/1998, disciplinante gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, enuncia il principio ispirato alla flessibilità, precisamente al comma 2, ove è sancito che, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorno della settimana dalle ore 7 alle 22. (con il limite massimo giornaliero di 13 ore). Il comma 4 dello stesso art. 11 prevede per l'appunto la chiusura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio, nonchè la chiusura infrasettimanale di mezza giornata nei casi stabiliti dal Comune.."

    Successivamente c'è scritto:

    "Alle suddette disposizioni deve aggiungersi quanto disposto dall'art 3, comma 1, del D.L. 223/2006 conv. con modif. in L. 248/2006 (modificato sul punto prima con D.L. 98/2001, conv. con modif. in L. 111/2011 e poi con il D.L. 201/2011 conv. con modif. in L. 214/2011) ai sensi del quale gli esecizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolti, tra le altre cose, senza il limite del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonchè di quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale".

    A questo punto vi chiedo:

    Quindi gli esercizi di vendita al dettaglio devono restare chiusi la domenica e durante le festività? Ma se questo obbligo era presente nell'art. 11, comma 4, del D.Lgs 114/1998, perchè il manuale,dopo, inizia a parlare dell'art 3, comma 1, del D.L. 223/2006 con successive modifiche e conversioni in Legge per ribadirmi lo stesso concetto?
    Ho capito male io qualcosa?

    Grazie a tutti

  5. #35
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    Semplicemente la 114/98 è stata modificata dal successivo D.L. 223/96 e s.m.i..
    Sostanzialmente non esistono più obblighi di chiusura settimanale o durante le festivitá, nè limiti di orari, nè esistono le molte limitazioni previste nella vecchia 114/98 o nella 287/91 (pubblici esercizi), come autorizzazioni (ex licenze) o contingentamenti vari.
    .....liberalizzazione!
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  6. #36

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    Quindi con il termine "liberalizzazione" si intende tutto non solo della mancanza di limiti negli orari di apertura e chiusura (salvo le 13 ore max da rispettare)? Quindi il periodo indicato dal manuale era per affermare che sono venuti meno tutti i limiti, anche della chiusura obbligatoria domenicale e festiva, non solo la prima parte inerente i limiti degli orari...Grazie Blu

  7. #37
    Utenti MF supporter L'avatar di kenshiro
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    L'intervento del legislatore (governo Monti) ha stabilito che sia gli esercizi commerciali sia di somministrazione di alimenti e bevande sono esercitati senza limiti inerenti orario di apertura e chiusura né tantomeno osservando il giorno di chiusura domenicale e festivo o della mezza giornata infrasettimanale. Fin qui nessun problema, cmq mi chiedo se viene meno anche l'obbligo dell'esercente di comunicare al comune l'orario adottato, personalmente penso di no poiché, anche se c'è libertà d'orario comunque un orario effettivo l'esercente lo adotterà e trattandosi di attività rientranti nel tulps non penso che l'orario non debba essere più comunicato. Inoltre, il sindaco predispone dei programmi di apertura per turno, per evitare che nei mesi estivi, l'utenza non abbia un adeguato servizio, anche qui non penso ci sia stata l'abolizione di questa disposizione, il sindaco agisce nell'interesse della collettività e non per limitare, nello specifico gli esercenti. Infine, l'obbligo di esposizione, da parte degli esercenti attività di somministrazione, degli orari adottati al pubblico penso esista ancora. Sbaglio qualcosa?
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  8. #38
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    Mi chiedo se viene meno anche l'obbligo dell'esercente di comunicare al comune l'orario adottato, personalmente penso di no poiché, anche se c'è libertà d'orario comunque un orario effettivo l'esercente lo adotterà e trattandosi di attività rientranti nel tulps non penso che l'orario non debba essere più comunicato....l'obbligo di esposizione, da parte degli esercenti attività di somministrazione, degli orari adottati al pubblico penso esista ancora. Sbaglio qualcosa?
    L'orario che sceglie l'esercente va comunicato ed esposto agli avventori, pena sanzione.
    Ad esempio, nel Veneto la sanzione è prevista dallall’art. 29 comma 1 della L.R. 21 settembre 2007, n. 29 il quale prevede che ”E’ fatto obbligo agli esercenti di esporre nell’esercizio un cartello ben visibile anche dall’esterno durante l’orario di apertura, indicante l’orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al comune, nonché i giorni o la mezza giornata in cui si effettua la chiusura facoltativa eventualmente prescelta”…
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  9. #39
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    Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche, il manuale riporta ancora che è subordinato a d una autorizzazione. Questa può essere di tipo A, se l'attività viene esercitata mediante posteggio dato in concessione per 10 anni e di tipo B se l'attività viene svolta su area pubblica in forma itinerante. Qualcuno mi ha parlato di scia ma, ripeto il manuale del 2013 riporta ancora le autorizzazioni. Dato che ci son stati tanti interventi volti a semplificare, liberalizzare ecc, è cambiato qualcosa? Inoltre se trovo un ambulante abusivo che mette il lenzuolo a terra con la merce e comincia a vendere, quale illecito commette? Nel senso che si tratti di attività abusiva relativa all'autorizzazione di tipo A (uso del posteggio) o di tipo B (in forma itinerante)?
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  10. #40
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    Citazione Originariamente Scritto da kenshiro Visualizza Messaggio
    Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche, il manuale riporta ancora che è subordinato a d una autorizzazione. Questa può essere di tipo A, se l'attività viene esercitata mediante posteggio dato in concessione per 10 anni e di tipo B se l'attività viene svolta su area pubblica in forma itinerante. Qualcuno mi ha parlato di scia ma, ripeto il manuale del 2013 riporta ancora le autorizzazioni. Dato che ci son stati tanti interventi volti a semplificare, liberalizzare ecc, è cambiato qualcosa?
    L'iter è estremamente più snello e veloce e basato sostanzialmente su autocertificazioni: se ho i reuisiti, io inizio l'attività in pochissimo tempo presentando semplice SCIA ma il provvedimento con il quale il comune "prende atto" che io inizio l'attività, mantiene il nome di autorizzazione, anche se non è una vera e propria autorizzazione ma, appunto, più una presa d'atto.
    Per il commercio su posteggio, qui l'iter è più complesso perchè i posti nei mercati sono limitati e tale attività viene normta con apposito regolamento: ma la domanda per ottenere l'autorizzazione è sempre una Scia "semplice", ossia un iter semplificato moltissimo.

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    Inoltre se trovo un ambulante abusivo che mette il lenzuolo a terra con la merce e comincia a vendere, quale illecito commette? Nel senso che si tratti di attività abusiva relativa all'autorizzazione di tipo A (uso del posteggio) o di tipo B (in forma itinerante)?
    Si deve rapportare la Legge regionale con la vecchia 114/98 la quale è sì sostanzialmente "sostituita" dalla legge regionale ma, come in Veneto, ne mantiene l'impianto sanzionatorio.
    La sanzione è la medesima
    Commercio su area pubblica in forma itinerante senza autorizzazione: Commercio su area pubblica in forma esclusivamente itinerante senza la prescritta autorizzazione del comune ove ha sede il posteggio, in violazione all’art. 28/3° comma del D.Lgs 114/98. Sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 e confisca delle attrezzature e della merce ai sensi dell’art. 29/1° comma del D.Lgs 114/98.
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