Innanzi tutto è necessaria una distinzione, in quanto le attività che danno il nome a questa discussione sono attività diverse e "diversamente" normate, aspetto che inizialmente mette in confusione i candidati ad un concorso in PL o "i non addetti ai lavori".
Il "commercio" è materia diversa dalla "somministrazione di alimenti e bevande", anche se in entrambe le attività si compra e si vende qualcosa.
Per commercio, si intende sostanzialmente la vendita di prodotti alimentari/non alimentari in forma fissa in area privata:
- esercizi di vicinato (negozi);
- medie strutture di vendita;
- grandi strrutture di vendita (es. centri commerciali);
o commercio su aree pubbliche:
- mercati
La norma di riferimento non è una "unica", as esempio, alla legge nazionale di riferimento, ossia il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" va affiancata/coordinata la/le Leggi Regionali, in quanto la materia generale del Commercio (nell'eccezione ampia del termine) può abbracciare settori di competenza esclusiva dello Stato, di competenza "concorrente" o di competenza esclusiva delle Regioni (...aggiungiamo le normative europee di diretto recepimento nel nostro ordinamento, ed otterremmo diversi problemucci interpretativi...comunque continuiamo...)
Ad esempio, in Veneto sono vigenti le seguenti Leggi Regionali
- L.R. 6 aprile 2001, n. 10 Commercio su aree pubbliche;
- L.R. 23 ottobre 2003, n. 23 Distributori di carburante;
- L.R. 30 novembre 2007, n. 32 Regolamentazione dei Phone Center.
Per quanto concerne la somministrazione di alimenti e bevante, la cui norma statale era la legge 287/91, tale attività è anch'essa regolamentata da Leggi Regionali come ad esempio, per il Veneto:
L.R. 21 settembre 2007 n. 29.
Le recenti modifiche, come la le novità introdotte dal D.LGS. N. 59/2010, di recepimento della direttiva servizi 2006/123/CE, nonchè quelle contenute nella più recente D.L 5 del 2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo), convertito in Legge 04.04.2012, n. 35, hanno provocato modifiche nella direzione di una maggior liberalizzazione delle attività, creando contrasti normativi non ancora del tutto chiariti.
A quanto sopra vi è da aggiungere le "Attività Artigianali".
Le pizzerie, le pasticcerie e le gelaterie “da asporto”, cioè dedicate alla produzione e alla vendita e non alla consumazione nei locali, le gastronomie, le rosticcerie… sono attività artigianali se la produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, è svolta con i requisiti previsti dalla Legge Quadro sull’Artigianato n. 443 del 1985.
L’artigiano può vendere i propri prodotti, senza autorizzazione amministrativa al commercio (cioè senza dover diventare un commerciante), a determinate condizioni, come ad esempio:
- vendita nei locali di produzione o area vicina al luogo di produzione
- esclusiva vendita di beni da lui prodotti (es. se vende anche cose prodotte da altri, deve avere l'autorizzazione al commercio)
- ed altre limitazioni;
queste attività, non necessitano appunto di autorizzazione comunale e non sono soggette a particolari limitazioni come un tempo, quindi è così spiegata la presenza, ad esempio, di numerosi ed attigue rivendite di Kebab sulla stessa via.
In tutto questo calderone, le Polizie Locali si occupano dei controlli che possono spaziare dal possesso del titolo autorizzativo (ove richiesto) al espletamento di tale attività, alle modalità di vendita, alle tipologie di prodotti venduti, alla loro conservazione, al comportamento dei venditori, clienti, avventori, etc.
Non meno importanti sono le previsioni del T.U.L.P.S. in particolare per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e l'aspetto igienico sanitario (H.A.C.C.P, norme sull'etichettatura di prodotti alimentari e non etc.)
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