•Assenza di sentenza penale definitiva di condanna e di procedimenti penali in corso nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna: ◦Per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni;
◦Per reati contro la fede pubblica o il patrimonio
◦Alla pena accessoria dell’ interdizione all’esercizio di una professione o di un’arte, o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, ovvero è intervenuta la riabilitazione;
•Assenza di procedura fallimentare in corso, ovvero è intervenuta la riabilitazione ai sensi degli art. 142,143 e 144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16.03.1942, n.267;
•Assenza di sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 513-bis del codice penale;
•Assenza di contravvenzioni accertate i per violazioni di norme ◦In materia di lavoro
◦In materia di previdenza
◦In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
◦Non conciliabili in via amministrativa
•Mancata applicazione, con provvedimento definitivo, di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, Capo II del D. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 - Codice delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione (v. art. 67 comma 1 D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159)
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