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Discussione: concorso per 1886 Allievi Carabinieri: Accertamenti Sanitari-Attitudinalii

  1. #541
    Soldato
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    Jun 2010
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    MILAZZO
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    ciao a tutti ragazzi vi scrivo questo messaggio solo per evitare di dire ********....apposto di pensare ai tagli dei posti perche non pensate all idonieta e a quanti ne scartano ogni giorno ,vi dico io come va a finire prima state qua a lamentarvi poi arrivate la e vi scartano anche io non mi voglio vantare anzi e 2 anni che mi scartano con l art 11 comma 3 con punteggi alti, quest anno sono rientrato a fortuna nella seconda graduatoria col minimo e mi sa che quest anno succede come un concorso del 2009 per i vfb che non riempirono nemmeno i posti(questo e un mio parere)..non vi fasciate la testa prima di arrivare alla fine tanto e inutile sempre loro decidono, piu andate convinti e ci tenete piu vedrete i vostri sogni distrugersi in quei 10 minuti di colloquio quindi pensate a portare a casa l idonieta buona fortuna a tutti.......

  2. #542

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    Buongiorno a tutti... come è stato detto anche da altri utenti pensate a prendere l'idoneità non ai tagli visto che molto probabilmente molti di voi nemmeno sanno su cosa avverrà il taglio... leggete qui:
    Roma, 7 ago: Rispetto al decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, pubblicato con il Supplemento ordinario n. 141/L della gazzetta ufficiale, vi sono alcune varianti che riguardano il personale in uniforme delle forze armate, forze dell'ordine e soccorso pubblico. Confermati i tagli agli organici delle forze armate che impongono una riduzione del personale di circa 18.000 operatori. Ma entriamo nel dettaglio:
    All'articolo 2 comma 3 è stato aggiunto il seguente periodo: In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle Capitanerie di Porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1º gennaio 2016, nonchè disposizioni per l’esplicita estensione dell’istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.
    Per chi sa leggere ben venga..
    Mi scuso per l'OT
    Buone Vacanze a tutti

  3. #543

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    Citazione Originariamente Scritto da fessakkiotto Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti... come è stato detto anche da altri utenti pensate a prendere l'idoneità non ai tagli visto che molto probabilmente molti di voi nemmeno sanno su cosa avverrà il taglio... leggete qui:
    Roma, 7 ago: Rispetto al decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, pubblicato con il Supplemento ordinario n. 141/L della gazzetta ufficiale, vi sono alcune varianti che riguardano il personale in uniforme delle forze armate, forze dell'ordine e soccorso pubblico. Confermati i tagli agli organici delle forze armate che impongono una riduzione del personale di circa 18.000 operatori. Ma entriamo nel dettaglio:
    All'articolo 2 comma 3 è stato aggiunto il seguente periodo: In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle Capitanerie di Porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1º gennaio 2016, nonchè disposizioni per l’esplicita estensione dell’istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.
    Per chi sa leggere ben venga..
    Mi scuso per l'OT
    Buone Vacanze a tutti
    questo disposto normativo riguarda solo la categoria ufficiali e non ispettori e carabinieri. Ragazzi cerchiamo di stare tutti tranquilli! La verità ne è una: oggi 11 agosto 2012 NESSUNO e ripeto NESSUNO (nemmeno il Comando Generale dei Carabinieri) è conoscenza dell'eventuale ( e sottolineo eventuale) portata dei tagli previsti dalla spending review sui concorsi in atto...

  4. #544

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    Citazione Originariamente Scritto da masimadai Visualizza Messaggio
    questo disposto normativo riguarda solo la categoria ufficiali e non ispettori e carabinieri. Ragazzi cerchiamo di stare tutti tranquilli! La verità ne è una: oggi 11 agosto 2012 NESSUNO e ripeto NESSUNO (nemmeno il Comando Generale dei Carabinieri) è conoscenza dell'eventuale ( e sottolineo eventuale) portata dei tagli previsti dalla spending review sui concorsi in atto...
    Quoto, nella maniera piu' assoluta. Le voci si stanno diffondendo in maniera dilaniante ma di ufficiale c'è ben poco anzi...praticamente nulla.

  5. #545

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    Citazione Originariamente Scritto da fessakkiotto Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti... come è stato detto anche da altri utenti pensate a prendere l'idoneità non ai tagli visto che molto probabilmente molti di voi nemmeno sanno su cosa avverrà il taglio... leggete qui:
    Roma, 7 ago: Rispetto al decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, pubblicato con il Supplemento ordinario n. 141/L della gazzetta ufficiale, vi sono alcune varianti che riguardano il personale in uniforme delle forze armate, forze dell'ordine e soccorso pubblico. Confermati i tagli agli organici delle forze armate che impongono una riduzione del personale di circa 18.000 operatori. Ma entriamo nel dettaglio:
    All'articolo 2 comma 3 è stato aggiunto il seguente periodo: In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle Capitanerie di Porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1º gennaio 2016, nonchè disposizioni per l’esplicita estensione dell’istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.
    Per chi sa leggere ben venga..
    Mi scuso per l'OT
    Buone Vacanze a tutti
    Infatti ma devi leggere davvero bene.
    Prendi in mano il testo di legge completo e vai a guardare per bene la parte che parla di blocco del turn over nella pubblica amministrazione dove non si parla più nello specifico dell'Arma o delle forze armate e quindi dove nasce il dubbio.
    La spending si applica ai Carabinieri?
    Se si in che modo?

  6. #546

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    Citazione Originariamente Scritto da SoldatoCaparzo Visualizza Messaggio
    Infatti ma devi leggere davvero bene.
    Prendi in mano il testo di legge completo e vai a guardare per bene la parte che parla di blocco del turn over nella pubblica amministrazione dove non si parla più nello specifico dell'Arma o delle forze armate e quindi dove nasce il dubbio.
    La spending si applica ai Carabinieri?
    Se si in che modo?
    Art. 14

    Leggetelo molto bene. Nessun dubbio. L'Arma rientra nel campo di applicazione di quell'articolo.
    Prima o poi mi gasano!

  7. #547

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    Citazione Originariamente Scritto da IlTrota Visualizza Messaggio
    Art. 14

    Leggetelo molto bene. Nessun dubbio. L'Arma rientra nel campo di applicazione di quell'articolo.
    L'Arma non viene mai e poi mai citata nell'articolo 14 così come nessuna forza armata o forze armate in generale.



    "ARTICOLO 14.
    (Riduzione delle spese di personale).
    1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall’articolo 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia:
    a. all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato da ultimo dall’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole « Per il quadriennio 2010-2013 » sono sostituite dalle seguenti « Per il quinquennio 2010- 2014 »;
    b. all’articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « Per l’anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti « Per l’anno 2015 »;
    c. all’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole « A decorrere dall’anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti « A decorrere dall’anno 2016 ».
    2. All’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole « A decorrere dall’anno 2010 » sono sostituite dalle seguenti « Per gli anni 2010 e 2011 ». In fine è aggiunto il seguente periodo « La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell’anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2016 »
    
    Atti Parlamentari — 265 — Camera dei Deputati — 5389 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    (segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)
    1. Identico.
    2. Identico.
    ARTICOLO 14.
    (Riduzione delle spese di personale).
    Atti Parlamentari — 266 — Camera dei Deputati — 5389 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    (segue: testo del decreto-legge)
    3. All’articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole « Per il quadriennio 2009-2012 » sono sostituite dalle seguenti « Per il triennio 2009-2011 » e, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: « 13-bis. Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l’anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2016. L’attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui al periodo precedente è effettuata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell’economia e delle finanze. Al fine di completarne l’istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1o dicembre 2005. »
    4. All’articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «Per il triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti « Per il quadriennio 2011-2014 » e all’ultimo periodo le parole « del 50 per cento per l’anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti parole «del 50 per cento per l’anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2016 ».
    
    Atti Parlamentari — 267 — Camera dei Deputati — 5389 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    (segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)
    3. All’articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole « Per il quadriennio 2009-2012 » sono sostituite dalle seguenti « Per il triennio 2009-2011 » e, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: « 13-bis. Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l’anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2016. L’attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell’economia e delle finanze. Al fine di completarne l’istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1o dicembre 2005. »
    4. Identico.
    
    Atti Parlamentari — 268 — Camera dei Deputati — 5389 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    (segue: testo del decreto-legge)
    5. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, sino all’anno 2014; nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, per l’anno 2015; nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, a decorrere dall’anno 2016. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. All’articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole « e 2012 ».
    Atti Parlamentari — 269 — Camera dei Deputati — 5389 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    (segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)
    4-bis. In relazione all’esigenza di ottimizzare l’allocazione del personale presso le amministrazioni soggette agli interventi di ridu- zione organizzativa previsti dall’articolo 2 del presente decreto ed al fine di consentire ai vincitori di concorso una più rapida immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2, fermo restando quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo, che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall’articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà e delle procedure assunzionali vigenti e nell’ambito dei posti vacanti all’esito del processo di riorganizza- zione di cui al comma 5 dell’articolo 2 del presente decreto. L’assunzione di cui al primo periodo avviene previo consenso del vincitore e l’eventuale rinuncia dell’interessato non determina deca- denza del diritto all’assunzione. In relazione a quanto previsto dal presente comma, all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: « 31 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 ».
    5. Identico.
    5-bis. A decorrere dall’anno 2013, il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dalla normativa in materia di contratti di lavoro flessibile.
    Atti Parlamentari — 270 — Camera dei Deputati — 5389 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    (segue: testo del decreto-legge)
    6. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui l’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità non superiore all’80 per cento a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.
    7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
    8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi effettiva- mente operativi un numero di unità di personale non inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure è inclusa anche la revisione della nozione di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti assegnati alla struttura dalla normativa di riferi- mento. La revisione della nozione di servizi operativi è operata in conformità con le linee guida stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri interessati. In ogni caso i dipendenti di età inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi.
    9. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall’esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.
    10. Sino al 31 dicembre 2014 è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 5, della legge 266 del 1999. Nei confronti del personale interessato dal presente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, del presente decreto.
    11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 626, comma 1, le parole « 100 unità » sono sostituite dalle seguenti « 70 unità »;
    b) all’articolo 639, comma 3, le parole da « è stabilito » sino a « unità » sono sostituite dalle seguenti « è stabilito entro il limite massimo di 624 unità ».
    
    Atti Parlamentari — 271 — Camera dei Deputati — 5389 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    (segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)
    6. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità non superiore all’80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.
    7. Identico.
    8. Identico.
    9. Identico.
    10. Soppresso.
    11. Identico.
    Atti Parlamentari — 272 — Camera dei Deputati — 5389 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    (segue: testo del decreto-legge)
    12. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all’estero ai sensi dell’articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, né possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.
    13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell’interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale me- diante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.
    14. Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del compe- tente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti econo- mici a qualsiasi titolo conseguiti.
    
    Atti Parlamentari — 273 — Camera dei Deputati — 5389 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    (segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)
    12. Identico.
    13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell’interes- sato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Successivamente all’immissione nei ruoli di cui al primo e al secondo periodo il personale ivi contemplato può altresì transitare presso amministrazioni pubbliche in cui possono essere proficuamente utilizzate le professionalità possedute dal pre- detto personale, a valere sulle facoltà assunzionali e nel rispetto delle procedure previste per le amministrazioni di destinazione. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia.
    14. Il personale docente attualmente titolare delle classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del compe- tente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti econo- mici a qualsiasi titolo conseguiti.
    
    Atti Parlamentari — 274 — Camera dei Deputati — 5389 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    (segue: testo del decreto-legge)
    15. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l’attuazione dei commi 13 e 14. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento delle economie, ai sensi dell’arti- colo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l’adozione dei prov- vedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, a decorrere dall’anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui all’ar- ticolo 64, comma 9, del Decreto-legge 112 del 2008.
    16. Ai fini dell’applicazione dei parametri previsti dall’articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall’articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera
    17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell’anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo deter- minato, sulla base dei seguenti criteri:
    a) posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l’accesso all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione o per ciascuna classe di concorso;
    b) posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;
    c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al perso- nale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
    
    Atti Parlamentari — 275 — Camera dei Deputati — 5389 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    (segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)
    15. Identico.
    16. Identico.
    17. Identico.
    Atti Parlamentari — 276 — Camera dei Deputati — 5389 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    (segue: testo del decreto-legge)
    d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;
    e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione;
    18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.
    19. Per la durata dell’utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma precedente percepisce lo stipendio proprio dell’ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata dall’istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all’istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
    20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.
    21. I risparmi conseguenti all’applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
    Atti Parlamentari — 277 — Camera dei Deputati — 5389 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    (segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)
    18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 17 sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.
    19. Per la durata dell’utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi dei commi 17 e 18 percepisce lo stipendio proprio dell’ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e) del comma 17, la differenza è erogata dall’istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all’istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
    20. Identico.
    20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, alinea, che per l’anno scolastico 2013-2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell’espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), può essere collocato in quiescenza dal 1o settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del presente decreto.
    21. Identico.
    Atti Parlamentari — 278 — Camera dei Deputati — 5389 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    (segue: testo del decreto-legge)
    22. Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico.
    23. Per l’anno 2012 le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo e del contingente degli esperti di cui all’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 inviate all’estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
    24. Per l’anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti retributivi e non si sostituiscono 100 unità di personale cessato.
    25. Per l’anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000.
    26. Per l’anno 2012, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 299 è ridotta di euro 2.800.000. 27 All’articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma
    5 è aggiunto il seguente comma:
    « 5-bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all’organico di diritto delle regioni con riferimento all’anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.
    
    Atti Parlamentari — 279 — Camera dei Deputati — 5389 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    (segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)
    22. Identico.
    23. Identico.
    24. Identico.
    25. Identico.
    26. Identico. 27. Identico.
    
    Atti Parlamentari — 280 — Camera dei Deputati — 5389 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    (segue: testo del decreto-legge)"

    ---------------------Aggiornamento----------------------------

    http://www.sap-nazionale.org/Public/...ano-070812.pdf

    Leggete questo piuttosto.

  8. #548

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da SoldatoCaparzo Visualizza Messaggio
    L'Arma non viene mai e poi mai citata nell'articolo 14 così come nessuna forza armata o forze armate in generale.

    .....educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.
    
    Atti Parlamentari — 279 — Camera dei Deputati — 5389 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    (segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)
    22. Identico.
    23. Identico.
    24. Identico.
    25. Identico.
    26. Identico. 27. Identico.
    
    Atti Parlamentari — 280 — Camera dei Deputati — 5389 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    (segue: testo del decreto-legge)"

    ---------------------Aggiornamento----------------------------

    http://www.sap-nazionale.org/Public/...ano-070812.pdf

    Leggete questo piuttosto.
    Il suo è un semplice Ordine del Giorno. Per ora aria fritta.

    Dall'articolo 14 della spending review (LEGGE) si desume, fonte LEGGIOGGI.it

    “La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell’anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2016”

    Ora, se non vengono menzionati i carabinieri per esserne esclusi, allora se la legge si applica alle P.A. i carabinieri RIENTRANO nel campo di applicazione della legge.

    Chiaro?
    Prima o poi mi gasano!

  9. #549

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da IlTrota Visualizza Messaggio
    Il suo è un semplice Ordine del Giorno. Per ora aria fritta.

    Dall'articolo 14 della spending review (LEGGE) si desume, fonte LEGGIOGGI.it

    “La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell’anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2016”

    Ora, se non vengono menzionati i carabinieri per esserne esclusi, allora se la legge si applica alle P.A. i carabinieri RIENTRANO nel campo di applicazione della legge.

    Chiaro?
    I Carabinieri non rientrano in toto nei procedimenti applicabili alle pubbliche amministrazioni.
    Questi aspetti li spiegava ieri mi sa proprio un appartenente al corpo.
    Finchè non vi è la specificità dei casi allora la legge può esser interpretata come si vuole.

  10. #550

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da SoldatoCaparzo Visualizza Messaggio
    I Carabinieri non rientrano in toto nei procedimenti applicabili alle pubbliche amministrazioni.
    Questi aspetti li spiegava ieri mi sa proprio un appartenente al corpo.
    Finchè non vi è la specificità dei casi allora la legge può esser interpretata come si vuole.
    Non scherziamo, se la legge prevede che TUTTE le p.a., nessuna esclusa, debbano spendere non più di 100 milioni all'anno a partire dal 2012...allora TUTTE, nessuna esclusa, dovranno attenersi a tale dettato.

    Poi, SE il legislatore prevede delle eccezioni che ne vadano in deroga, allora, il discorso cambia.

    Nel caso dell'art.14 rientrano anche le ff.aa e le forze dell'ordine...fino a LEGGE contraria.

    Nel caso, invece, dell'art.2 la legge prevede l'esclusione dei cc e della gdf dal campo di applicazione di tale articolo della norma.
    Prima o poi mi gasano!

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