DECRETO MINISTERIALE 16 SETTEMBRE 2003
ELENCO DELLE IMPERFEZIONI ED INFERMITA' CHE SONO CAUSA DI NON
IDONEITA' AI SERVIZI DI NAVIGAZIONE AEREA E CRITERI DA ADOTTARE PER
L'ACCERTAMENTO E LA VALUTAZIONE AI FINI DELL'IDONEITA'.
Importante: modifica del 11/10/2011
Si comunica che vi è stata una modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare.
Potete visualizzare le modifiche apportate al famoso decreto dirigenziale del 5 dicembre 2005 scaricando il documento ai seguenti link:
http://www.militariforum.com/public/...2011173439.pdf
Collegamento alla GU del 11/10/2011: http://www.gazzettaufficiale.it/guri...=1318866046508
Buona lettura.
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(G.U. n.242 del 17-10-2003)
Il Ministro della Difesa:
Visto il Regio Decreto 7 Ottobre 1926 n.2410, concernente approvazione del regolamento sul servizio sanitario aeronautico.
Visto il decreto ministeriale 18 Aprile 1990, modificato con decreti ministeriali 4 Luglio 1994, 5 Gennaio 1996 e 26 Aprile 2000, con il quale è stato approvato l'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea;
Visto il decreto ministeriale 4 Aprile 2000 n.114, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militatare;
Ravvisata la necessità di aggiornare l'elenco di cui al citato decreto ministeriale 18 Aprile 1990 in relazione all'intervenuta evoluzione delle esigenze operativo-funzionali e della scienza medica;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato l'annesso "elenco delle imperfezioni ed infermitò che sono causa di non idoneitò ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità".
Art. 2
1. Fermi i requisiti di idoneità previsti dal decreto ministeriale 4 Aprile 2000 n. 144, il presente decreto si applica al seguente personale dell'Aeronautica Militare, nonché delle altre Forze Armate, dei Corpi Armati dello Stato e dei Vigili del Fuoco:
a) piloti e navigatori;
b) personale impiegato a bordo di aeromobili, in base alla normativa vigente, con mansioni diverse da quelle di pilota e navigatore;
c) assistenti e controllori del traffico aereo, assistenti e controllori della difesa aerea limitatamente alle imperfezioni ed infermitò afferenti la neurologia, la psichiatria, l'oftamologia e l'otorinolaringoiatria.
Art. 3
1. Nei giudizi di non idoneità relativi al personale già in servizio l'elenco e i criteri annessi trovano applicazione avuto riguardo all'età, al grado, alla categoria alla specialità. alla qualifica, agli incarichi, alle particolari norme che regolano la posizione di stato nonché ai seguenti criteri generali:
a) salvo i casi di infermità stabilizzante e non suscettibili di miglioramento, i giudizi di non idoneità permanente saranno adottati soltanto dopo un congruo periodo di osservazione medica ovvero dopo un adeguato periodo di sospensione dal servizio di aeronavigazione o dalle attività specifiche previste per il ruolo e la categoria;
b) qualora l'infermità causa della temporanea inidoneità sia suscettibile di efficace trattamento terapeutico, il giudizio definitivo sarà emesso soltanto quando questo non abbia ottenuto i risultati auspicati;
c) nella formulazione dei giudizi deve essere considerata l'attività effettivamente svolta e si dovrà tener conto che l'esperienza può compensare eventuali deficit funzionali.
2. Fermo restanto quanto previsto al comma 1, l'idoneità al pilotaggio del personale in servizio può essere graduata, in ragione delle condizioni psicofisiche e dei precedenti clinici dell'interessamento, nel seguente modo:
a) idoneità al pilotaggio senza limitazioni;
b) idoneità al pilotaggio con esclusione di aviogetti aerotattici;
c) idoneità al pilotagfio ma con latro pilota a bordo senza limitazioni all'impiego de pilota se, in presenza di una piena idoneità, sussistano potenziali situazioni di rischio che consigliano la presenza di un capopilota.
3. L'organo sanitario può disporre specifiche prescrizioni o limitazioni all'impiego del pilota in relazione alle particolari condizioni psicofisiche ed al quadro clinico dell'interessato.
4. Ai fini della partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 2 possono essere richiesti, in relazion alle esigenze di impiego, specifici requisiti psicofisici, da indicare nei bandi di concorso.
Art. 4
1. Per il personale femminile lo stato di gravidanza costituisce:
a) se in servizio, causa di non idoneità temporanea;
b) in sede di reclutamento, impedimento temporaneo all'espletamento della visita medica ai fini del giudizio di idoneità. In tal caso l'accertamento dell'idoneità è effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso, in relazione ai tempi necessari per la definizione della gruadatoria.
Art. 5
1. E' abrogato il decreto ministeriale 18 Aprile 1990, come modificato dai decreti ministeriali 4 Luglio 1994, 5 Gennaio 1996 e 26 Aprile 2000.
Per approfondimenti scarica gli allegati della GU a questo link
Per le altre cause di non idoneità al servizio militare: CLICCA QUI
Direttiva sanitaria del 4 giugno 2014 (pubblicata in g.u. il 9 giugno 2014): QUI
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