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Discussione: Normative per lo scorrimento delle vecchie graduatorie - THREAD UFFICIALE -

  1. #1021
    Caporale
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    Citazione Originariamente Scritto da lavinia Visualizza Messaggio
    Aspetta non credo che fosse questo che volevano dire: penso che il solo concetto da esprimere sia che gli INV non hanno vinto il concorso, saranno eventualmente assorbiti ma se i posti fossero 20 e tu arrivassi 30a in grad. non saresti qualificabile come vincitore. Perché i vincitori sarebbero i primi 20. Non si tratta di considerarsi migliori o peggiori.
    Aspettiamo. Coraggio.
    credo che molti abbiano le idee molto confuse sull' argomento scorrimento graduatorie.

    gia' oggi senza nessuna modifica gli inv la cui graduatoria e' ancora valida in caso di nuove assunzioni per lo stessa identica qualifica hanno il diritto ad essere assunti.
    tale diritto e' soggettivo e puo' essere fatto valere solo con ricorso al tar competente del
    singolo ricorrente.posto una delle sentenze al riguardo.
    La SOLUZIONE di Consiglio di Stato, Sez. V, 04 marzo 2011, n. 1395

    Il Consiglio di Stato chiarisce: “la giurisprudenza amministrativa si è divisa tra la tesi della non necessità della motivazione della indizione di una nuova procedura concorsuale in luogo dello scorrimento di una precedente graduatoria ancora efficace (Consiglio di stato, sez. V, 19 novembre 2009, n. 7243) e l’opposto orientamento, secondo cui quando l’amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità, ritenga di procedere a nuove assunzioni, essa, in ossequio al principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., è tenuta a utilizzare la graduatoria ancora efficace, non potendo indire un nuovo concorso, a meno che non ricorrano particolari ragioni, da esplicitare adeguatamente nella motivazione del bando (Consiglio di stato, sez. VI, 19 febbraio 2010, n. 668)”.

    E conclude: “Di conseguenza, limitatamente all’interesse del ricorrente (un posto), la indizione del concordo va dichiarata illegittima, avendo dovuto l’amministrazione procedere allo scorrimento della graduatoria e non avendo la stessa amministrazione indicato alcuna valida ragione per una contraria scelta”.

  2. #1022
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    Citazione Originariamente Scritto da thelast Visualizza Messaggio
    Buomasera a tutti...fatemi capire bene una cosa...facendo parte dei p4gdf del concorso 1250 aaff,per quanto riguarda la questione legge di stabilità,scorrimento di graduatorie,partenze...noi verremmo scavalcati dagi inv o partiremo prima dei 4 anni di p4 o cos altro ancora???mi fate capire?
    Secondo loro si, secondo me é assurdo e non praticabile

  3. #1023

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    Citazione Originariamente Scritto da sdenny Visualizza Messaggio
    credo che molti abbiano le idee molto confuse sull' argomento scorrimento graduatorie.

    gia' oggi senza nessuna modifica gli inv la cui graduatoria e' ancora valida in caso di nuove assunzioni per lo stessa identica qualifica hanno il diritto ad essere assunti.
    tale diritto e' soggettivo e puo' essere fatto valere solo con ricorso al tar competente del
    singolo ricorrente.posto una delle sentenze al riguardo.
    La SOLUZIONE di Consiglio di Stato, Sez. V, 04 marzo 2011, n. 1395

    Il Consiglio di Stato chiarisce: “la giurisprudenza amministrativa si è divisa tra la tesi della non necessità della motivazione della indizione di una nuova procedura concorsuale in luogo dello scorrimento di una precedente graduatoria ancora efficace (Consiglio di stato, sez. V, 19 novembre 2009, n. 7243) e l’opposto orientamento, secondo cui quando l’amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità, ritenga di procedere a nuove assunzioni, essa, in ossequio al principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., è tenuta a utilizzare la graduatoria ancora efficace, non potendo indire un nuovo concorso, a meno che non ricorrano particolari ragioni, da esplicitare adeguatamente nella motivazione del bando (Consiglio di stato, sez. VI, 19 febbraio 2010, n. 668)”.

    E conclude: “Di conseguenza, limitatamente all’interesse del ricorrente (un posto), la indizione del concordo va dichiarata illegittima, avendo dovuto l’amministrazione procedere allo scorrimento della graduatoria e non avendo la stessa amministrazione indicato alcuna valida ragione per una contraria scelta”.
    Nulla da dire su ciò che hai detto ovviamente, ma per me non è un problema di idee confuse ma di presunzione! Si vuole aver ragione per forza, senza considerare di cadere nel ridicolo e parlando per sentito dire..

  4. #1024
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    Citazione Originariamente Scritto da filippop Visualizza Messaggio
    Secondo loro si, secondo me é assurdo e non praticabile
    filoppop la questione vfp4 interforze e' che loro hanno sottoscritto liberamente un contratto che li vincola all'e.i per 4 anni.per farli partire prima occorre un d.l ad hoc
    che li liberi dal contratto con l'e.i e comunque dopo la ferma prevista il loro posto nessuno lo tocca.

  5. #1025
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    Citazione Originariamente Scritto da sdenny Visualizza Messaggio
    credo che molti abbiano le idee molto confuse sull' argomento scorrimento graduatorie.

    gia' oggi senza nessuna modifica gli inv la cui graduatoria e' ancora valida in caso di nuove assunzioni per lo stessa identica qualifica hanno il diritto ad essere assunti.
    tale diritto e' soggettivo e puo' essere fatto valere solo con ricorso al tar competente del
    singolo ricorrente.posto una delle sentenze al riguardo.
    La SOLUZIONE di Consiglio di Stato, Sez. V, 04 marzo 2011, n. 1395

    Il Consiglio di Stato chiarisce: “la giurisprudenza amministrativa si è divisa tra la tesi della non necessità della motivazione della indizione di una nuova procedura concorsuale in luogo dello scorrimento di una precedente graduatoria ancora efficace (Consiglio di stato, sez. V, 19 novembre 2009, n. 7243) e l’opposto orientamento, secondo cui quando l’amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità, ritenga di procedere a nuove assunzioni, essa, in ossequio al principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., è tenuta a utilizzare la graduatoria ancora efficace, non potendo indire un nuovo concorso, a meno che non ricorrano particolari ragioni, da esplicitare adeguatamente nella motivazione del bando (Consiglio di stato, sez. VI, 19 febbraio 2010, n. 668)”.

    E conclude: “Di conseguenza, limitatamente all’interesse del ricorrente (un posto), la indizione del concordo va dichiarata illegittima, avendo dovuto l’amministrazione procedere allo scorrimento della graduatoria e non avendo la stessa amministrazione indicato alcuna valida ragione per una contraria scelta”.
    tutto questo riguarda ed è applicabile solo alle P.A. civili e non quelle militari coem le FF.AA.

    ---------------------Aggiornamento----------------------------

    Citazione Originariamente Scritto da Cuoricino Visualizza Messaggio
    Nulla da dire su ciò che hai detto ovviamente, ma per me non è un problema di idee confuse ma di presunzione! Si vuole aver ragione per forza, senza considerare di cadere nel ridicolo e parlando per sentito dire..
    ci sono utenti come il sottoscritto o ad esempio lavinia che parlano con cognizione di causa data da cio che sanno per esperienza personale che magari è lavorativa non crede lei senza conoscere la storia personale degli altri iscritti li giudica esprimendo opinioni offensive campate in aria senza cioè senza conoscenze reali dei singoli soggetti che giudica e mi fermo qui salutandola cordialmente con una buona serata

  6. #1026

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    Se lei bsk si sente chiamato in causa questo è un suo problema..

  7. #1027
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    [QUOTE=bsk;1763608]tutto questo riguarda ed è applicabile solo alle P.A. civili e non quelle militari coem le FF.AA.[COLOR="NAVY"]

    ---------------------Aggiornamento----------------------------

    infatti qui stiamo parlano di forze di polizia sia a ordinamento civile che militare gdf p.d.s e p.p.
    pds e p.p hanno gia' in passato effettuato lo scorrimento all' appello manca solo la gdf

  8. #1028
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    [QUOTE=sdenny;1763630]
    Citazione Originariamente Scritto da bsk Visualizza Messaggio
    tutto questo riguarda ed è applicabile solo alle P.A. civili e non quelle militari coem le FF.AA.[COLOR="NAVY"]

    ---------------------Aggiornamento----------------------------

    infatti qui stiamo parlano di forze di polizia sia a ordinamento civile che militare gdf p.d.s e p.p.
    pds e p.p hanno gia' in passato effettuato lo scorrimento all' appello manca solo la gdf
    che non è detto lo applichi oggi non avendolo mai fatto prima non crede
    poi la GdF non è una forza di polizia ad ordinamento civile, ma appunto militare, e non ha concorsi incasinati da sistemare come i CC e per i quali il DDL è stato pensato ed appositamente scritto per creare la maniglia a cui l'ARMA potrà appendersi per mettere a posto il caos che si è venuto a creare nei suoi ultimi 2 concorsi
    comunque staremo a vedere che accadrà
    Ultima modifica di bsk; 23-11-12 alle 21: 16

  9. #1029

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    allora, visto che si parla dell'adunanza plenaria del consiglio di stato, qualcuno dice che non è applicabile per il comparto sicurezza, mah io avrei i miei dubbi, vi incollo un documento che parla di ultrattività delle graduatorie della polizia di stato, in tale documento viene riportato sia l'adunanza plenaria del consiglio di stato, sia (cosa molto più importante) il decreto milleproroghe convertito in legge a febbraio 2012, tale legge afferma che per le assunzioni dal primo gennaio 2012 si deve attingere necessariamente dalle graduatorie dal 2005 in poi............................................... .................................................. ..........>>L’ultrattivita’ delle graduatorie concorsuali della Polizia di
    Stato, dopo il decreto Milleproroghe 2012 e la sentenza n.
    14/2011 dell’Adunanza Plenaria
    di Diana Argenio, avvocato in Bologna
    1. (La validità triennale delle graduatorie – ambito di applicazione).
    A fini meramente chiarificatori, appare utile effettuare una breve ricognizione della normativa che nel tempo si è succeduta sul
    punto.
    Il riferimento va, innanzitutto, all'art. 8 del d.P.R. 3/1957, il cui comma 3° (introdotto dalla L. 305/1975) stabilisce che "nel caso che
    alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di
    procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della
    graduatoria stessa".
    A seguito della successiva emanazione di altro e più specifico regolamento governativo, il riferimento passa poi all'art. 15, comma
    7° del d.P.R. 487/1994, ai sensi del quale "Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data
    della sopraccitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
    entro tale data dovessero rendersi disponibili".
    In virtù della gerarchia delle fonti del diritto (oltre che della ancor più ovvia regola della successione delle norme nel tempo), le
    predette previsioni – aventi natura meramente regolamentare – sono da intendersi ormai soppiantate dall'art. 35, comma 5-ter del
    D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (comma introdotto dalla L. 244/2007 – cd. legge finanziaria 2008), secondo cui "Le graduatorie dei
    concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla
    data di pubblicazione".
    Oggi, dunque, la validità triennale delle graduatorie concorsuali risulta essere un principio positivizzato da una fonte di rango
    legislativo ed applicabile a tutte le amministrazioni, indistintamente e senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo.
    Ma v'è di più.
    Come recentemente chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 28 luglio 2011, n. 14), l'art. 35, comma 5-ter non si
    applica solo alle procedure concorsuali bandite o concluse dopo la sua introduzione ad opera della finanziaria 2008, ma anche alle
    graduatorie ancora efficaci al momento della sua entrata in vigore (quindi, tutte le graduatorie ancora vigenti al 1° gennaio 2008).
    2. (L'applicabilità dell'art. 35, comma 5-ter anche al personale della Polizia di Stato).
    Apparentemente, potrebbero sorgere dubbi circa la concreta applicabilità dell'art. 35, comma 5-ter D.Lgs. 165/2001 e dell'ivi
    prevista validità triennale delle graduatorie rispetto al cd. personale in regime di diritto pubblico (cui pure appartiene la Polizia di
    Stato).
    Dubbi, in realtà, assolutamente non fondati.
    Vero è, infatti, che l'art. 3 D.Lgs. 165/2001 esonera dal regime di privatizzazione determinate categorie di pubblico impiego,
    sancendo, in particolare, che "In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: (...) il
    personale militare e delle Forze di polizia di Stato...".
    Ma è anche vero che la norma in esame non sottrae, di per sé, il personale della Polizia di Stato dall'applicabilità dell'intero corpo
    normativo del D.Lgs. 165/2001 e, per quanto qui più strettamente interessa, dall'applicabilità dell'art. 35, comma 5-ter.
    L'art. 3 D.Lgs. 165/2001, infatti, senza introdurre alcuna separazione rigida e totale tra settore privatizzato e settore non privatizzato,
    si limita ad esimere dal regime del settore privatizzato solo le "fonti di disciplina" delle categorie escluse e non anche le restanti
    disposizioni che regolano altri aspetti del rapporto di lavoro (cfr. TURSI, "Categorie ed amministrazioni escluse dalla
    privatizzazione del rapporto di lavoro, in Carinci (a cura di) Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
    In altri termini, poiché la norma riferisce, testualmente, di una "deroga all'art. 2, commi 2 e 3" e poiché il citato art. 2 riguarda solo le
    "fonti" (in particolare, codice civile e contrattazione collettiva ed individuale), l'esonero di cui qui si tratta non comporta alcuna
    esclusione tout court dai principi sanciti nelle restanti disposizioni del D.Lgs. 165/2001.
    3. (La Finanziaria 2007 e la vigente definizione di "amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni" ).
    Appurato che, anche per le graduatorie della Polizia di Stato, vige il principio della vigenza triennale, non resta che considerare le
    varie proroghe del loro termine di validità, così come susseguitesi nel corso degli ultimi anni.
    Poiché l'ultrattività delle graduatorie è prevista ex lege con specifico riferimento alle "amministrazioni pubbliche soggette a
    limitazioni delle assunzioni" (cfr. art. 17, comma 19° D.L. 78/2009 ed art. 1, comma 4° D.L. 216/2011), va da sé che occorre,
    innanzitutto, chiarire cosa debba intendersi con siffatta locuzione.
    Utile punto di partenza è sicuramente l'art. 1, comma 523° della L. 296/2006 ("Finanziaria 2007"), norma che – come noto –
    sottoponeva, per l'anno 2008, a limitazioni nell'assunzione di personale a tempo indeterminato tutte le amministrazioni statali.
    La rilevanza della richiamata norma è duplice.
    Innanzitutto, va chiarito che essa resta a tutt'oggi vigente e che continua a rappresentare l'oggetto di costante richiamo da parte delle
    più recenti disposizioni.
    Tutta la normativa sinora intervenuta (compreso il recentissimo "Milleproroghe 2012") ha, infatti, proseguito nel lasciare inalterate –
    recependole in modo integrale – le previsioni generali contenute nell'art. 1, comma 523° L. 296/2006 (quindi: il quantum del limite
    assuntivo e le amministrazioni coinvolte) e si è semplicemente limitata a posticipare di anno in anno il termine ivi previsto
    (originariamente, il 31 dicembre 2007).
    In secondo luogo (e si tratta, di certo, del dato più interessante ai fini del presente studio), essa ha il pregio di fugare ogni perplessità
    circa l'annoverabilità, fra le amministrazioni soggette a limitazioni assuntive, anche di quelle che l'art. 3 D.Lgs. 165/2001 chiama
    "Forze di polizia di Stato".
    La disposizione in parola – che già ricomprende tra le amministrazioni dello Stato anche quelle "ad ordinamento autonomo, ivi
    compresi i Corpi di polizia" (cpv. 1) – precisa, infatti, in modo inequivocabile che "il limite di cui al presente comma si applica
    anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165" (cpv. 2).
    4. (L'ultrattività delle graduatorie: dal Decreto Anticrisi al Milleproroghe 2012).
    Chiarito dunque che, in virtù del "principio" (a tutt'oggi vigente) di cui all'art. 1, comma 523°, cpv. 2 L. 296/2006, anche la Polizia di
    Stato rientra tra le amministrazioni soggette a limitazioni assuntive, l'attenzione va, a questo punto, all'ultrattività delle graduatorie
    disposta ex lege.
    In precedenza, il punto di riferimento era l'art. 17, comma 19° D.L. 78/2009 (cd. "Decreto Anticrisi", come convertito con
    modificazioni dalla L. 102/2009), che disponeva la proroga fino a tutto il 31 dicembre 2010 della "efficacia delle graduatorie dei
    concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
    assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003".
    La summenzionata norma – a carattere peraltro retroattivo (il differimento dei termini, infatti, era rivolto non soltanto alle
    graduatorie vigenti al 1° luglio 2009, data di entrata in vigore della norma, bensì a tutte le graduatorie pubblicate dopo il 30
    settembre 2003) – è divenuta poi oggetto di successive proroghe:
     l'art. 1, comma 1° D.L. 29 dicembre 2010 n. 225 (cd. decreto Milleprororghe 2011) e l'allegata tabella 1 hanno disposto una
    proroga fino a tutto il 31 marzo 2011 del termine già previsto dall'art. 17, comma 19° D.L. 78/2009;
     il d.P.C.M. 28 marzo 2011 – delegato a disporre eventuali proroghe ulteriori dallo stesso art. 1, comma 2° D.L. 225/2010 – ha
    disposto una "proroga della proroga" ed ha fatto dunque slittare il termine fino al 31 dicembre 2011.
    Attualmente, invece, l'ultrattività delle graduatorie è prevista dal recentissimo art. 1, comma 4° D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 (cd.
    Milleproroghe 2012) che così dispone: "L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
    relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005, è
    prorogata fino al 31 dicembre 2012".
    5. (Conclusioni).
    Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti e della normativa ivi richiamata, è quindi possibile pervenire alle seguenti
    affermazioni di sintesi:
    1) normalmente, le graduatorie concorsuali (ivi incluse quelle relative all'assunzione di personale della Polizia di Stato)
    soggiacciono alla validità triennale di cui all'art. 35, comma 5-ter D.Lgs. 165/2001;
    2) la Polizia di Stato rientra tra le "amministrazioni soggette a limitazioni dell'assunzione" in virtù dell'espressa menzione contenuta
    nell'art. 1, comma 523°, cpv. 2 L. 296/2006;
    3) per le suddette amministrazioni, è stata stabilita una ultrattività delle graduatorie da due distinte norme legislative (dell'art. 17,
    comma 19° D.L. 78/2009 prima e dall'art. 1, comma 4° D.L. 216/2011 poi).
    Ciò chiarito, un'ulteriore brevissima valutazione.
    Va dato atto che il "vecchio" D.L. 78/2009 ed il vigente D.L. 216/2011 prevedono un diverso termine finale (come ovvio) ed una
    parimenti diversa efficacia retroattiva rispetto alla regola della validità triennale (regola, come già anticipato, sussistente, ex art. 35,
    comma 5-ter D.Lgs. 165/2001, per tutte le graduatorie efficaci alla data del 1° gennaio 2008).
    Occorre dunque conclusivamente chiedersi in che modo valutare quelle graduatorie che, per motivi cronologici, potrebbero sembrare
    in limine.
    La ripartizione da seguire è sostanzialmente la seguente:
    - le graduatorie approvate dal 30 settembre 2003 al 31 dicembre 2005 ricadono sotto l'art. 17, comma 19° D.L. 78/2009 e, pertanto,
    hanno potuto godere dell'ultrattività ivi prevista solo per le assunzioni di personale effettuate entro il 31 dicembre 2011;
    - le graduatorie approvate dal 31 dicembre 2005 in poi passano, invece, sotto la disciplina di cui al più attuale art. 1, comma 4° D.L.
    216/2011 e, essendo a tutt'oggi rimaste pienamente efficaci, andranno tenute da conto per tutte le assunzione che l'amministrazione
    pubblica andrà compiendo dal 1° gennaio 2012 fino a tutto il 31 dicembre 2012 (salvo eventuali future proroghe ulteriori).
    Per quanto riguarda, infine, proprio le nuove assunzioni e l'utilizzo delle graduatorie efficaci ex art. 1, comma 4° D.L. 216/2011,
    merita menzione la recentissima sentenza n. 14/2011, con cui il Consiglio di Stato – in Adunanza Plenaria ed avvalendosi del potere
    nomofilattico positivizzato ex D.Lgs. 104/2010 – è intervenuto sulla vexata quaestio concernente la necessità o meno, per
    un'amministrazione pubblica, di motivare la scelta di indire un nuovo concorso piuttosto che utilizzare una graduatoria ancora valida
    ed efficace ed ha definitivamente affermato che:
    1) "va superata la tesi tradizionale, secondo cui la determinazione di indizione di un nuovo concorso non richiede alcuna
    motivazione";
    2) "ferma restando la discrezionalità in ordine alla decisione sul "se" della copertura di posti vacanti, l'amministrazione, una volta
    stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando
    conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del
    nuovo concorso";
    3) "nel motivare l'opzione preferita (nuovo concorso o scorrimento graduatorie) l'amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la
    circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in
    presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono,
    comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso".
    Insomma, per le assunzioni dal 1° gennaio 2012, l'amministrazione dovrà comunque procedere prioritariamente all'utilizzo delle
    graduatorie approvate dal 31 dicembre 2005 in poi.

  10. #1030
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    Ricordo che le controversie vanno risolte usando i mp.

    Gentile Ghos eviti di fare copia e incolla basta riportare il link di ciò che interessa.

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